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Sì al rimborso delle spese legali per l’imputato assolto con formula piena

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 Approvato all'unanimità in commissione Bilancio della Camera l'emendamento Costa, sottoscritto anche dai deputati Annibali, Lupi e Bartolozzi, con il quale è stato introdotto nella prossima Legge di Bilancio la disposizione che stabilisce il riconoscimento del rimborso delle spese legali all'imputato assolto con formula piena. Anche il Ministro della Giustizia ha fatto proprio l'emendamento che così è stato sostenuto dai rappresentanti della maggioranza.

Il rimborso potrà arrivare fino a 10.500 euro che saranno attinti dall'apposito fondo istituito con 8 milioni di euro annui. 

Il principio del rimborso delle spese legali all'imputato assolto esisteva già nel nostro ordinamento introdotto dall'art. 18 c. 1 del d.l. 67/1997 convertito con legge 135/1997 che così recita: «Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità».

 Questa volta il legislatore, con una portata innovativa straordinaria, ha voluto prevedere il rimborso delle spese legali per tutti i cittadini che sottoposti ad un procedimento penale ne usciranno assolti senza alcuna ombra alcuna. Infatti la condizione richiesta per poter ottenere il rimborso è che l'imputato sia stato assolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. La disposizione sarà prevista da un nuovo articolo introdotto nel codice penale, il 177bis.

Il rimborso quindi non spetterà all'imputato che sia stato assolto per il mancato raggiungimento della prova  della colpevolezza; per intervenuta amnistia, prescrizione del reato o per sopravvenuta depenalizzazione.

Da ora in poi al cittadino che ha dovuto sostenere le spese per potersi difendere nel corso del processo, spetterà il rimborso e sarà lo Stato a doverlo ristorare, in quanto ha esercitato erroneamente la propria pretesa punitiva. All'imputato assolto pienamente va così riconosciuto un ristoro che forse non lo ripagherà per le sofferenze patite nel corso di un processo lungo e spesso umiliante.

Con certezza possiamo sicuramente affermare che è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico un principio di civiltà giuridica .

 

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