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Il Ddl. di conversione del cosiddetto decreto "Ristori", approvato dal Senato con voto di fiducia e ora all'esame della Camera, introduce modifiche alla Legge n. 3/2012 più famosa come "legge anti suicidi", in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento, rendendo più semplice l'accesso a questo istituto anche ai soggetti più piccoli.
Tali modifiche sono finalizzate di fatto ad anticipare le disposizioni del Codice della crisi - la cui entrata in vigore è stata spostata al 1° settembre 2021 - possono fornire ai soggetti in stato di sovraindebitamento un valido strumento per uscire dalla crisi e sono tanto più condivisibili nell'attuale stato di emergenza, ove le crisi delle imprese minori, delle famiglie e, conseguentemente, le richieste di accesso ai procedimenti previsti nella legge per porvi rimedio cresceranno esponenzialmente.
Per aiutare a superare le difficoltà economiche che hanno riguardato e continueranno ad interessare le famiglie, i piccoli imprenditori e le imprese agricole, dal 2012 è stata introdotta la legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili al fallimento per dimensioni e caratteristiche soggettive. Questa legge ha avuto un'applicazione inferiore alle attese, considerato l'ampio bacino di potenziali interessati, portando gli operatori del settore a rilevare l'esigenza di una sua significativa revisione ed ampliamento. Fino ad ora le incongruenze della norma del 2012, la farraginosità del procedimento, erano poco adatti a risolvere tempestivamente le crisi dei consumatori e degli imprenditori non fallibili, e non hanno permesso allo strumento di decollare. La crisi economica post pandemica ha ovviamente messo in risalto tutte le criticità della legge e le misure emergenziali varate con la legislazione d'urgenza, hanno pressoché trascurato il sovraindebitamento fornendo soluzioni temporanee unicamente a riguardo delle procedure maggiori.
Come anticipato, sono molte le novità che si trovano nel disegno di legge richiamato e, in attesa di vederle confermate in via definitiva alla Camera dei Deputati, si illustra una breve panoramica.
Trova spazio nelle modifiche alla legge sul sovraindebitamento l'estensione a favore dei soci, illimitatamente responsabili, degli effetti dell'accordo di composizione della crisi proposta dalla società ai suoi creditori; troveranno prossima applicazione le novità sulle procedure familiari, dove i componenti della stessa famiglia - compresi il coniuge ed i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 - potranno presentare un'unica procedura di composizione della crisi, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune; le masse attive e passive resteranno distinte, ma la liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi sarà ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno.
Inoltre, nel piano del consumatore, che successivamente diventerà "Procedura di ristrutturazione dei debiti" sarà introdotta la possibilità di falcidia dei debiti e la ristrutturazione degli impegni finanziari assunti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e, in casi specifici, viene consentito ai consumatori e agli esercenti di attività aziendali la proposizione di piani o accordi che prevedano il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore o su immobili strumentali utilizzati nell'esercizio dell'impresa. In presenza di autorizzazione del giudice potrà essere eseguito anche il pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto al momento della presentazione della proposta.
Ancora, in sede di omologa, vengono limitate le possibilità di opposizione o intervento per i creditori finanziari che non abbiano adeguatamente valutato il merito creditizio del debitore in violazione dell'art. 124 bis del Testo Unico Bancario e quelle dell'Amministrazione finanziaria quando la sua adesione è decisiva per il raggiungimento delle maggioranze necessarie e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
Infine, si facilita il debitore incapiente che non sia in grado di offrire ai creditori nessuna utilità, nemmeno in prospettiva futura; anch'esso può accedere all'esdebitazione anche se solo per una volta. L'esdebitazione potrà essere riconosciuta prevedendo l'obbligo di pagamento a favore dei creditori, entro quattro anni dal decreto di esdebitazione emesso dal giudice, se sopraggiungono in futuro le condizioni per un soddisfacimento dei creditori almeno nella misura del dieci per cento.
Passa dunque il seguente principio: dal portafogli non uscirà un euro… purché si dimostri che un euro, nel portafogli, proprio non c'è. Dopo le modifiche sicuramente la legge acquista maggiore appeal, ma si può sfruttare una sola volta nella vita, dunque usatela, è un vostro diritto. Chi non possiede nulla non è più invisibile allo Stato ma, anzi, gli viene restituita la libertà.
Ora che ne avete la possibilità concreta, non restate debitori a vita… uscite dal debito.
Meditate contribuenti, meditate.
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