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Sezioni Unite: "Imu e Tasi a carico dei conduttori? Legittimo". Ecco la sentenza che potrebbe cambiare tutto

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Una sentenza passata un po' inosservata a causa delle ricorrenze e delle festività di metà marzo, ma che enuncia dei principi rilevanti per milioni di italiani, in modo particolare per i locatori e i conduttori di prime e seconde case destinate ad abitazioni civili. Il principio, nella sua semplicità è il seguente: Ici e Imu possono essere pagate anche dal conduttore dell'immobile a condizione, naturalmente, che tale disciplina sia espressamente contemplata nel contratto di locazione concluso tra le parti. 

La Suprema corte, con questa pronuncia, che quasi certamente determinerà, fin dalla prossima scadenza contrattuale,  una novazione di centinaia di migliaia di contratti locativi, ha fatto quindi chiarezza su un punto  rispetto al quale erano stati versati, nel corso degli anni, fiumi di inchiostro, e cioè se la clausola che fa ricadere sul conduttore  l'obbligo di procedere al pagamento, facendosene personalmente carico, delle imposte locali, si ponesse o meno in conflitto con il principio di capacità contributiva e con quell'altro che stabilisce li intrasferibilità ad altro soggetto dell'obbligo di pagamento di una tassa o tributo di cui non si sa il destinatario naturale.


 Un quesito cui adesso le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 6882 dell'8 marzo 2019, qui allegata e in commento, hanno offerto una risposta chiarissima.

Quindi, per le Sezioni unite, la clausola contrattuale che stabilisce il pagamento a carico del conduttore non viola l'articolo 53 della Costituzione e non confligge con la regola di intrasferibilità del carico tributario su un soggetto diverso rispetto a quello individuato dalla legge. Lecito dunque prevedere «un'ulteriore voce o componente (la somma corrispondente a quella degli assolti oneri tributari) costituente integrazione del canone locativo, concorrendo a determinarne l'ammontare complessivo a tale titolo dovuto dalla conduttrice». Ciò con «due distinte clausole contrattuali» di un «unico atto», mediante le quali le parti hanno voluto «determinare il canone in due diverse componenti». I giudici in questa circostanza non hanno ritenuto nulla la clausola volta a riversare l'onere tributario relativo all'Ici e all'Imu, gravanti sull'immobile locato, su un soggetto diverso da quello passivo tenuto per legge a subire il «relativo sacrificio patrimoniale». 

 

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