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Sezioni Unite, 4 maggio: nuovi mezzi di prova in appello, quando vanno ammessi

La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 10790/2017, depositata il 4 maggio, ha spiegato quando una prova deve essere ritenuta indispensabile e quindi deve essere ammessa anche in appello*

Con la sentenza n°10790 del 4 maggio 2017, le Sezioni Unite della Cassazione hanno fatto chiarezza sull´ammissione di nuovi mezzi di prova durante l´appello.

Questa possibilità è disciplinata dal Codice di procedura civile che nell´articolo 345 stabilisce il divieto di iura nova, ma per la Corte di Cassazione non è sempre vietato presentare nuove prove in appello. Secondo la Suprema Corte, infatti, non si possono escludere nuove prove qualora queste servano per eliminare qualsiasi incertezza nel processo civile.

Una sentenza molto importante perché quello dell´ammissione di nuove prove in appello è un tema che da anni divide la giurisprudenza. Ecco nel dettaglio quanto stabilito dalla Corte di Cassazione sul divieto di iura nova disciplinato dal Codice di procedura civile.


Divieto di ius nova: cosa prevede il Codice di procedura civile?
L´articolo 345 del Codice di procedura civile (terzo comma) stabilisce il divieto di iura nova, o ius novorum: nel dettaglio, questo prevede che non si possono presentare nuovi mezzi di prova che non sono stati già presentati in primo grado. Se proposte, queste vengono dichiarate inammissibili d´ufficio.

L´unica possibilità di deroga al divieto di iura nova è quella per cui la parte dimostri di non aver potuto, per causa ad essa non imputabile, proporli o produrli nel giudizio di primo grado.

Inoltre, sempre l´articolo 345 del Codice, ma nel primo comma, stabilisce il divieto a presentare nuove domande nel giudizio d´appello, ad eccezione di quelle riguardanti gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata.

Prima del 2012 c´era un´ulteriore deroga al divieto di iura nova, quella per cui erano ammesse le nuove prove in appello qualora il collegio le giudicasse indispensabili ai fini della decisione. Questa deroga però è stata cancellata nel giugno del 2012, con il Decreto Legge n°83 poi convertito nell´agosto dello stesso anno nella Legge n°143.

La deroga però è ancora prevista per alcune tipologie di processi, come ad esempio: processo del lavoro;
impugnazione del licenziamento;
processo sommario di cognizione.
In questi casi la prova in appello è ancora ammessa, ma solo se "indispensabile ai fini della decisione". Ed è proprio su questo punto che è intervenuta la Cassazione, facendo chiarezza su quando si può parlare di prova "indispensabile".

Corte di Cassazione: quando una prova è indispensabile va ammessa in appello
Con la sentenza pubblicata nella giornata di ieri, la Corte di Cassazione ha precisato che si definisce indispensabile la prova "idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia aggravata". La prova quindi deve essere utile per non lasciare alcun "margine di dubbio" alla decisione del giudice, "provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato".

In questo caso quindi per l´ammissione di una prova in appello non è necessario dimostrare che questa non è stata proposta in primo grado per cause non imputabili alla parte; sono ammessi infatti anche i nuovi mezzi di prova mancanti per la propria negligenza.

In sostanza, nell´ambito della valutazione dell´indispensabilità di una prova bisogna stabilire se si tratta di un mezzo istruttorio utile a dissipare un "perdurante stato di incertezza sui fatti controversi". La Corte di Cassazione ha poi aggiunto:

"Se indispensabili sono solo le nuove prove la cui necessità emerga dalla stessa sentenza impugnata, prove delle quali non era apprezzabile neppure una mera utilità durante il giudizio di primo grado, va da sé che rispetto ad esse la parte si è trovata, per causa che non le è imputabile, nell´impossibilità di proporle".
Il divieto di iura nova quindi non è sempre valido: in casi eccezionali è possibile chiedere l´ammissione di nuovi mezzi di prova, ma a condizione che questi siano necessari per decidere in quanto indispensabili per eliminare le incertezze.
*scritto da Simone Micocci e pubblicato su Forexinfo.it


 

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