Quando il piano particolareggiato esecutivo urbano prevede delle distanze dal confine, non è possibile costruire in aderenza, a meno che le norme regolamentari non prevedano diversamente.
Con Sentenza n 10304 del 26 Aprile 2017, la sezione II Civile della Cassazione, così si è espressa in ordine ad una controversia condominiale.
Gli attori agivano in giudizio al fine di vedere condannato il condomino convenuto all´arretramento del terrazzo costruito in violazione della normativa in tema di distanze e al risarcimento del danno. Questi si costituiva chiedendo condanna degli attori al risarcimento del danno per lite temeraria.
Non avendola spuntata in primo grado ed essendo anzi stati condannati al risarcimento del danno per lite temeraria e al pagamento delle spese di giudizio, gli attori adivano il giudice di secondo grado, che al contrario, condannava il convenuto originario ad arretrare il terrazzo oggetto del disaccordo, nonché al risarcimento del danno e alle spese di giudizio.
Strada che conduceva il giudice d´appello a tale decisione, il ragionamento secondo cui essendo il terrazzo stato realizzato violando l´art. 9 delle norme tecniche di attuazione, che prevedeva che per ogni nuova edificazione i distacchi dai confini non dovevano essere inferiori a 4 m, che era vietato costruire in aderenza e che le parti non potevano derogare a ciò che i piani regolatori e i regolamenti edilizi prescrivevano, era necessario da parte del condomino porre in essere le operazioni per arretrare il terrazzo.
Con diversi motivi, della cui infondatezza la Corte aveva dato prova, il soccombente agiva per la cassazione della sentenza, che trovava sostegno anche presso la Suprema Corte.
Questa rigettando il ricorso, confermava la correttezza della decisione impugnata perchè sorretta da un principio già affermato da precedente giurisprudenza (Cass., Sez. II, 9 settembre 1998, n. 8945; Cass., Sez. II, 12 settembre 2000, n. 12045), tale per cui quando il piano particolareggiato esecutivo impone determinate distanze dal confine, non si può costruire in aderenza.
La norma sul piano particolareggiato integra e deroga la disciplina prevista in materia dal Codice Civile, per la precisione l´art. 873 ai sensi del quale "le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore".
Circa le regole sulle distanze legali nelle costruzioni, ciò che i piani regolatori prescrivono è dettato a tutela di un interesse generale ad un modello urbanistico prestabilito, tali per cui i privati non possono derogarvi come credono, né è considerato come sanante un eventuale rilascio di concessione edilizia, posto che un solo atto non può violare dei principi generali ( sentenza n. 9751/2010, Cassazione Sezione II). Né, in conclusione, può richiamarsi la clausola contrattuale di compravendita dell´immobile, laddove era consacrato il diritto di elevare costruzioni, senza esporre chi le avesse poste in essere a eventuali opposizioni, se tali costruzioni (si intende) non sono nel rispetto delle distanze previste negli strumenti urbanistici.
Paola Moscuzza, autrice di questo articolo, si è laureata in Giurisprudenza presso l´Università degli Studi di Messina, nell´anno 2013