Scritto da Vitalba Notaristefano
La scrittura privata con la quale i coniugi hanno modificato le modalità di visita del genitore non collocatario deve ritenersi nulla, in quanto le condizioni di separazione stabilite nel decreto di omologazione possono essere modificate solo con un intervento del giudice.
Conseguentemente, la violazione delle statuizioni, da parte di uno dei genitori, comporta una responsabilità penale.
Tanto è stato stabilito dalla sentenza n. 20801 del 2 maggio 2017 emessa dalla Corte di Cassazione sezione penale.
Il fatto: una donna ha presentato ricorso in Cassazione per ottenere l´annullamento della sentenza di merito confermativa della sua condanna - per il reato di cui all´art. 81 c.p. e art. 388 c.p., 2° comma – "per aver eluso in più occasioni quanto stabilito, con il provvedimento di omologazione della separazione, in riferimento al diritto di visita dei due figli minori" non consentendo all´altro coniuge di incontrare i figli.
Tale azione trovava il suo fondamento nella scrittura privata intercorsa tra la moglie ed il marito, con la quale i due avrebbero arbitrariamente modificato le condizioni di separazione, già omologate, comprese le modalità di visita del padre quale genitore non convivente con i figli.
Sul punto la Cassazione ha affermato che – per consolidata giurisprudenza – ai coniugi è riconosciuta la possibilità di modificare "le disposizioni contenute nel decreto di omologazione della separazione ovvero nell´ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c." unicamente attraverso intervento del giudice, tanto al fine di tutelare i diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli.
Nel caso in esame, infatti, all´accordo modificativo intercorso tra le parti non poteva essere riconosciuta validità ed efficacia in quanto, in quanto del tutto priva di ogni previsione circa la possibilità del genitore non collocatario di incontrare ed intrattenersi con i figli.
Tale "assoluta genericità" è stata considerata dalla Cassazione "pregiudizievole per i preminenti interessi del minore alla cui tutela i suddetti provvedimenti devono essere essenzialmente rivolti".
La Corte ha concluso affermando che affinché possa configurarsi il reato di cui all´art. 388, comma 2, c.p. deve preesistere un provvedimento del giudice civile circa le modalità di affidamento di minori e la sua "elusione" da parte di uno dei genitori deve concretizzarsi "in qualunque comportamento che ne ponga nel nulla o ne aggiri le finalità, il cui contenuto ed i relativi obblighi devono essere valutati non in termini letterali, ma alla luce dell´interesse del minore che vi è sotteso e che ne costituisce la ragion d´essere".
Vitalba Notaristefano, autrice di questo articolo, si è laureata in Giurisprudenza presso l´Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nell´anno 2007 e ha conseguito l´abilitazione alla professione forense nell´anno 2012. E´ iscritta all´Ordine degli Avvocati di Taranto.