I giudici della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza la n. 32151 del 25 luglio 2016, hanno confermato il principio in base al quale un provvedimento di sequestro probatorio, o come nel caso di specie, un provvedimento di rigetto di revoca del provvedimento di sequestro, deve contenere una motivazione in ordine alle esigenze e al fumus che sorregge il provvedimento, attinente al caso concreto. Pertanto un provvedimento che utilizzasse formule di stile per sostenere un impianto motivazionale sostanzialmente "apparente", è da considerare affetto dal vizio della violazione di legge per mancanza di una adeguata motivazione e per tale motivo censurabile.
Nel caso concreto, i giudici della Cassazione, nell´accogliere il ricorso proposto dall´indagato, hanno rilevato il difetto di motivazione, nel provvedimento del GIP con il quale è stata rigettata l´opposizione proposta dall´indagato, ex art 263 comma 5 c.p.p..
Infatti i Giudici della Quinta Sezione hanno affermato che il Gip aveva utilizzato delle vere e proprie formule di stile, nel motivare il provvedimento di rigetto dell´opposizione proposta contro la decisione di rigettare l´ istanza di revoca del sequestro probatorio di alcune cose attinenti all´ipotesi di reato.
In sintesi, i Giudici della Corte di Cassazione hanno precisato che anche l´ordinanza di rigetto dell´opposizione proposta, ex art. 263 comma 5 c.p.p., è soggetta agli stessi obblighi argomentativi previsti dall´art. 253 primo comma c.p.p. in tema di sequestro, così come specificati dagli stessi giudici di legittimità con la sentenza a SS.UU del 28.01.2004 n. 226711 e con altre sentenze pronunciate successivamente (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314; Sez. 3, n. 25236 del 31/03/2011, Rv. 250959).
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