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Licenziamento autoferrotranvieri, SS.UU. indicano disciplina applicabile

Su questo delicatissimo tema si sono intrattenute le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza 27/07/2016 n. 15540.
La Corte d´Appello di Genova, riformando la sentenza del Tribunale di Savona, aveva accolto la domanda di G.A., proposta nei confronti dell´ACTS linea S.p.A. avente ad oggetto l´impugnativa del suo esonero dal servizio, avvenuto per soppressione del ruolo e della posizione lavorativa ricoperta, e dichiarava nullo il recesso con condanna della parte datoriale a riammetterlo in servizio ed a risarcire il danno.
La Corte rilevava, innanzitutto, che il rapporto di lavoro degli autoferrotranviari trovava la propria disciplina nel R.D. n. 148 del 1931, traendo da ciò la conseguenza che il ricorso alla normativa generale fosse ammissibile solo in caso di lacune insuperabili. Pertanto, non potendosi fare ricorso alla disciplina generale stante la operatività di quella speciale (art. 26 del Regolamento di cui all´allegato al R.D. n. 148 del 1931). che - sottolineava la Corte - garantiva al dipendente una tutela più forte di quella reale prevista dall´art. 18 L. n. 300 del 1970, in quanto era richiesto che la riduzione dei posti doveva essere collegata alla soppressione dei servizi se autorizzata dalla autorità amministrativa.
Nel caso in questione, però, non vi era stata alcuna autorizzazione.
Mancando il potere di esonero per mancanza di autorizzazione governativa non poteva che conseguire, a parere della predetta Corte, la declaratoria di nullità del recesso con conseguente permanenza del rapporto e la condanna di controparte, a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni.
La parte datoriale ricorreva in Cassazione per la riforma della suindicata Sentenza, mentre la parte intimata resisteva con controricorso e proponeva impugnazione incidentale.
Rimessa la questione alle Sezioni Unite, la vicenda si è conclusa con l´accoglimento del ricorso principale, il rigetto di quello incidentale e la cassazione della sentenza con rinvio.
Ricostruita la giurisprudenza di legittimità sul punto, hanno osservato le SS.UU. che essa non era fondata sulla abrogazione tout court della speciale disciplina di cui al R.D. n. 148 del 1931, ma sulla necessità di integrare o sostituire i singoli istituti nell´ipotesi in cui la relativa specifica regolamentazione risultasse incompatibile con il sistema in generale, tanto più avendo riguardo al progressivo avvicinamento del sistema dei trasporti pubblici e del relativo rapporto di lavoro al regime privatistico, alla contrattualizzazione del pubblico impiego e alla immanenza nel nostro ordinamento giuridico, con riferimento al rapporto di lavoro, di principi fondamentali anche di livello comunitario.
Hanno quindi (e conclusivamente) affermato che nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri trova applicazione, nel caso di esonero dal servizio connesso a cessione di linee, a mutamento nei sistemi di esercizio ovvero a limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, l´art. 26 del regolamento, allegato A, al R.D. n. 148 del 1931 (a norma del quale occorre la preventiva autorizzazione dell´ente concedente e l´impossibilità di una utile ricollocazione del lavoratore anche in mansioni inferiori), ma che, nelle altre ipotesi di riduzione del personale opera invece l´art. 3, parte seconda, della legge n. 604 del 1966, non essendo quella prevista dal citato art. 26, l´unica ipotesi, nel settore autoferrotranviario, di esonero dal servizio per motivi oggettivi.
Da ciò la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, esulando dalla prima fattispecie il comportamento datoriale contestato.
Segue la sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato - Primo Presidente f.f. -

Dott. AMOROSO Giovanni - Presidente di Sez. -

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Presidente di Sez. -

Dott. CURZIO Pietro - Presidente di Sez. -

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente di Sez. -

Dott. AMBROSIO Annamaria - Presidente di Sez. -

Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18319/2012 proposto da:

TPL LINEA S.R.L., ACTS S.P.A., in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell´avvocato GIAN DOMENICO MAGRONE, che le rappresenta e difende unitamente all´avvocato MASSIMO PICCONE CASA, per delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell´avvocato GIOVANNI ROMANO, che lo rappresenta e difende unitamente all´avvocato RAFFAELE RUGGIERO, per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 309/2012 della CORTE D´APPELLO di GENOVA, depositata il 13/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2016 dal Presidente Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

uditi gli avvocati Massimo PICCONE CASA e Luca RUGGIERO per delega dell´avvocato Raffaele Ruggiero;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l´accoglimento, p.q.r., del ricorso.

Svolgimento del processo

La Corte d´Appello di Genova, riformando la sentenza del Tribunale di Savona, accoglieva la domanda di G.A., proposta nei confronti dell´ACTS linea S.p.A., fusa mediante incorporazione in TPL Linea S.r.l., avente ad oggetto l´impugnativa dell´esonero dal servizio, avvenuto per soppressione del ruolo e della posizione lavorativa ricoperta, e per l´effetto dichiarava nullo il recesso datoriale con condanna della detta società TPL a riammetterlo in servizio ed a risarcire il danno in misura corrispondente alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento alla riammissione.

La Corte del merito rilevava, innanzitutto, che il rapporto di lavoro degli autoferrotranviari trovava la propria disciplina in quella speciale di cui al R.D. n. 148 del 1931, costituente un corpus compiuto ed organico, con la conseguenza che il ricorso alla normativa generale era ammissibile solo in caso di lacune non superabili neanche attraverso l´interpretazione estensiva od analogica di altre disposizioni appartenenti allo stesso corpus. Nel caso in esame, riteneva la Corte genovese,che non si poteva fare ricorso alla disciplina generale poichè il licenziamento impugnato era direttamente regolato dall´art. 26 del Regolamento di cui all´allegato A) del richiamato R.D. n. 148 del 1931. Tale ultima norma, sottolineava la Corte territoriale, garantiva, tra l´altro, al dipendente una tutela più forte di quella reale prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, non tanto perchè era normativizzato l´obbligo del repechage anche con riguardo alle mansioni indirettamente inferiori, ma anche perchè era richiesto che la riduzione dei posti doveva essere collegata alla limitazione, semplificazione o soppressione dei servizi debitamente dichiarata dall´autorità amministrativa atteso che senza l´autorizzazione non era consentito procedere all´esonero.

Nella specie, secondo la Corte in parola, non vi era stata l´autorizzazione poichè quella ritenuta tale dal Tribunale era stata riferita solo da un testimone e, comunque, era intervenuta alcuni mesi dopo l´esonero del G..

Difettando il potere di esonero per mancanza di autorizzazione governativa non poteva che conseguire, a parere della predetta Corte, la declaratoria di nullità del recesso con conseguente permanenza del rapporto e la condanna di controparte, a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni.

Avverso questa sentenza le nominate società ricorrevano in cassazione in ragione di quattro censure.

Parte intimata resisteva con controricorso e proponeva impugnazione incidentale condizionata sostenuta da un unico motivo.

All´esito dell´udienza del 18 marzo 2015 la sezione lavoro di questa Corte, con articolata ordinanza interlocutoria n. 13825 del 2015,rimetteva la causa al Primo Presidente per l´eventuale assegnazione alle Sezioni Unite rilevando che la questione, afferente l´applicabilità o meno al caso di specie della normativa generale in luogo di quella speciale di cui al richiamato art. 26 del Regolamento ex allegato A) del richiamato R.D. n. 148 del 1931, inerente la controversia de qua, era di particolare importanza.

La causa veniva assegnata alle Sezioni Unite e, depositate memorie illustrative,discussa all´odierna udienza.

Motivi della decisione

Con il primo motivo le ricorrenti principali, deducendo violazione e/o falsa applicazione del R.D. n. 148 del 1931, nonchè vizio di motivazione, sostengono che la Corte del merito non ha correttamente valutato, nell´applicare la normativa denunciata, che il G. rivestiva la qualifica di quadro e, quindi, nei suoi confronti non trova applicazione l´art. 26 del regolamento di cui all´allegato A) del R.D. n. 148 del 1931, in ragione della sopravvenienza, rispetto a tale decreto, della disciplina che ha introdotto nel nostro ordinamento tale qualifica. Rilevano, inoltre, le parti ricorrenti, sotto il profilo del vizio di motivazione, che la Corte distrettuale facendo riferimento, ai fini dell´applicabilità del citato art. 27, alla "categoria degli agenti" non ha considerato che la normativa speciale non attribuisce ai dipendenti delle aziende di pubblico trasporto uno status o una qualità particolare.

Nè ha tenuto conto la Corte distrettuale, secondo le ricorrenti, che l´art. 7, dell´all. A) del R.D. n. 148 del 1931, esclude dall´applicazione del decreto medesimo la categoria dei dirigenti. Con la seconda censura le ricorrenti principali, denunciando violazione e/o falsa applicazione dell´art. 26 del Regolamento all. A) del R.D. n. 148 del 1931, criticano la sentenza impugnata prospettando la non riconducibilità della soppressione del livello gerarchico dei capi area - processo in esito al quale era stato adottato il provvedimento esonero del G. - nell´ambito della "limitazione, semplificazione o soppressione dei servizi" di cui al richiamato art. 26 cit..

Con la terza critica le ricorrenti principali, allegando violazione e/o falsa applicazione dell´art. 26 del Regolamento all. A) del R.D. n. 148 del 1931 e vizio di motivazione, criticano la sentenza impugnata in punto di non ritenuta contestazione circa la dedotta mancanza di autorizzazione amministrativa e di valutazione delle dichiarazioni rese dal teste Ferrara Marina. Assumono, poi, che la Corte del merito ha erroneamente motivato la ragione per la quale ha ritenuto che l´autorizzazione amministrativa non era condicio juris.

Con il quarto motivo le ricorrenti principali, prospettando vizio di motivazione, denunciano che la Corte distrettuale, nel riconoscere il risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni medio tempore maturate, non ha adeguatamente motivato che la controparte non ha reso la corrispettiva prestazione con suo arricchimento.

Con l´unico motivo del ricorso incidentale condizionato il Gioacchino, deducendo violazione e/o falsa applicazione dall´art. 26 del Regolamento di cui all´allegato A) del richiamato R.D. n. 148 del 1931, nonchè vizio di motivazione sostiene che la Corte del merito ha erroneamente ritenuto, e senza uni adeguata motivazione che la soppressione del suo posto di lavoro rientrava nell´ambito della soppressione dei servizi di cui al denunciato art. 26.

E´ preliminare all´esame dei singoli motivi del ricorso principale risolvere la questione, posta dall´ordinanza di rimessione di cui in narrativa, afferente la problematica dell´attuale vigenza della disciplina speciale, contenuta nel R.D. n. 148 del 1931, ed in particolare di quella prevista dall´art. 26 del Regolamento di cui all´allegato A) del richiamato decreto, nel caso di esonero dal servizio per soppressione del posto di lavoro.

L´ordinanza di rimessione, dà atto, con puntuali riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte e a quella della Corte costituzionale, della non omogeneità delle decisioni intervenute sulla perdurante o meno permanenza della preminenza della disciplina speciale stabilita per il settore degli autoferrotranviari di cui al detto R.D. n. 148 del 1931. Emerge, infatti, si è sottolineato nell´ordinanza richiamata, "un quadro di insieme assai composito, non sempre coerente, in cui si privilegia ora un´interpretazione restrittiva, che riconosce e accentua la "specialità" del rapporto per affermare l´applicazione tout court delle norme del R.D., ora un´interpretazione evolutiva e "storicamente adeguata" che, pur continuando ad affermare la sopravvivenza nel nostro ordinamento del regio decreto, ne attenua le differenze rispetto alla disciplina generale, per sottoporre a quest´ultima il rapporto di lavoro degli autoferrotranviari".

Invero il principio secondo il quale la disciplina del rapporto di lavoro del personale autoferrotranviario, di cui al citato R.D. n. 148 del 1931, per le garanzie di stabilità e di congrua retribuzione assicurate ai lavoratori, in certo qual modo assimilati ai dipendenti pubblici (Cfr. al riguardo Cass. 9 agosto 2002 n. 12119) costituisce un corpus compiuto ed organico ha subito una progressiva "devitalizzazione" (Cass. S.U. 13 gennaio 2005 n. 460) per effetto di vari interventi legislativi succedutisi nel tempo.

Tra questi interventi si possono annotare, tra quelli più incisivi, la L. 22 settembre 1960, n. 1054, che ha previsto per le aziende di modeste dimensioni con meno di 26 dipendenti l´operatività, in materia disciplinare degli autoferrotranviari, del regime privatistico; la trasformazione dell´azienda delle Ferrovie dello Stato prima in ente pubblico economico e poi in società per azioni; la L. 12 luglio 1988, n. 270, il cui art. 1, comma 2, la quale ha stabilito che a decorrere dal novantesimo giorno dalla sua entrata in vigore "...le disposizioni contenute nel regolamento allegato al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, ivi comprese le norme di legge modificative, sostitutive od aggiuntive a tale regolamento potevano essere derogate dalla contrattazione nazionale di categoria ed i regolamenti d´azienda non potevano derogare ai contratti collettivi"; del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 6, comma 17, convertito in L. 19 luglio 1993, n. 236, nel testo risultante dalla modifica introdotta del D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, art. 7, convertito in L. 23 dicembre 1996, n. 649, che ha aggiunto della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 3, il comma 4-bis, il quale ha previsto che "Le disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge"; la c.d. privatizzazione del pubblico impiego con la connessa sua contrattualizzazione; la L. del 15 maggio 1997, n. 127, che ha sancito la possibilità, per gli enti locali, di trasformare, con procedure semplificate, l´azienda "speciale" costituita ai sensi della L. n. 142 del 1990, in società per azioni.

A fronte di questo avvicinamento legislativo della regolamentazione del rapporto di lavoro degli autoferrotranviari al regime privatistico è corrisposto un orientamento giurisprudenziale sempre meno ancorato al regime speciale previsto dal R.D. n. 148 del 1931, di cui è espressione emblematica la pronuncia di queste Sezioni Unite del 13 gennaio 2005 n. 460 cit. che, nel dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative alle sanzioni disciplinari per gli addetti al servizio pubblico di trasporto in concessione, attribuite al giudice amministrativo del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 58, all. A), hanno affermato l´implicita abrogazione per incompatibilità, sin dall´operatività della disposizione originaria del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 68, della giurisdizione del giudice amministrativo prevista dal citato art. 58, hanno, altresì, sottolineato, come rimarcato nella ordinanza di rimessione n. 13825 del 2015 cit., come la "disomogeneità" o "incoerenza" del sistema "non riguarda solo la giurisdizione in materia disciplinare, ma l´intero rapporto di lavoro, ancora disciplinato da un corpus di norme che sembra aver resistito a qualunque riforma e modificazione, pur notevole, intervenuta nel nostro ordinamento giuridico dal lontano 1931 per concludere, poi, che non è "più attuale l´esigenza di far convivere-attraverso la predisposizione di un´unica disciplina - la tutela degli interessi generali, collegati al buon funzionamento del servizio, con quelli particolari, propri del contratto di lavoro che legittimava la previsione di una duplice competenza giurisdizionale".

A siffatto pronunciamento sono seguite, poi, altre decisioni di legittimità che hanno per così dire portato avanti questa operazione di avvicinamento al regime privatistico. Così si è sancito che: in virtù della forza espansiva di cui sono dotate, le disposizioni di cui della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, si applicano a tutte le ipotesi di invalidità del recesso del datore di lavoro, qualora non assoggettate ad una diversa e specifica disciplina e, quindi, anche al licenziamento degli autoferrotranvieri invalido per inosservanza delle norme di cui ai primi tre commi dell´art. 7 della suddetta legge, non essendo a ciò di ostacolo la speciale disciplina della destituzione, di cui del R.D. n. 148 del 1931, art. 45 (Cass. 10 luglio 2012 n. 11547); in tema di stato giuridico dei ferrotranvieri, l´art. 53, comma 2, del regolamento allegato A al R.D. n. 148 del 1931 - che stabilisce, in materia di procedimento disciplinare, che i funzionari competenti "devono contestare all´agente i fatti di cui è imputato, invitandolo a difendersi"- va interpretato, in linea con la valorizzazione piena del diritto di difesa quale regola indefettibile in materia disciplinare (come precisato da Corte Cost. n. 204 del 1982), nel senso che sostituisce diritto dell´agente medesimo, il quale abbia già formulato proprie difese scritte, di rendere giustificazioni oralmente, con l´assistenza di un rappresentante dell´associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato (Cass. 10 luglio 2012 n. 11543 e nello stesso senso Cass. 2 novembre 2014 n. 26115 e prima ancora Cass. 17 maggio 2005 n. 10303); in ipotesi di svolgimento di mansioni superiori da parte di autoferrotranvieri, pur non applicandosi l´art. 2103 c.c., sulla cosiddetta promozione automatica, ma vigendo ancora l´art. 18 dell´allegato A del R.D. n. 148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore è elemento presuntivo della relativa vacanza, dell´assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell´idoneità del dipendente all´esercizio delle superiori mansioni con la conseguenza che, in linea con l´attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione e col graduale avvicinamento della sua disciplina a quella del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può riconoscersi, in ragione del suddetto elemento indiziario, il diritto al superiore inquadramento (Cass. 8 giugno 2012 n. 9344).

Le richiamate e più significative decisioni di questa Corte intervenute nella materia in esame, pur affrontando, con riferimento ai singoli istituti trattati, il rapporto tra disciplina speciale e disciplina generale in maniera non omogenea, nel senso che accanto ad una tesi che muove dal presupposto di un superamento della specialità della disciplina di cui al R.D. n. 148 del 1931, vi è quella che si radica sull´esigenza di una integrazione della disciplina speciale attraverso il ricorso ai principi fondamentali acquisiti nel sistema strettamente privatistico, nel risolvere i casi concreti sostanzialmente si attengono alla regula iuris secondo la quale il richiamato regio decreto non può considerarsi abrogato se non nelle parti che regolamentano il rapporto di lavoro in maniera incompatibile con il sistema in generale.

Tanto è riscontrabile nella stessa ratio decidendi della già citata sentenza di queste Sezioni Unite n. 460 del 2005 dove, pur dandosi atto della necessità di superare il regime speciale in esame perchè storicamente datato, l´attribuzione al giudice ordinario della giurisdizione sulle controversie in materia di sanzioni disciplinari per gli addetti al servizio pubblico di trasporto in concessione, è affermata per "per incompatibilità con il sistema complessivo" del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 58, all. A), che devolveva al giudice amministrativo le controversie in parola. Analogamente nella sentenza n. 11547 del 2012 si è ritenuta l´applicabilità della tutela reintegratoria al rapporto di lavoro di cui trattasi in virtù della forza espansiva di cui sono dotate le disposizioni di cui della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18. Così anche nella richiamata pronuncia n. 11543 del 2012 si è predicata l´interpretazione del R.D. n. 148 del 1931, art. 53, comma 2, all. A, alla stregua di quella che è allo stato la disciplina universalmente applicabile a tutti i rapporti di lavoro alle dipendenze sia di privati che di pubbliche amministrazioni, vale a dire l´art. 7, in particolare della L. n. 300 del 1970, commi 2 e 3, cui si è uniformato il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 e poi l´art. 55-bis del medesimo legislativo post novella di cui al D.Lgs. n. 150 del 2009. Anche nella precitata decisione n. 9344 del 2012, pur facendosi salva la speciale disciplina di cui l´art. 18 dell´all. A del R.D. n. 148 del 1931, si è postulata una sua interpretazione alla luce dell´art. 2103 c.c., in materia di c.d. promozione automatica.

La giurisprudenza di questa Corte, che ha affrontato la problematica in esame, non postula, pertanto, un abrogazione tout court della speciale disciplina di cui al R.D. n. 148 del 1931, bensì la necessità di integrare o sostituire i singoli istituti nell´ipotesi in cui la relativa specifica regolamentazione risulti incompatibile con il sistema in generale e tanto proprio tenuto conto del progressivo avvicinamento del sistema dei trasporti pubblici e del relativo rapporto di lavoro al regime privatistico, della contrattualizzazione del pubblico impiego e, soprattutto, dall´immanenza nel nostro ordinamento giuridico, con riferimento al rapporto di lavoro, di principi fondamentali anche di livello comunitario che devono presiedere nell´esegesi delle norme disciplinanti qualsiasi rapporto di lavoro.

E´, pertanto, alla stregua di questo canone interpretativo che va risolta la questione della perdurante vigenza dell´art. 26 del regolamento, all. A al R.D. n. 148 del 1931.

Stabilisce il richiamato art. 26, per quanto interessa, che: "1. In caso di cessione di linee ad altra azienda, o di fusione di aziende devono essere osservate le disposizioni stabilite dall´autorità governativa all´atto dell´approvazione della cessione o della fusione pel passaggio del personale di ruolo alla nuova azienda mantenendo, per quanto è possibile, al personale un trattamento non inferiore a quello precedentemente goduto e assicurando i diritti acquisiti. 2. In caso di mutamento nei sistemi di esercizio, l´azienda deve utilizzare, in quanto sia dichiarato idoneo dall´autorità governativa, e nei limiti dei posti da questa riconosciuti necessari, il personale addetto ai vari servizi, rispettandone, per quanto possibile, i diritti acquisiti. 3. Nei casi di cui ai due comma precedenti ed in caso di riduzioni di posti per limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, debitamente autorizzata dall´autorità governativa, l´azienda può procedere ai necessari esoneri di agenti nelle qualifiche in cui risultino le eccedenze, salvo ad assegnarli nei limiti del possibile ad altre qualifiche immediatamente inferiori, tenendo presenti i requisiti preferenziali di cui dell´art. 9, u.c. del presente regolamento".

Risulta prima facie dalla mera lettura della norma che si tratta di disciplina speciale espressamente funzionalizzata, nei casi di cessione di linee, di mutamento nei sistemi di esercizio ovvero di limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, alla salvaguardia della sicurezza del trasporto pubblico e tanto è reso palese dalla previsione della necessità di una autorizzazione dell´autorità governativa - ossia dell´ente concedente - il quale appunto deve preventivamente valutare l´incidenza di una o più delle predette operazioni, sull´efficienza e sicurezza del trasporto.

Nella fattispecie in esame, infatti, non può non venire in considerazione che si tratta di concessione di servizio di trasporto pubblico nell´ambito del quale la sicurezza e l´efficienza del servizio ha un valore fondante con la conseguenza che la norma non può che essere letta in tale chiave.

Tanto comporta che la rilevata funzionalizzazione della norma in parola per la sua permanente rilevanza deve ritenersi tutt´ora vigente proprio per la ratio cui è ispirata.

Deve, quindi, postularsi che nei casi di cui trattasi, ossia di cessione di linee, di mutamento nei sistemi di esercizio ovvero di limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, il lavoratore o i lavoratori coinvolti sono soggetti, in ipotesi di esonero, al regime speciale proprio dell´art. 26 del regolamento, all. A al R.D. n. 148 del 1931, nel senso che, ai fini della legittimità dell´esonero, occorre la preventiva autorizzazione dell´ente concedente e l´impossibilità di una utile ricollocazione del lavoratore anche in mansioni inferiori.

Nelle altre ipotesi, ossia di riduzione del personale non connessa a cessione di linee, a mutamento nei sistemi di esercizio ovvero a limitazione, semplificazione o soppressione di servizi, opera della L. n. 604 del 1966, art. 3, seconda parte, non potendosi affermare che quella prevista dal precitato art. 26 del regolamento, all. A al R.D. n. 148 del 1931, esaurisca le ipotesi, nel settore in esame, di esonero dal servizio per motivi oggettivi poichè è oramai ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte, come sopra richiamatala regola della necessaria integrazione della disciplina speciale del personale autoferrotranviario attraverso il ricorso ai principi fondamentali acquisiti nel sistema strettamente privatistico.

Del resto la giurisprudenza di legittimità è univocamente orientata nel ritenere, sulla scia della sentenza interpretativa n. 190 del 2000 della Corte Costituzionale, che "la L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4 bis, deve essere interpretata nel senso che, con il richiamo alle disposizioni in materia di mobilità e trattamento relativo, essa ha disciplinato la situazione degli autoferrotranvieri colpiti da licenziamenti collettivi, intimati da imprese assoggettate a procedure concorsuali, soltanto per quanto concerne l´istituto della mobilità ed il loro diritto a fruire degli effetti derivanti dalle richiamate norme sulla mobilità, ed in particolare della relativa indennità, stabilendo che a tali fini la dichiarazione di fallimento o la messa in liquidazione dell´impresa deve essere successiva al 1 gennaio 1993. Invece, per quanto concerne la disciplina del procedimento preordinato al licenziamento collettivo, la disciplina introdotta con la cit. L. n. 223 del 1991, art. 24, ha carattere assolutamente generale, sicchè le relative garanzie procedimentali si applicano anche ai dipendenti da imprese autoferrotranviarie, senza che esse possano ritenersi incompatibili con le previsioni del R.D. n. 148 del 1931, art. 26, all. A, atteso che tale norma (la quale, nel disciplinare l´esonero del personale ferroviario in caso di riduzione di posti, autorizza l´assegnazione dei dipendenti in esubero a mansioni inferiori alla qualifica come alternativa al licenziamento) si pone su di un piano assolutamente diverso da quello procedimentale regolamentato dalla L. n. 223 del 1991, art. 24, che, tra l´altro, coinvolge anche le rappresentanze sindacali" (Cass. Cass. 2 marzo 2001 n. 3063, Cass. 20 maggio 2002, n. 7309 e Cass. 8 agosto 2011 n. 17090).

Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri trova applicazione nel caso di esonero dal servizio connesso a cessione di linee, a mutamento nei sistemi di esercizio ovvero a limitazione, semplificazione o soppressione di servizi l´art. 26 del regolamento, allegato A al R.D. n. 148 del 1931, a norma del quale occorre la preventiva autorizzazione dell´ente concedente e l´impossibilità di una utile ricollocazione del lavoratore anche in mansioni inferiori; nelle altre ipotesi di riduzione del personale opera della L. n. 604 del 1966, art. 3, seconda parte, non essendo quella prevista dal precitato art. 26 del regolamento, allegato A al R.D. n. 148 del 1931, l´unica ipotesi, nel settore autoferrotranviario, di esonero dal servizio per motivi oggettivi.

Passando all´esame del caso di specie è, quindi, preliminare la verifica del regime applicabile alla fattispecie di cui è causa.

Ritengono le Sezioni Unite che, come sostenuto nel secondo motivo del ricorso principale, l´esonero dal servizio di G.A. avvenuto, così come leggesi nella sentenza impugnata, "per soppressione del ruolo e della posizione lavorativa da lui ricoperta di responsabile dell´area trazione e tecnico e l´accorpamento delle relative funzioni al direttore generale" non rientra nel regime speciale di cui al precitato art. 26 (comma 3) del regolamento, allegato A al R.D. n. 148 del 1931, poichè, come asserito, sia pure ad altri fini, nel ricorso incidentale, anche dallo stesso G., la soppressione del suo posto di lavoro con "l´accorpamento delle relative funzioni al direttore generale" non integra l´ipotesi di "riduzioni di posti per limitazione, semplificazione o soppressione di servizi" cui sia ricollegabile l´esigenza di salvaguardare la sicurezza dell´utenza del trasporto pubblico, rispondendo piuttosto, in tesi, alla mera esigenza di una diversa organizzazione del lavoro. Nè non può venire in considerazione che, comunque, le funzioni svolte dal G. non sono state soppresse ovvero limitate o semplificate, ma sono state accorpate in quelle del direttore generale.

Di conseguenza non può che operare il regime generale, ossia quello previsto della L. n. 604 del 1966, art. 3, seconda parte.

In conclusione il secondo motivo del ricorso principale va accolto e tutti gli altri motivi vanno dichiarati assorbiti.

Il ricorso incidentale, nel quale sostanzialmente si prospetta che nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri l´esonero dal servizio per ragioni oggettive è unicamente disciplinato dal regime speciale va, per le ragioni esposte in precedenza, rigettato.

La sentenza impugnata va, conseguentemente, in relazione al motivo accolto, cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte Appello di Genova in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il secondo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri motivi del predetto ricorso. Rigetta il ricorso incidentale. Cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2016

 

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