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Professionista consente ad altro (radiato) di collaborare con lui: è illecito disciplinare

Lo ha affermato il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza del 11 novembre 2015, n. 172, pubblicata il 2 luglio 2016.
Costituisce infatti illecito disciplinare "il comportamento dell´avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati l´esercizio abusivo dell´attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici" (Nel caso di specie, un praticante abilitato agevolava e rendeva possibile l´esercizio della professione forense ad un ex collega di studio radiato dall´albo).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 45, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 16 aprile 2014, n. 51, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181.
Sentenza allegata

 

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