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Omesso versamento IVA: è reato anche in caso di crisi di impresa se mancanza liquidità era prevedibile

Con la sentenza n. 30397 del 18 luglio 2016, i giudici della Terza Sezione Penale della Cassazione hanno stabilito che la crisi economica che ha interessato un impresa soggetta al versamento dell´IVA, da sola, non può essere motivo di esclusione della punibiltà. Infatti è necessario pure accertare se la mancanza del denaro e di liquidità rappresenti un fattore prevedibile o no. Solo se tale mancanza verrà giudicata imprevedibile si potrà escludere la punibilità . In questa ipotesi infatti potrà essere invocata la causa di non punibilità della forza maggiore ex art 45 del c.p.
Nel caso di specie l´imputato, nella sua qualità di imprenditore e titolare del rapporto tributario, era stato condannato sia in primo grado che in secondo grado dalla corte di appello per omesso versamento dell´Iva ex art 10 ter D.lgs 10 marzo 2000 n. 74.
Avverso la sentenza del giudice di appello veniva proposto ricorso in Cassazione dall´imputato, invocando tra gli altri motivi la causa di forza maggiore per l´impossibilità di liquidità a causa della crisi economica che ha attraversato l´impresa.
I Giudici invece nel rigettare tale motivo del ricorso hanno "rimproverato" all´imprenditore l´omesso accantonamento di liquidità per procedere al pagamento dell´IVA. A nulla sono valse le argomentazioni difensive proposte dall´imputato fondate sulla scelta prioritaria di impiegare la liquidità a disposizione dell´impresa per rilanciare l´attività della stessa e per soddisfare le esigenze dei dipendenti col pagamento delle spettanze.
I Giudici infatti hanno ribadito che solo una improvvisa e non prevedibile mancanza di liquidità potrà essere invocata come causa di forza maggiore idonea ad escludere la responsabilità penale dell´agente.
Così decidendo i giudici della terza sezione hanno confermato l´orientamento espresso dalla Cassazione con precedenti pronunce (le sentenze n. 8352 del 24-6-2014 (dep. 25-2-2015); n. 2614 del 6-11-2013 (dep. 21-1-2014); n. 37528 del 12-6-2013 (dep. 13-9-2013).
Vedasi sentenza allegata
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