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SEQUESTRO E PEGNO IRREGOLARE

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Con la sentenza in commento, la n. 5295, depositata lo scorso 10 febbraio, la Corte di Cassazione penale censura una decisione del Tribunale del riesame in materia di sequestro di pegno irregolare.

Nel caso di specie non era in contestazione il principio per cui il sequestro può ricadere solo su beni oggetti di pegno regolare, bensì l'individuazione e la motivazione addotta dai giudici di merito in ordine alla riconducibilità del contratto a pegno regolare o irregolare.

La differenza tra i due tipi di pegno sta nel fatto che, nel primo caso, non passa in capo al creditore la proprietà dei beni su cui grava la garanzia.

La banca aveva ricevuto in pegno degli strumenti finanziari con la pattuizione che nel caso di rimborso totale o parziale degli strumenti stessi, la garanzia pignoratizia si sarebbe trasferite sulle somme incassate. Deduceva dunque come il contratto stipulato fosse riconducibile nella categoria del pegno irregolare e dunque le somme giacenti sul conto corrente non potessero essere sequestrate. 

Il Tribunale del riesame aveva invece confermato la bontà del sequestro sul presupposto che la proprietà degli strumenti finanziari dati in garanzia - specificamente individuati - era rimasta in capo al debitore, come si desumeva dal fatto che alla banca era stata contrattualmente attribuita la procura all'esercizio dei diritti sui titoli e l'autorizzazione al reimpiego delle somme derivanti dal loro eventuale incasso, ciò che radicalmente escludeva il loro trasferimento in capo al creditore.

Era stata altresì espressamente convenuta la facoltà di alienare i titoli in pegno per realizzare la garanzia in ipotesi di inadempimento del debitore, ciò confermava la qualificazione del pegno come regolare, ritenendo il tribunale che nel caso di specie le parti avessero inteso replicare lo schema di cui all'art. 2797 c.c.

La Corte di Cassazione, su impulso del ricorrente, censura la sentenza in punto di difetto di motivazione.

Osserva infatti come nulla il Tribunale abbia argomentato in ordine al patto di rotatività contrattualmente convenuto, per il quale il pegno (pur qualificabile come regolare allorquando oggetto ne erano i titoli) sarebbe successivamente divenuto irregolare poiché la banca avrebbe trasferito la garanzia sulle somme incassate in caso di rimborso dei titoli. 

Ai fini della qualificazione di un pegno come regolare o irregolare – qualificazione che deve compiere il giudice penale in via incidentale - non rileva infatti nè il "nomen" contrattualmente attribuito al rapporto e nemmeno il fatto che la somma di denaro rimanga depositata su un conto corrente bancario intestato al debitore e continui a maturare interessi, è, invece, decisiva la circostanza che, nel caso di inadempimento del debitore, il creditore ha la facoltà di soddisfarsi immediatamente e direttamente sulla cosa o sulle cose date a pegno, secondo la previsione di cui all'art. 1851 c.c.

Tale carenza di motivazione inficia tutto il complesso motivazionale della sentenza tanto da integrare un vizio che non consente di rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice, censurabile in sede di legittimità.

 

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