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Separazione e spese straordinarie per i figli, i criteri della Cassazione su obblighi concertazione

Della questione si è occupata la Corte di Cassazione con sentenza n. 4753/17 depositata il 23 febbraio.
Con tale Sentenza i Supremi Giudici hanno precisata come alla richiesta di rimborso da parte della moglie al marito debba precedere una concertazione della spese stesse.
Ove questa manchi sarà il Giudice a decidere il da farsi avendo come parametro il preminente interesse della prole.
Antefatto
La moglie agiva in giudizio contro il marito per vedersi riconosciuto il diritto al rimborso delle spese straordinarie scolastiche e mediche da lei effettuate in favore della figlia.
Il padre proponeva opposizione rilevando che non vi fosse stato un congruo preavviso da parte della moglie , la mancanza di documenti attestanti tali spese, nonché la possibilità per lo stesso, qualora fosse stato preventivamente avvisato, di beneficiare di una convenzione medica in suo favore.
Sia in primo grado che in secondo grado venivano accolte le doglianze dell´uomo.
La moglie non vedendo invece tutelati i propri diritti decide di ricorrere in Cassazione.
Motivi della decisione
Anche gli Ermellini ribadiscono quanto detto dai Giudici precedentemente aditi. Infatti, seppure da un lato superano il discorso relativo alla necessità della concertazione preventiva dei coniugi, laddove le spese si presentino del tutto fondamentali per la prole ,
dall´altro lato, nel caso concreto riconoscono che, ove la moglie avesse preventivamente informato il marito, lo stesso avrebbe potuto avvantaggiarsi di una convezione , con evidente risparmio.
In linea generale, secondo la giurisprudenza più recente, non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione a monte con l´altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all´ interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione della spesa rispetto all´utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
Nella specie tale verifica della rispondenza delle spese all´interesse del minore è stata compiuta dal giudice di merito rilevando che il rifiuto di provvedere al loro rimborso si era basato giustificatamente sulla possibilità di affrontare la spesa medica necessaria mediante la utilizzazione della convenzione sanitaria correlata all´attività professionale del padre.
Ciò detto il ricorso è stato rigettato.

 

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