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Scuola, TAR LAZIO: il ritardo nel consentire ai genitori l'accesso ai compiti e di informare questi dell'andamento scolastico del figlio non costituiscono vizi della valutazione finale di non ammissione

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 Con sentenza n. 9815 dell'8 ottobre 2018, il TAR Lazio ha stabilito che il ritardo da parte della scuola con cui è consentito ai genitori l'accesso ai compiti in classe dello studente o l'omessa informazione a questi ultimi dell'andamento scolastico del figlio, sono fatti che, di per sé, non costituiscono vizi idonei a inficiare la valutazione espressa dalla stessa scuola relativamente alla non ammissione dello studente al ciclo di istruzione superiore. Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi. La ricorrente, esercente la potestà genitoriale di un'alunna frequentante il liceo, ha impugnato il verbale del consiglio di classe relativo allo scrutinio finale dell'anno, con il quale la figlia non è stata ammessa al ciclo di istruzione successivo. Le motivazioni addotte dalla scuola riguardano:

  • lo scarsissimo profitto in quasi tutte le discipline conseguito dalla figlia della ricorrente;
  • il mancato raggiungimento, da parte di quest'ultima, degli obiettivi minimi di acquisizione dei contenuti, nonostante gli interventi integrativi e le numerose opportunità di recupero che le sono state offerte dalla scuola;
  • l'assenza di solide conoscenze e competenze di base in capo all'alunna;
  • la scarsa autonomia di quest'ultima nella gestione del lavoro didattico;
  • le numerose assenze effettuate dalla stessa;
  • la sua scarsa partecipazione al dialogo educativo;
  • la sua condotta, spesso, inadeguata al contesto scolastico.

 Orbene, a parere della ricorrente, tali motivazioni appaiono illogiche ed irragionevoli. Di diverso avviso è il TAR. Infatti, secondo i Giudici amministrativi, dall'esame comparativo tra i voti espressi nelle varie materie e la valutazione finale del consiglio di classe, non emerge alcuna illogicità. E ciò in considerazione del fatto che da tale comparazione, risulta evidente che detta valutazione è espressione dello scarso andamento scolastico dell'alunna. D'altro canto, il quadro complessivo di tale andamento appare completato dalle assenze, il cui richiamo nelle motivazioni di non ammissione della studentessa alla classe successiva, da parte dell'amministrazione scolastica, mette ancor più in rilievo una situazione ostativa ad un miglioramento del livello iniziale di conoscenze dell'alunna. E tanto, a prescindere dalla circostanza secondo cui dette assenze siano o meno giustificate. Orbene, a parere dei Giudici amministrativi, poiché non sussistono, nel caso di specie, elementi idonei ad inficiare il provvedimento della scuola, deve essere escluso il sindacato del TAR in merito alle valutazioni e motivazioni di non ammissione dell'istituto scolastico. Diversamente, se dalla comparazione dei dati a disposizione dei Giudici amministrativi, fosse emersa un'incoerenza, allora questi ultimi avrebbero potuto estendere i loro poteri sino ad un sindacato nel merito, al fine di verificare l'effettivo scorretto esercizio del potere amministrativo. Il provvedimento impugnato dalla ricorrente non può ritenersi inficiato neanche ove fosse dimostrata l'eventuale mancata attivazione delle attività di recupero o il mancato rispetto degli oneri di informazione circa l'andamento scolastico da parte della scuola (circostanza, questa, che, nella fattispecie di cui stiamo discorrendo, è lamentata dalla ricorrente).E ciò in considerazione del fatto che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., da ultimo, Tar Puglia, Lecce, n.252/2015; Tar Torino, n.155/2015; Tar Lazio, sez. III bis, n.13155/2014; T.A.R. Lazio, sez. III bis, n. 3468 del 2014; T.A.R. Abruzzo – Pescara, sez. I, 15 aprile 2013, n.232), tali mancanze non viziano il giudizio di non ammissione alla classe successiva, tenuto conto che esso si basa esclusivamente – senza che ad esso possa riconnettersi alcun intento "punitivo" - sulla constatazione oggettiva dell'insufficiente preparazione dello studente e sul grado di maturazione personale dello stesso (Tar Napoli 4799/2009; Tar Pescara 455/2008), a fronte dei quali l'ammissione dello studente al successivo ciclo di istruzione superiore potrebbe costituire, anziché un vantaggio, uno svantaggio per l'allievo (in termini: Tar Lombardia, Milano n.78 del 15 gennaio 2015).

Secondo i Giudici amministrativi, inoltre, alle medesime conclusioni si deve pervenire anche con riferimento al ritardo con cui è consentito ai genitori degli studenti l'accesso ai compiti, dal momento che detto ritardo non può essere considerato un vizio inficiante il giudizio finale del consiglio di classe. Tutt'al più, tali mancanze e ritardi, potrebbero giustificare la tutela risarcitoria, ma non consentire l'ammissione degli alunni all'anno successivo. Tornando alla questione in esame, la ricorrente che lamenta tali condotte poste in essere dalla scuola, in realtà, non può pretendere alcun sindacato in merito, da parte del TAR. E questo perché, come detto, la valutazione espressa dalla commissione valutatrice è, a parere di quest'ultimo:

  • coerente a quella espressa dai singoli insegnanti;
  • coerente al considerevole numero delle insufficienze;
  • non inficiata, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, dalle suddette mancanze o ritardi.

Se la ricorrente, con l'impugnazione del provvedimento in esame, non si fosse limitata solo a questo tipo di doglianze, ma avesse contestato analiticamente le valutazioni ottenute dalla studentessa, scritte od orali e conseguentemente avesse evidenziato sia in senso assoluto che relativo l'illogicità, la manifesta erroneità o irragionevolezza della valutazione finale, la sua opposizione avrebbe potuto spingere i Giudici aditi a sindacare nel merito e quindi a rilevare gli eventuali vizi inficianti la valutazione tecnica complessiva espressa dalla stessa amministrazione. Poiché questo non è accaduto, sulla base delle considerazioni sin qui svolte, il TAR ha rigettato il ricorso.

 

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