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L'esternalizzazione delle funzioni di vigilanza sui minori da parte della scuola non deve comportare un esonero di quest'ultima da responsabilità contrattuale. E ciò in considerazione del fatto che il dovere di vigilanza resta sempre in capo all'istituto scolastico «e al contempo impone il controllo e la vigilanza del minore o dell'incapace fino a quando non intervenga un altro soggetto ugualmente responsabile, chiamato a succedere nell'assunzione di detto dovere [...]» (v. Cass. nn. 10516/2017; 2413/2014; 10516/2017).
Questo è quanto ha ribadito la Corte di cassazione con ordinanza n. 20285 del 26 luglio 2019.
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.
I fatti di causa.
Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca (MIUR) ha impugnato la sentenza della Corte d'appello, con cui è stata accertata la sua responsabilità contrattuale ed excontrattuale, per le lesioni subite da un alunno di otto anni. In buona sostanza, è accaduto che lo studente, mentre era in procinto di uscire da scuola, ha urtato violentemente con la mano sulla vetrata della porta d'uscita, procurandosi delle lesioni. Conseguentemente a tale evento, i genitori dell'alunno hanno agito in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni subiti dal figlio; risarcimento cui si oppone il Ministero ricorrente.
Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dalla Suprema Corte.
La decisione della SC.
I Giudici di legittimità condividono la decisione della Corte d'appello.
Vediamo perché.
Secondo, quest'ultima il Ministero ricorrente, è responsabile nella vicenda in esame. L'accertamento della responsabilità, a parere dei Giudici di legittimità, è avvenuto «nel rispetto degli oneri probatori gravanti sulle parti e in considerazione della duplice natura della responsabilità scolastica, contrattuale ed extracontrattuale, che il danneggiato ha ritenuto di dover dedurre in via parallela e concorrente» (Cass., n. 14107/2011).
Con riferimento alla sussistenza della responsabilità extracontrattuale, nella fattispecie:
In punto i Giudici, sia di merito che di legittimità, fanno rilevare che la corsa dell'alunno verso l'uscita è una condotta del tutto prevedibile e frequente nei minori in tenera età. Pertanto, il Ministero, per essere esonerato da questo tipo di responsabilità, avrebbe dovuto provare «l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità» (Cass., n. 24083/2011; n. 11227/2008).
Nella fattispecie in esame, tale prova non è stata fornita dal ricorrente e la Corte di cassazione ritiene corretta la decisione impugnata in punto che, tra l'altro, risulta anche «supportata da motivazione congrua e non apparente, [...]» e come tale insindacabile in sede di giudizio di legittimità (Cass. n. 2483/2018; n. 5511/2003).
L'omessa custodia come su descritta rileva anche sotto il profilo contrattuale. In buona sostanza, ad avviso dei Giudici di legittimità, la cura nella custodia dei minori in fase di uscita rientra tra i doveri di protezione dell'istituto scolastico e quindi nell'ambito della responsabilità contrattuale di quest'ultimo. Tali doveri, stante la pericolosità della struttura per gli studenti, costituiscono un aspetto che deve prevalere su tutto, anche sulle modalità con cui la sorveglianza viene in concreto esercitata. In altri termini, se il Ministero affida le funzioni di vigilanza a una cooperativa, tale circostanza non è sufficiente a liberare il Ministero dalla sua responsabilità contrattuale. E ciò perché anche con l'esternalizzazione delle funzioni di garanzia sui minori o incapaci la scuola è responsabile «fino a quando non intervenga un altro soggetto ugualmente responsabile, chiamato a succedere nell'assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia [...]» (v. Cass. n. 10516/2017; n. 2413/2014; n. 10516 /2017).
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione impugnata.
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.