Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Scuola paritaria, alunni presenti in altra sede non autorizzata, Tar Lazio: sì revoca del relativo status

Imagoeconomica_1428022

 Lo status di scuola paritaria può essere revocata se, a seguito di ispezione, emergono varie irregolarità. Si pensi al caso in cui si riscontri che i nomi di alcuni alunni sono presenti nell'anagrafe della scuola paritaria e ciò sebbene detti studenti frequentino una scuola ubicata presso altro indirizzo, non autorizzata e non paritaria, da qualificarsi come meramente privata. In questi casi, la revoca del su indicato status sarebbe legittima.

Questo è quanto ha statuito il Tar Lazio con sentenza n. 12387 del 28 ottobre 2019.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

La ricorrente è una scuola primaria e dell'infanzia cui è stato riconosciuto lo status di scuola paritaria. È accaduto che, nel corso di un'ispezione, sono state riscontrate diverse irregolarità nella gestione. In particolare, è emerso che alcuni alunni presenti nell'anagrafe scolastica, si trovavano fisicamente presso un'altra sede della scuola non autorizzata e non paritaria, da qualificarsi come meramente privata. Tale irregolarità ha una certa rilevanza dal momento che gli alunni che frequentato una scuola privata e non paritaria per passare alla classe successiva, alla fine di ogni anno scolastico, devono sostenere un esame di idoneità, contrariamente agli studenti che frequentano le scuole paritarie. Alla luce di detta irregolarità, unitamente alle altre riscontrate, l'amministrazione ha emesso, nei confronti della ricorrente, un decreto di revoca dello status di scuola paritaria.

Il caso è giunto dinanzi al Tar Lazio.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico dei Giudici amministrativi. 

 La decisione de Tar.

Il Tar, innanzitutto, esamina l'irregolarità più grave riscontrata nella gestione da parte della ricorrente, ossia la presenza di alcuni nomi di studenti nell'anagrafe scolastica che in realtà risultano frequentare una sede della scuola non autorizzata. Tale irregolarità integra gli estremi di un comportamento inadempiente della ricorrente in relazione all'obbligo di istruzione per gli alunni della scuola primaria. Detta irregolarità resta ferma anche se per la su indicata sede distaccata, la ricorrente ha presentato domanda di trasferimento. In punto, i Giudici amministrativi fanno rilevare che, ai sensi del D.M. 10 ottobre 2008, n. 83, affinché sia efficace il trasferimento è necessario che .

  • la relativa domanda sia oggetto di tempestiva comunicazione;
  • successivamente sia adottato un provvedimento di riconoscimento della parità da parte del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio, previo accertamento, per la nuova sede, dell'idoneità dei locali e della loro conformità alla normativa vigente.

«Ne discende che, in mancanza di tale attività procedimentale, non si può ritenere che sussistano adeguati elementi probatori atti a ritenere efficace il trasferimento e, quindi, autorizzata la presenza degli studenti nell'altra sede. È possibile effettuare il trasferimento degli alunni in quanto si sia ottenuto il relativo provvedimento ad effetti incrementativi, di carattere costitutivo e non meramente dichiarativo».

Tornando al caso di specie, la domanda di trasferimento è risultata del tutto incompleta, in quanto non recante l'indirizzo e il numero civico della sede presso la quale si chiederebbe il trasferimento, né gli allegati necessari. Tale domanda, tra l'altro, non è stata oggetto di un provvedimento autorizzatorio l'utilizzo di nuova sede scolastica, con l'ovvia conseguenza che è da considerarsi irricevibile.  

Da tanto, ad avviso dei Giudici amministrativi, discenderebbe la legittimità del decreto di revoca dello status di scuola paritaria. Una legittimità che risulterebbe ancora più rafforzata ove si pensi che, in sede ispettiva, sono state riscontrate altre e ulteriori gravi irregolarità, quali:

  • l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla scuola in ordine al personale e ai contratti stipulati;
  • la mancanza di dati essenziali e di protocollo su tutti i documenti inseriti nei fascicoli personali degli alunni;
  • l'incompletezza delle domande di iscrizione in relazione all'indicazione del tipo di scuola cui gli studenti chiedono l'iscrizione, ossia se primaria o dell'infanzia;
  • il difetto dei dati relativi alle vaccinazioni obbligatorie.

Tutte queste irregolarità hanno inciso negativamente sull'esito del procedimento e sul contenuto del provvedimento, oggetto di impugnazione e la ricorrente non ha neanche provato l'avvenuta regolarizzazione della su indicata situazione fattuale. Ciò ha indotto il Tar a ritenere legittimo il decreto di revoca e conseguentemente a rigettare il ricorso. 

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Atti osceni, SC: “Non è reato urinare davanti a un...
Sequestro probatorio: adeguatezza e proporzionalit...

Cerca nel sito