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Scuola. L'attività di doposcuola non integra il requisito di insegnamento corrispondente a posto di ruolo

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Con sentenza del 19/01/2022 n.101, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che "il servizio di doposcuola svolto dall'insegnante a titolo precario non integra il requisito di insegnamento corrispondente a posto di ruolo, e pertanto non costituisce requisito per l'ammissione al concorso riservato di cui all'art. 12 L. n. 417/1989, per l'immissione nei ruoli magistrali degli insegnanti della scuola elementare" (fonte https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr).

Analizziamo la vicenda che ha dato luogo alla suddetta pronuncia.

I fatti di causa.

La ricorrente ha svolto attività di insegnamento di doposcuola presso una Scuola Elementare Statale in attuazione della L. R. n.1/1979.

Il Provveditore agli Studi ha decretato l'esclusione della ricorrente dalla partecipazione alla sessione riservata degli esami di idoneità all'insegnamento nelle scuole elementari. Conseguentemente la ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento dinanzi al T.a.r., il quale ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato sulla base dell'art. 2 co. 4 della L. 124/1999, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico".

La suddetta norma ha previsto l'indizione, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, di una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti riservata ai docenti non abilitati, nonché gli insegnanti della scuola elementare che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, con esclusione di ogni servizio che non sia tale. 

 La ricorrente, pertanto, ha proposto appello dinanzi al Consiglio di giustizia amministrativa lamentando l'erronea applicazione della normativa legislativa e regolamentare e la non corretta valutazione dei presupposti. In particolare a parere della ricorrente non sono state considerate:

  • la circostanza che la ricorrente abbia prestato servizio di insegnamento presso una istituzione scolastica statale nell'ambito dell'attività di doposcuola ai sensi della L. regionale n.1/79
  • e che la suddetta legge abbia demandato ai Comuni le competenze in materia di assistenza scolastica agli alunni, compresa l'attività di insegnamento nell'ambito delle attività di doposcuola in precedenza affidata ai patronati scolastici, oggi soppressi, ossia enti di diritto pubblico, di diretta derivazione comunale, istituiti ai sensi della L. n.261/1958 presso ogni Comune.

Costituitesi in giudizio le amministrazioni resistenti, la causa è passata in decisione.

La decisione del Consiglio di giustizia amministrativa

In merito alle doglianze della ricorrente il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha richiamato la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di partecipazione alla sessione riservata ed in particolare sull'art.2, co.4 L. n.124/1999. Questa disciplina prevede, ai fini del concorso riservato per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento, il requisito della prestazione di "servizio effettivo di insegnamento", con l'esclusione perciò di ogni servizio che non sia tale (cfr. Cons. Stato, VI, 18 agosto 2010 n. 5877, richiamata). Tale requisito sussiste nel caso in cui sia stato prestato servizio di effettivo insegnamento, che si deve riferire a insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso. Al contrario non integra il requisito lo svolgimento di attività di insegnante nel doposcuola. Ciò in quanto non vi è in tal caso un insegnamento corrispondente a posto di ruolo.

 Peraltro, il Consiglio ha evidenziato che

  • l'insegnamento nelle attività integrative parascolastiche, istituite dai comuni in virtù di leggi regionali non è valutabile come servizio di insegnamento, essendo utile a tali fini, ai sensi dell'art. 2, co.4, L. n. 124/1999, il solo servizio di insegnamento corrispondente a posto di ruolo o relativo a classi di concorso (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 1212/2004);
  • e che "il servizio di doposcuola svolto dall' insegnante a titolo precario non integra il requisito di insegnamento corrispondente a posto di ruolo, e pertanto non costituisce requisito per l'ammissione al concorso riservato di cui all'art. 12 l. n. 417 cit., per l'immissione nei ruoli magistrali degli insegnanti della scuola elementare" (in tal senso Sez. VI, n. 344/2007; Sez. VI, n. 4921/2006 richiamate).

Quanto al riordinamento dei patronati scolastici, il Consiglio ha ricordato che la L. n.261/1958 ha introdotto un sistema di assistenza per gli alunni in difficoltà per ragioni economico-sociali, fornendo loro vari servizi tra cui la gestione del dopo-scuola. Analogamente le leggi regionali, come la L. R. della Sicilia n.1/1979, nell'attribuire ai comuni le funzioni dei soppressi patronati scolastici, hanno previsto il passaggio nei ruoli comunali del personale dei patronati con la salvaguardia delle posizioni maturate mantenendo le stesse funzioni in precedenza svolte. Il che non comporta lo svolgimento di un'attività specifica di insegnamento, ma competenze del tutto generali e variegate come quelle elencate dalla L. n.261/1958.

Sulla base di queste considerazioni il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha respinto l'appello, compensando le spese ed ordinando l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.  

 

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