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Docenti, concorso riservato a determinati concorrenti, possibile in casi eccezionali

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 Il Tar Lazio, con sentenza n. 12228 del 17 dicembre 2018, è tornato ad occuparsi di concorsi per il reclutamento del personale docente. La peculiarità della questione all'esame dei Giudici amministrativi è rappresentata, questa volta, dalla possibilità di derogare il principio del concorso pubblico attraverso un bando riservato solo a determinati destinatari.

Vediamo, nel dettaglio, la decisione del TAR Lazio.

I ricorrenti sono laureati in scienze politiche e sono privi del titolo abilitativo all'insegnamento. A loro dire, essi non hanno potuto conseguire l'abilitazione a causa della mancata attivazione o della mancata possibilità di partecipare ai tirocini formativi attivi. Per tale motivo, essi deducono l'illegittimità della previsione del bando n. 85 del 2018, nella parte in cui, riprendendo il d.lgs. n. 59 del 2017, art. 17, comma terzo, ha stabilito che possono partecipare al concorso i docenti in possesso di titolo abilitante all'insegnamento alla data del 31.5.2017, in tal modo escludendo i ricorrenti stessi dalla possibilità di partecipare al giudizio.

Il caso è giunto dinanzi ai Giudici amministrativi.

Innanzitutto, appare opportuno richiamare l'orientamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 299/2011), secondo cui il legislatore può, in casi eccezionali, derogare il principio del concorso pubblico e prevedere un tipo di reclutamento alternativo a quello ordinario. Tale facoltà, ovviamente,

  • deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo la deroga essere considerata legittima solo quando è funzionale al buon andamento dell'Amministrazione (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192);
  • è limitata a situazioni peculiari, ossia a situazioni in cui ricorrono straordinarie esigenze di pubblico interesse idonee a giustificarle.

Fatta questa premessa, il TAR Lazio precisa che la questione in esame ha carattere straordinario perché l'indizione di tale tipo di concorso è finalizzata a risolvere alcune problematiche del settore scuola di carattere emergenziale. Ne consegue che il legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, bene ha fatto ad avvalersi della predetta facoltà e a disegnare un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Il bando impugnato, quindi, non fa altro che riprendere i requisiti di ammissione previsti già da una norma di legge che attua la deroga su menzionata. In buona sostanza, si tratta dell'art. 17, co. 3 del d.lgs. n. 59 del 2017, secondo cui la procedura concorsuale bandita in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto entro febbraio 2018, è riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito dei 24 CFU/CFA (…). Da questo richiamo normativo, appare evidente l'intento del legislatore: conferire alla procedura concorsuale in questione la natura di concorso riservato, al quale sono ammessi a prendere parte solo i soggetti muniti degli indicati requisiti (abilitazione all'insegnamento o inserimento nelle graduatorie di istituto di seconda fascia) conseguiti entro la "dead line" del 31.5.2017, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 59 del 2017. Questa limitazione risponde:

  • alla necessità di soddisfare le richieste dei precari che versano da anni in condizioni di disagio materiale e psicologico;
  • all'esigenza di stabilizzazione per porre fine ad una situazione non più tollerabile e confliggente anche con i principi comunitari.

Ragion per cui il legislatore ha istituito per coloro che già si trovavano nel possesso dei requisiti disegnati dalla norma, ovverosia dell'iscrizione in graduatorie di istituto di seconda fascia e nel possesso dell'abilitazione all'insegnamento, la possibilità di partecipare ad un concorso riservato, contrassegnato tra l'altro da marcati connotati di specialità. Da tanto emerge, pertanto, la legittimità del bando in questione, con la cui indizione la pubblica amministrazione non è incorsa nel vizio di eccesso di potere, essendosi limitata a osservare le previsioni di legge. Con l'ovvia ulteriore conseguenza che detto bando non è illegittimo e non può essere annullato. L'eventuale annullamento sarebbe inutile perché la preclusione dei ricorrenti alla partecipazione del concorso non è il frutto di una scelta discrezionale amministrativa, essendo espressione dell'applicazione di una norma di legge. Il fatto, poi, lamentato dai ricorrenti, ossia il mancato conseguimento dell'abilitazione da parte degli stessi, imputabile alla mancata previsione di corsi idonei a consentire il conseguimento dell'abilitazione stessa, non è rilevante e non fa venir meno la legittimità del bando in questione. Infatti, ad avviso del TAR, tale mancanza non può trasformare un requisito previsto dalla legge come rilevante, quale appunto l'abilitazione, in un requisito irrilevante dal punto di vista giuridico. Né, peraltro, tale irrilevanza può essere sancita dal Giudice perché, se così fosse, l'autorità giudiziaria verrebbe a sostituirsi all'amministrazione. In punto, appare opportuno far rilevare che il conseguimento del titolo in questione è il risultato di una valutazione in merito alla concreta idoneità del consociato ad insegnare che spetta all'amministrazione e non al giudice. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. 

 

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