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Con sentenza n.474 del 18 gennaio 2019, il Consiglio di Stato si è occupato della mancata iscrizione degli insegnanti in possesso del diploma di istituto tecnico professionale (Itp) nelle graduatorie di seconda fascia dei docenti abilitati, per omessa attivazione da parte del Ministero dell'istruzione dei corsi che consentono di conseguire l'abilitazione all'insegnamento. A tal proposito i Giudici amministrativi hanno affermato che tale omissione non consente detta iscrizione perché essa «può al più giustificare la partecipazione degli insegnanti pregiudicati a concorsi pubblici che richiedono l'abilitazione in quanto in questo caso la verifica dell'idoneità all'insegnamento stesso passa attraverso il filtro della procedura concorsuale».
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame del Consiglio di Stato.
I fatti di causa.
Alcuni docenti in possesso di diploma d'istituto tecnico professionale, conseguito tra la fine degli anni 80 e i primi del 2000, hanno presentato ricorso dinanzi a Tar, lamentando che il Ministero dell'istruzione non ha provveduto ad attivare per loro dei corsi necessari per acquisire l'abilitazione all'insegnamento e questo, a loro parere, ha impedito ai ricorrenti di essere inseriti nelle graduatorie di istituto di seconda fascia ai sensi del D.M. n. 374/2017. Infatti, nonostante i titoli posseduti, la piattaforma telematica del Miur non ha materialmente permesso ai predetti docenti di inserirsi nella graduatoria di istituto, ma ha consentito loro di essere inseriti solo nelle graduatorie di terza fascia relativa ai docenti non abilitati. I ricorrenti, pertanto, dopo aver presentato le istanze di inserimento in seconda fascia, rimaste senza riscontro da parte del Miur, hanno deciso di adire il Tar.
E ciò al fine di ottenere l'annullamento delle graduatorie di istituto pubblicate a partire dal 1 settembre 2017, nella parte in cui, non riconoscendo valore abilitante ai diplomi Itp da loro posseduti, ha consentito l'inserimento dei docenti nella III fascia, relativa ai quelli non abilitati. I Giudici amministrativi hanno accolto il ricorso, ma avverso tale decisione, il Miur ha proposto appello, ritenendo l'opposizione dei ricorrenti inammissibile in quanto nel caso in esame non è configurabile alcun obbligo di provvedere in capo all'amministrazione.
La decisione del CdS.
Giunta la questione al vaglio del Consiglio di Stato, quest'ultimo ha accolto l'appello, ritenendo che l'inserimento dei ricorrenti in seconda fascia di istituto debba essere esclusa proprio in quanto tali docenti non hanno mai seguito uno dei percorsi ordinari o speciali necessari per ottenere l'abilitazione. Secondo un orientamento della giurisprudenza amministrativa l'abilitazione all'insegnamento, introdotta dall'art. 4, comma 2, della L. 19 novembre 1990, n. 341, «costituisce un titolo ulteriore rispetto al titolo di studio e persegue lo scopo di accertare l'attitudine e la capacità tecnica necessaria da parte dell'insegnante» (Cfr. Consiglio di stato 04507/2018, Consiglio di Stato N. 04503/2018). Tale disposizione, in buona sostanza, dapprima ha disciplinato il percorso necessario ai fini del conseguimento dell'abilitazione, istituendo la scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario (c.d. Ssis) che consentiva al termine di un percorso abilitativo di durata biennale il conseguimento del diploma di specializzazione previo superamento di un esame finale. Tale diploma aveva valore di esame di Stato ed abilitava all'insegnamento, nonché costituiva titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.
Successivamente questo sistema è venuto meno per effetto i) della L. n.133/2008 che ha abolito il percorso di abilitazione della Ssis e ii) della L. n. 244/2007 che ha istituito un nuovo percorso abilitante denominato tirocinio formativo attivo (Tfa). Anche il Tfa è stato poi abolito e sostituito da un nuovo percorso abilitativo introdotto dal D.Lgs. n.59/2017, ossia il percorso di formazione, inserimento e tirocinio (Fit). Oltre a queste procedure ordinarie, che consentono a coloro che siano muniti di una laurea di accedere all'abilitazione senza che essi abbiano svolto attività di insegnamento a titolo precario nelle scuole statali, il legislatore ha previsto anche i cosiddetti percorsi abilitanti speciali (Pas), che sono riservati a chi ha già prestato servizio per un periodo minimo come docente non di ruolo presso le scuole statali o paritarie. Tali percorsi vengono istituiti di volta in volta con norme specifiche e attualmente sono disciplinati dal decreto ministeriale n. 249/2010. Orbene, fatta questa breve premessa normativa e tornando al caso in esame, i ricorrenti non possiedono un titolo di laurea, ma hanno svolto attività di insegnamento a titolo precario nella scuola. Tuttavia, per poter accedere alle graduatorie di seconda fascia avrebbero dovuto svolgere i percorsi abilitanti speciali (Pas). Circostanza, questa, che non è si è verificata per la mancata attivazione di detti percorsi da parte dell'amministrazione. Malgrado ciò, il Consiglio di Stato ha escluso che tale omissione giustifichi l'inserimento dei docenti non abilitati nelle graduatorie di seconda fascia, dal momento che, come sopra detto, la mancanza in questione «può al più giustificare la partecipazione degli insegnanti pregiudicati a concorsi pubblici che richiedono l'abilitazione» e non l'inserimento in dette graduatorie.Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici amministrativi hanno accolto l'appello del Miur e hanno rigettato il ricorso di primo grado dei docenti non abilitati.
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.