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Scout Speed: il Gdp di Reggio Emilia annulla la contravvenzione in assenza di autorizzazione del Prefetto

Auto-contachilometri

Il nuovo incubo degli automobilisti si chiama Scout Speed (il cosiddetto "autovelox invisibile"), uno strumento per la rilevazione della velocità non posizionato su strada, ma all'interno dei veicoli delle forze dell'ordine. Nello specifico, si tratta di una telecamera posta sulla volante della Polizia, che può funzionare sia in modalità stazionaria, sia in modalità dinamica (ovvero a veicolo fermo o in movimento), operativa anche in notturna e che rileva - udite, udite - non soltanto i limiti di velocità in entrambi i sensi di marcia ed a distanze elevate, ma anche la regolarità dei documenti del proprietario dell'automobile (ad esempio, copertura assicurativa e revisione). Un marchingegno infernale che, in qualunque momento, è in grado di fornire alle forze dell'ordine molte informazioni sulle autovetture in circolazione e, soprattutto, per quanto qui occorre, di rilevare, all'insaputa del conducente, se quest'ultimo stia oltrepassando la velocità consentita. E ciò che maggiormente preoccupa gli automobilisti è il fatto che, in forza dell'art. 3 del Decreto del Ministero dei Trasporti del 15 agosto 2007, tale strumento non sia sottoposto, in deroga a quanto stabilito dall'art. 142 c. 6 bis C.d.S., all'obbligo di segnalazione; deroga che, però, come si dirà infra, non poteva essere disposta da una semplice fonte regolamentare quale è il decreto ministeriale. Ma non disperate. La giurisprudenza di merito, infatti, nonostante permangano ancora alcuni contrasti, si sta assestando su un orientamento di favor per gli automobilisti, troppo spesso prede di selvaggi dispositivi di controllo utilizzati, non certo per garantire sicurezza sulle strade, quanto per fare cassa. La sentenza in commento (Giudice di Pace di Reggio Emilia 23 gennaio 2019, n. 57), pur non prendendo posizione esplicita su alcune questioni spinose (n.d.r., l'obbligo di presegnalazione), si distingue per avere nella sostanza assoggettato il dispositivo dello Scout Speed agli stessi limiti normativi dell'autovelox "tradizionale", con ciò fornendo ulteriori spunti di contestazione di questo apparecchio che troppo spesso viene illegittimamente utilizzato in molti Comuni italiani.

Il caso prende avvio dal ricorso, promosso dal proprietario di un autoveicolo nanti il Giudice di Pace di Reggio Emilia, avverso il verbale con cui gli veniva contestata la violazione dell'art. 142, c. 8 del C.d.S. per avere superato la velocità consentita su una strada extraurbana secondaria; violazione che era stata rilevata con lo strumento denominato "Scout Speed". Segnatamente l'automobilista eccepiva: la lesione del diritto di difesa, in quanto nel verbale opposto non risultavano indicati gli estremi del decreto del Prefetto autorizzativo della rilevazione della velocità con mezzi elettronici nel luogo ove era stata accertata la violazione; la mancata prova della taratura e dell'omologa del dispositivo utilizzato; l'assenza di segnaletica e visibilità del luogo e del modo di rilevazione; la mancata contestazione immediata dell'infrazione. Nel costituirsi in giudizio il Corpo di Polizia Municipale, oltre a produrre copia dell'omologa e della taratura dell'apparecchio, asseriva la regolarità dell'accertamento esperito, sostenendo che non risultassero necessari, né il preventivo avviso con segnaletica, né la contestazione immediata. Nello specifico la resistente sosteneva che, essendo lo Scout Speed un dispositivo mobile che misura la velocità "in maniera dinamica", ad esso non sarebbe applicabile la disciplina relativa agli autovelox "tradizionali" e, per quanto qui occorre, l'art. 4 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121 (conv. in l. 168/2002), secondo cui i dispositivi finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni della velocità consentita possono essere utilizzati sulle strade extraurbane individuate con decreto del Prefetto: ad avviso delle forze dell'ordine, infatti, tale norma sarebbe unicamente riferibile alle postazioni di controllo, tra cui non potrebbe essere annoverato lo Scout Speed che - sempre a detta del Corpo di Polizia Municipale - rappresenterebbe un "dispositivo mobile di misurazione della velocità in maniera dinamica". Peraltro, secondo il Giudicante, tali difese risultavano prive di pregio e, conseguentemente, il verbale doveva essere annullato. 

Nello specifico il Magistrato Onorario - ed è questo il punto di maggior rilievo della sentenza - facendo proprio l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass., 12 aprile 2018, n. 9117) in materia di autovelox "tradizionale", precisa come nell'ambito delle postazioni per il rilevamento della velocità, l'unica reale distinzione sia quella tra postazioni fisse (ossia a carattere permanente) e postazioni mobili (ossia a carattere temporaneo), non essendo possibile individuare nello Scout Speed un ibrido tertium genus; esso, infatti, pur connotandosi per una modalità di misurazione della velocità dinamica, non può che essere collocato sotto l'alveo delle postazioni mobili. Da una interpretazione letterale dell'art. 4 del d.l. 121/2002 - ricorda il G.d.P - emerge chiaramente come il legislatore non abbia limitato la portata del disposto normativo ad un tipo o ad un genere specifico di apparecchio di controllo, volendo, viceversa, assoggettare a tale disciplina tutti i "dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico", ivi compreso lo Scout Speed. Quest'ultimo, quindi, essendo costretto nei limiti della norma in parola, per essere legittimamente installato ed utilizzato in strade extraurbane secondarie, necessita del previo decreto autorizzativo del Prefetto, gli estremi del quale devono essere indicati nel verbale; in difetto, come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza 20 dicembre 2016, n. 26441), sussiste un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa dell'automobilista e rende nullo il verbale.

Il Giudicante - non essendo necessario, ai fini del decidere, prendere posizione sugli altri profili eccepiti dal ricorrente - si è fermato qui. Tuttavia, dal ragionamento effettuato in parte motiva, appare evidente come il Magistrato, equiparando nella sostanza l'autovelox "invisibile" a quello "tradizionale", abbia espresso, seppure in modo implicito, il principio secondo cui per gli Scout Speed debbano valere le medesime regole prescritte dall'art. 142 c. 6 bis C.d.S., ovvero gli obblighi di visibilità e segnalazione delle postazioni (tutte) di controllo della velocità.

L'ennesima stoccata al marchingegno infernale è stata, quindi, data. Per fortuna, dinanzi all'abuso posto in essere dall'art. 3 del D.M. del 15 agosto 2007, si sta alzando la barriera della magistratura per ricordare che il cartello è obbligatorio, sempre e comunque: la norma in parola, infatti, prevedendo un esonero della segnalazione preventiva per gli Scout Speed, ha illegittimamente oltrepassato i limiti regolamentari fissati dall'art. 142 c. 6 bis C.d.S. il quale, vicerversa, aveva demandato alla decretazione ministeriale solo la definizione delle "modalità di impiego" dei cartelli, senza consentire al Ministero di prevedere specifiche deroghe all'obbligo di segnalazione.
Cari automobilisti, rispettate i limiti di velocità, ma, di fronte agli abusi, non arricchite le casse del Comune!

 

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