, ha chiarito che il Giudice di merito, nel valutare se nel caso concreto ricorrono i presupposti per dichiarare la non punibilità dell´autore del reato per la lieve
., non può e non deve introdurre un ulteriore elemento riferito alla categoria del reato. Infatti il legislatore non ha ristretto il campo di applicazione ad una sola determinata categoria di reati.
I Fatti
A seguito della emissione a sua carico della sentenza di condanna da parte del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per reati contravvenzionali derivanti dalla realizzazione di opere edilizie in zona sismica in assenza della preventiva autorizzazione, la ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione.
Col ricorso proposto deduceva l´inosservanza o erronea applicazione dell´art. 131 bis cod. pen. nonché la mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il Tribunale aveva giustificato l´esclusione della causa di non punibilità sulla "natura primaria degli interessi costituzionalmente protetti ed oggetto di tutela della normativa antisismica violata".
La ricorrente aveva invece rappresentato al giudice di merito la esiguità del pericolo creato, in quanto la condotta posta in essere, consisteva nella realizzazione di un battuto in cemento di pochi millimetri e di due muretti di venti centimetri. Inoltre si evidenziava la non abitualità della condotta dell´imputata.
Ragioni della Decisione
I giudici della Terza Sezione Penale hanno ritenuto fondato il ricorso proposto.
Gli stessi infatti hanno ritenuto errata la motivazione addotta dal Tribunale a giustificazione della sentenza impugnata. I giudici del Tribunale al fine di giustificare la esclusione dell´invocato istituto della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. avevano valorizzato unicamente "la natura primaria degli interessi (vita umana) costituzionalmente protetti ed oggetto di tutela da parte della normativa antisismica violata dall´imputata". Così facendo, affermano i giudici di legittimità, il Tribunale"ha finito per introdurre una esclusione per categorie non prevista dal legislatore ed anzi in contrasto con il dettato normativo, fondato, al contrario, sull´implicita applicabilità della norma a tutte le diverse fattispecie di reato (in tal senso, sia pure con affermazione non esplicita, Sez.3, n. 19111 del 10/03/2016, Mancuso, Rv. 266586)".
Pertanto, poiché non sono emersi dalla sentenza impugnata ulteriori argomentazioni a suffragio della decisione, la stessa è stata annullata con rinvio perché inficiata da violazione di legge.
Si allega sentenza