, hanno stabilito che anche per i procedimenti penali di competenza del Giudice di Pace vale la regola che in caso di archiviazione prevista dall´art. 408 comma 3 bis del c.p.p,
I Fatti
La persona offesa in un procedimento penale a carico di una terza persona imputata del reato di lesioni ex art. 582 e 535 proponeva ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice di Pace di Imperia.
Col proposto ricorso la parte offesa deduceva la violazione di legge lamentando l´omessa notifica dell´avviso della richiesta di archiviazione presentata dal P.M.,in violazione dell´art. 408, comma 3 bis, cod. proc. pen.. Secondo il ricorrente la disposizione richiamata prevede l´obbligo dell´avviso in ogni caso di reati commessi con violenza alla persona. a prescindere dalla competenza del giudice.
Ragioni della decisione
I giudici della Quinta Sezione hanno ritenuto il ricorso fondato.
Infatti, affermano i giudici di legittimità, in tema di procedimento di archiviazione, per il quale l´art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., prevede l´obbligo della notifica della richiesta di archiviazione proprosta dal PM alla parte offesa nei reati comemssi con violenza, è applicabile anche nel procedimento davanti al Giudice di Pace. Ciò perchè l´art. 2 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, prevede l´osservanza delle norme del codice di procedura penale in quanto applicabili (Sez. 5, n. 22991 del 02/03/2015, Schiavo, Rv. 263645).
Poiché nel caso in esame i giudici di legittimità non hanno ravvisato tra gli atti del procedimento la presenza dell´avviso della richiesta di archiviazione notificato alla persona offesa, si è determinato la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità ex art.127, comma 5, cod.proc. pen. del decreto di archiviazione (Sez. 3,n. 38745 del 19/05/2016, Pavia, Rv. 267579).
Pertanto i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso proposto con l´annullamento senza rinvio del decreto impugnato e disposto la remissione degli atti al PM del Tribuanle di Imperia
Si allega sentenza