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Il progettista viola gli obblighi informativi posti a proprio carico se, senza portare a termine correttamente il suo incarico, si disinteressa della fine del suo mandato, non avvisando il committente della necessità di presentare la comunicazione della fine dei lavori prima della scadenza della DIA. Una violazione, questa, che diventa ancora più grave ove il professionista certifica la regolarità delle opere senza porsi il problema della mancanza della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
Questo è quanto ha statuito la Corte di cassazione con ordinanza n. 16288 del 18 giugno 2019.
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'attenzione dei Giudici di legittimità.
I fatti di causa.
Il ricorrente è un architetto al quale è stato conferito un incarico, in sostituzione di altro professionista, per la progettazione e la direzione dei lavori nell'abitazione del committente. È accaduto che quest'ultimo ha agito in giudizio nei confronti dell'architetto per sentirlo condannare, previo accertamento della responsabilità ex artt. 1176 e 2230 c.c., al pagamento dei danni patiti in conseguenza della violazione dei doveri di diligenza e perizia professionale. In buona sostanza, secondo il committente, l'architetto non ha eseguito correttamente il mandato con riferimento all'espletamento delle pratiche amministrative. In particolare, il professionista:
Tali omissioni, ad avviso del committente, costituiscono violazione dell'obbligo gravante sul progettista di assicurare la conformità del progetto alla normativa urbanistica e di individuare le procedure amministrative corrette, in modo tale da prevenire eventuali problemi futuri.
Sia in primo che in secondo grado, la domanda del committente è stata accolta.
Così il caso è giunto dinanzi alla Corte di cassazione.
La decisione della SC.
Il ricorrente lamenta il fatto che la decisione impugnata è viziata perché nel caso di specie:
A parere dei Giudici di legittimità tali argomentazioni sono infondate.
Vediamo perché.
La Corte di cassazione si sofferma sull'esame delle finalità delle comunicazioni di inizio e fine lavori. Tali comunicazioni, in buona sostanza, sono dirette a:
Da quanto sopra, quindi, appare evidente che le comunicazioni innanzi indicate non si riducono a semplici formalità amministrative, ma costituiscono «un adempimento strettamente connesso ai contenuti e alle finalità del permesso di costruire ed agli obblighi di vigilanza imposti dall'art. 27 e segg. Testo Unico (Corte di Cassazione, Sez. III penale, 15.01.2018 n. 1456; Corte di Cassazione, Sez. III penale, 03.05.2013 n. 19110)» Ne consegue che la mancanza di esse, o anche solo del modulo di fine lavori, può impedire l'accertamento in merito alla regolarità del bene immobile ai fini della sua commercialità.
Orbene, tornando al caso di specie, è palese che l'omessa presentazione della comunicazione di fine lavori, avente ad oggetto anche l'attestazione relativa all'ultimazione, anche solo parziale, delle opere oggetto di autorizzazione, unitamente al mancato tempestivo aggiornamento catastale con riferimento a quanto oggetto dei lavori eseguiti, ha impedito alla P.A. di effettuare una verifica sulla regolarità del bene immobile di proprietà del committente. Con l'ovvia conseguenza che, a parere dei Giudici di legittimità, condivisibile è la decisione della Corte d'appello nella parte in cui è stato ritenuto il professionista-ricorrente «inadempiente all'obbligo di portare a termine correttamente l'incarico, per essersi lo stesso disinteressato dell'epilogo del mandato, non avvisando il committente della necessità di presentare la comunicazione della fine dei lavori prima della scadenza della DIA». E ciò in considerazione del fatto che un siffatto comportamento, secondo la Suprema Corte, costituisce una violazione degli obblighi informativi a carico del progettista. Una violazione, questa, aggravata dal fatto che quest'ultimo ha anche «certificato la regolarità delle opere senza porsi il problema della mancanza della dichiarazione di ultimazione dei lavori».
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione impugnata.
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.