I Supremi Giudici di Cassazione, sezione Lavoro, con la recente sentenza n. 11339 del 2018 hanno operato una importantissima estensione in merito agli indennizzi chiesti a causa di menomazioni subite a seguito della sottoposizione alla vaccinazione antipoliomelitica tipo Salk, a prescindere dalla obbligatorietà o meno della stessa al tempo dell´effettuazione e dal dato temporale (ante o post L. 695 del 1959), in virtù di una lettura costituzionalmente orientata delle norme regolatrici di tale problematica (in particolare Legge n. 210 del 1992).
I Giudici di Piazza Cavour, chiamati a valutare l´indennizzabilità delle menomazioni subite dal ricorrente a seguito della vaccinazione antipolio tipo Salk, somministratagli a poco più di un anno di vita nel 1959, discostandosi da quanto statuito dai Giudici d´Appello, hanno infatti esteso la tutela fornita oltre che a coloro che hanno riportato danni dopo il 1959 a seguito della vaccinazione, seppure ai tempi caldamente consigliata, ma, non obbligatoria, anche a coloro che si erano sottoposti a questa vaccinazione in un momento precedente,non potendosi operare una disparità di trattamento subordinando l´indennizzo al fatto che il soggetto danneggiato si fosse sottoposto a quel tipo di vaccinazione, ai tempi comunque non obbligatoria, prima o dopo il 1959, ossia prima o dopo l´entrata in vigore della Legge 695 del 1959 (provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomelitica), lasciando del tutto privi di tutela i soggetti che si fossero vaccinati antecedentemente (come accaduto nel caso de quo).
Il Supremo Collegio ha operato, a tal fine e preliminarmente,
una rassegna dei significativi passaggi evidenziati dalla Corte Costituzionale in materia, richiamando in particolare la sentenza n. 27 del 1998 che precisava che : "se il diritto costituzionale della salute come interesse della collettività (art. 32 della Costituzione) giustifica l´imposizione per legge di trattamenti sanitari obbligatori, esso non postula il sacrifico della salute individuale a quella collettiva. Cosicché, ove tali trattamenti obbligatori comportino il rischio di conseguenze negative sulla salute di chi a essi è stato sottoposto, il dovere di solidarietà, previsto dall´art. 2 della Costituzione, impone alla collettività, e per essa allo Stato, di predisporre in suo favore i mezzi di una protezione specifica consistente in una equa indennità, fermo restando, ove ne realizzino i presupposti, il diritto al risarcimento del danno".
Da ciò si desume - secondo i giudici di legittimità - il carattere assistenziale della tutela indennitaria nell´ambito della sicurezza sociale, e non risarcitorio, a tutela della lesione permanente dell´integrità psico-fisica, quindi della salute come tale anche del soggetto al quale la somministrazione della vaccinazione antipoliomielite in epoca antecedente al 30 luglio 1959, abbia prodotto un danno permanente alla salute.
Con la conseguenza che, riconosciuta la tutela indennitaria anche ai danneggiati da vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria somministrata in epoca antecedente al 30 luglio 1959, la proponibilità della domanda, per opporre il diritto all´autorità amministrativa preposta (l´autorità sanitaria) deve ricondursi nell´alveo della norma generale della legge n. 210 e del termine triennale di decadenza ivi previsto.
Per questi motivi, la Corte ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d´Appello.
Alessandra Garozzo