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Per le opere non strutturali in zona sismica il deposito del progetto è sempre obbligatorio

Per le opere non strutturali in zona sismica il deposito del progetto è sempre obbligatorio

 I giudici della Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39335 del 31 agosto 2018, hanno stabilito che in zona sismica, anche per la realizzazione di opere non strutturali che non prevedano l'impiego di conglomerato cementizio armato, è obbligatorio il deposito degli elaborati progettuali presso gli uffici pubblici competenti 

I Fatti 

Il Tribunale di Avellino, con sentenza aveva dichiarato responsabili del reato di cui agli articoli 93 e 95 d.P.R. 380/01, condannandoli alla pena dell'ammenda, perché, senza la preventiva denuncia ed il preventivo deposito degli atti progettuali presso il competente ufficio del genio civile gli autori della realizzazione di diverse opere edilizie. Avverso tale pronunciagli imputati proponevano congiuntamente ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi : 

Con il primo motivo di ricorso deducevano la carenza dell'elemento materiale del reato di cui agli articoli 93 e 95 d.P.R. 380/2001, rilevando che l'obbligo della prescritta denuncia in materia di normativa antisismica previsto dall'art. 65 d.P.R. 380/01, riguarda soltanto le opere in conglomerato cementizio armato, con esclusione di tutti i lavori che non rientrano in tale tipologia.

Con il secondo motivo delricorso deducevano la carenza dell'elemento soggettivo del reato di cui articoli 93 e 95 d.P.R. 380/01, osservando che le opere erano state eseguite per la necessità di contenere i movimenti di terra causati dalle forti precipitazioni verificatesi dell'estate 2013 e che, nella fattispecie, poteva ravvisarsi un errore scusabile.

Con il terzo motivo delricorso deducevano il vizio di motivazione, facendo presente che il Tribunale avrebbe erroneamente valutato le risultanze documentali e fotografiche, ritenendo le opere realizzate soggette a titolo abilitativo, non essendo stata eseguita alcuna trasformazione radicale dell'originario intervento edilizio.

Con un il quarto motivo del ricorso lamentavano il vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione del reato trattandosi di opere regolarmente assentite ed ultimate nel 2012.

Con il quinto motivo di ricorso deducevano il vizio di motivazione in relazione a diniego delle circostanze attenuanti generiche.

 Motivazione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili dai giudici di legittimità.

Quanto sostenuto dai ricorrenti con il primo motivo in merito alle reale consistenza e alla natura delle opere realizzate e segnatamente indicate nel capo di imputazione è stato dichiarato manifestamente infondato dai giudici della Terza Sezione. Infatti affermano i giudici di legittimità che l'assunto dei ricorrenti non tiene conto del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ripetutamente delimitato l'ambito di applicazione della normativa sulle costruzioni in zona sismica. Le pronunce della Corte hanno chiarito che la natura delle opere è irrilevante e ciò in quanto la violazione delle norme antisismiche richiede soltanto l'esecuzione di lavori edilizi in zona sismica (Sez. 3, n. 46081 del 8/10/2008, Sansone, Rv. 241783 ). Il principio è stato successivamente ribadito (Sez. 3, n. 34604 del 17/6/2010, Todaro, Rv. 248330). Altre pronunce hanno chiarito che " è assolutamente inconferente la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, in quanto le disposizioni relative alla disciplina antisismica hanno una portata particolarmente ampia e si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità (cfr. Sez. 3, n. 24086 del 11/4/2012, Di Nicola, Rv. 253056; Sez. 3, n. 6591 del 24/11/2011 (dep. 2012), D'Onofrio, Rv. 252441; Sez. 3, n. 30224 del 21/6/2011, Floridia, Rv. 251284; Sez. 3, n. 23076 del 27/4/2011, Coppa, non massimata; Sez. 3, n. 33767 del 10/5/2007, Puleo, Rv. 237375; Sez. 3, n. 38142 del 26/9/2001, Tucci, Rv. 220269). 

 Si è anche espressamente escluso che l'applicabilità della disciplina antisismica riguardi i soli edifici in cemento armato (Sez. 3, n. 48005 del 17/9/2014, Gulizzi e altro, Rv. 261155; Sez. 3, n. 34604 del 17/6/2010, Todaro, Rv. 248330, cit.) .

Per i richiamati principi espressi dai giudici di legittimità, la sentenza impugnata non è stata affatto risultata incoerente ed affetta da vizi di legittimità, anzi al contrario è perfettamente in linea con l'orientamento consolidato.

I giudici della Terza Sezione pertanto hanno ribadito il principio secondo cui "qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio amato, indipendentemente dalla natura dei materiali usati, dalla tipologia delle strutture realizzate, dalla natura pertinenziale o precaria, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in difetto, l'applicazione delle relative sanzioni, sfuggendo a tale disciplina solo gli interventi di semplice manutenzione ordinaria. "

Del tutto infondati sono stati inoltre considerati gli altri motivi del ricorso e pertanto i ricorrenti Condannati i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 (duemila) ciascuno in favore della Cassa delle ammende:

Si allega sentenza

 

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