Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione III, con ordinanza 12 maggio 2016 n. 1927.
La controversia in esito al cui esame Palazzo Spada ha optato per la rimessione all´Adunanza Plenaria aveva ad oggetto l´aggiudicazione della concessione del servizio di ristoro, tramite distributori automatici di bevande e di alimenti presso i PP.OO di Sulmona, Castel di Sangro, Tagliacozzo e Pescina e altre strutture sanitarie dell´Azienda Sanitaria, per un periodo di 60 mesi.
La ditta seconda classificata aveva contestato la legittimità di tale aggiudicazione, censurando la serietà dell´offerta economica presentata da altro concorrente, che a suo dire comportava una sicura perdita dell´impresa, e notificava il ricorso contro la delibera di aggiudicazione definitiva oltre i 30 giorni dalla sua comunicazione, avvenuta da parte dell´Azienda Sanitaria.
Il T.A.R. abruzzese aveva ritenuto applicabile all´affidamento in questione, relativo al servizio di ristoro tramite distributori automatici di alimenti e bevande, il rito speciale previsto dagli artt. 119, comma 1, lett. a), e 120 c.p.a..
Investito giudiziariamente della questione, il Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 21.4.2016, fissata per l´esame della domanda di sospensione proposta dall´appellante ai sensi dell´art. 98 c.p.a., ritenuto di poter decidere la controversia anche nel merito, ai sensi dell´art. 60 c.p.a., ed avvisate le parti circa la possibilità di rimetterne l´esame all´Adunanza Plenaria per l´esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla applicabilità del rito degli appalti alle concessioni di servizi, sentite le parti, che nulla hanno osservato anche riguardo tale evenienza, ha trattenuto la causa in decisione.
All´esito, con l´ordinanza in commento, il Collegio ha deciso:
-di rimettere alla Plenaria la questione se anche alle procedure di affidamento dei servizi pubblici, ivi comprese le concessioni di servizi, già contemplate dall´art. 30, d. lgs. n. 163 del 2006, si applichi il rito speciale dell´evidenza pubblica previsto dagli artt. 119, comma 1, lett. a), e 120 c.p.a., anche alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al d. lgs. n. 50 del 2016, e della innovativa disciplina delle concessioni di servizi, strutturata tendenzialmente secondo lo schema degli appalti di servizi;
-di rimettere alla stessa Adunanza plenaria la questione se, comunque, in considerazione del contrasto giurisprudenziale relativo al punto a) e dell´oggettivo dubbio in ordine al rito processuale, ordinario o speciale, da applicare alle concessioni dei servizi e nonostante il rigoroso orientamento dell´Adunanza Plenaria in ordine alla concessione dell´errore scusabile per il mancato rispetto dei termini impugnatori sia concedibile la rimessione in termini per errore scusabile (art. 37 c.p.a.) al concorrente che non abbia impugnato nel termine dimezzato di trenta giorni l´aggiudicazione definitiva della gara per l´affidamento della concessione del servizio.
In ordine al primo dei due quesiti la Sezione, nel delineare il contrasto di giurisprudenza insorto all´interno del Consiglio di Stato, dà conto che l´indirizzo maggioritario è quello che assoggetta alla disciplina del rito speciale abbreviato dell´art. 119 c.p.a. anche le controversie aventi ad oggetto le procedure di affidamento di qualsivoglia servizio pubblico, ivi comprese quelle relative a concessioni di servizi.
Sul secondo quesito l´ordinanza segnala in modo esaustivo tutti i precedenti resi dall´Adunanza plenaria all´indomani dell´entrata in vigore dell´art. 37 c.p.a., analizzandoli partitamente, per giungere poi alla formulazione del secondo quesito; si tratta, in particolare delle seguenti pronunce: n. 3 del 2 dicembre 2010, n. 1 del 14 febbraio 2011, n. 10 del 3 giugno 2011, n. 32 del 9 agosto 2012, n. 33 del 10 dicembre 2014.
Ordinanza allegata
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