Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Risarcimento per ritardi aerei, Cassazione sui criteri di ripartizione della prova

I ritardi aerei sono ormai diventati uno dei problemi maggiori per quei viaggiatori che si spostano di frequente, arrecando spesso agli stessi danni economici rilevanti, soprattutto quando il ritardo sia superiore a pochi minuti. E non è un caso che, negli ultimi anni, proprio la questione del risarcimento da ritardi aerei sia diventata una delle principali e frequenti questioni dibattute nelle aule dei giudici di pace, soprattutto a fronte del rifiuto delle compagnie a riconoscere ai passeggeri il giusto risarcimento loro spettante, anche, se non altro, per le attese spesso estenuanti con famiglie al seguito.



Qualora un aereo sia, come spesso accade, in ritardo, ed il passeggero intenda chiedere un rimborso al Vettore, egli deve ritenersi esente da qualsiasi onere probatorio se non quello di mostrare e di produrre in un eventuale giudizio il biglietto, essendo al contrario sulla base di una diversa ripartizione dell´onere della prova, preciso onere della compagnia quello di smentire la circostanza del ritardo, con ogni elemento diretto a dimostrare che, diversamente da quanto rappresentato dall´attore, l´aereo è atterrato in perfetto orario, o almeno entro un determinato tempo di tolleranza.



Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 1584 del 2018, che ha totalmente riformato quella, impugnata, del Tribunale di Roma che aveva invece negato il diritto al risarcimento al passeggero che aveva promosso l´azione, sostenendo che costui, non adempiendo all´onere probatorio a suo carico, non poteva puntare all´accoglimento del proprio ricorso.

I giudici di legittimità, con la sentenza depositata ieri, che apre sicuramente una pista, hanno invece sostenuto che «nè la Convenzione di Montreal, nè il Regolamento Ce 261/2004 contengono alcuna regola specifica in tema di onere della prova dell´inadempimento (negato imbarco o cancellazione del volo) o dell´inesatto adempimento (ritardato arrivo rispetto all´orario previsto)».

La Suprema Corte ha osservato che «mentre il passeggero di regola non ha disponibilità di una prova diretta del ritardo dell´aeromobile su cui viaggiava (tranne, in ipotesi, la riproduzione fotografica dei tabelloni informativi dell´aeroporto), il vettore aereo - che opera in regime di controllo e verifica, da parte delle autorità aeroportuali, del tracciato aereo di ogni volo - ha agevole facoltà di accesso alla prova ufficiale dell´orario esatto in cui il velivolo è atterrato».



Per il Tribunale di Roma «è certo che il passeggero deve dimostrare e non semplicemente allegare la circostanza che il volo ha subito un ritardo, ossia deve dimostrare l´inadempimento del vettore, la cui responsabilità poi si presume, nel senso che è quest´ultimo a dover fornire la prova liberatoria». Ma, secondo i giudici di legittimità «Il passeggero che agisca per il risarcimento del danno deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio, o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell´inadempimento del vettore; spetta a quest´ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l´avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dal Regolamento Ce 261/2004».

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Circolare Min. Giustizia: "riaperto" l´accesso di ...
Quando è reato prendersela con l´amministratore, i...

Cerca nel sito