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RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE E SILENZIO SERBATO DALL’INDAGATO IN SEDE DI INTERROGATORIO.

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 Nella sentenza della Cassazione Penale, Sez. IV, 15 marzo 2022 n. 8616 è stato affrontato il rapporto tra diritto alla riparazione per ingiusta detenzione e comportamento silenzioso dell'indagato.

In primis, va messo in luce un precedente orientamento secondo cui «ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, può rilevare il comportamento silenzioso o mendace dell'indagato».

 Tuttavia, questo filone giurisprudenziale deve considerarsi superato in base all'art.314 c.p.p., modificato dal Dlgs. n. 188/21, con cui è stata introdotta un'aggiunta al primo comma: «l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo»).

Ciò si spiega in quanto il legislatore ha voluto «adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimento penali».

  Pertanto, la Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata alla Corte d'appello «in relazione alla necessaria verifica di elementi, rimasti eventualmente accertati all'esito del verdetto assolutorio, dai quali possa ricavarsi un comportamento dell'interessato, diverso dal silenzio serbato su circostanze ritenute rilevanti per neutralizzare la portata accusatoria degli elementi raccolti nel corso delle indagini, idoneo a comportare la condizione ostativa di cui all'art. 314, c. 1, come modificato dal D. Lgs. n. 188 del 2021».

 

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