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Riconoscimento dell’atto di nascita di minore nato all’estero mediante ricorso alla gestazione per altri: rimessione alle SS. UU.

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Con ordinanza interlocutoria n.184/2022, la prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, all'esito della decisione della Corte Costituzionale n. 33/2021, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle SS. UU. della questione relativa al riconoscimento dell'atto di nascita estero di minore nato mediante ricorso alla gestazione per altri, da parte del genitore non biologico, in coppia omogenitoriale maschile.

I fatti di causa

Con ricorso ex art 702 bis c.p.c., i proponenti lamentavano dinanzi la Corte di Appello di Venezia il rifiuto dell'ufficiale di stato civile del Comune di Verona di trascrivere l'atto di nascita del minore, nato in Canada con le modalità tipica della gestazione per altri, c.d. G.P.A. o maternità surrogata.

Al riguardo, si allegava che al momento della nascita le autorità canadesi avevano formato un atto nel quale veniva riconosciuto un unico genitore, mentre non venivano menzionate né la donatrice, né la c.d. madre gestazionale. A seguito di ricorso, avevano ottenuto una sentenza con la quale entrambi venivano riconosciuti genitori del minore e per l'effetto l'atto di nascita veniva modificato. Nonostante ciò, l'ufficiale di stato civile aveva rifiutato di rettificare l'atto in parola, sia perché già ne esisteva uno trascritto, sia per l'assenza di dati normativi certi e precedenti favorevoli da parte della giurisprudenza di legittimità.

Pertanto, la coppia chiedeva a norma dell'art 67, L.218/1995, l'esecutorietà in Italia della sentenza, invocando l'applicazione del combinato disposto degli artt. 33, 65 e 66 L.218/1995 e rilevandone la non contraddittorietà all'ordine pubblico. Con ordinanza del 16/07/18, la Corte di Appello di Venezia, in accoglimento del ricorso, accertava che la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento a norma dell'art 67, L.218/1995. Avverso la pronuncia l'Avvocatura dello Stato proponeva ricorso per cassazione. 

L'ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione

Con ordinanza emessa il 29/04/2020, la prima sezione civile della Corte di Cassazione, ritenuti infondati i primi tre motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale, ha dichiarato rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 12, c. 6, L.40/04, degli artt. 18 del d.p.r.396/2000, e 64, c. 1, lett. g), L.218/1995, nella parte in cui non consente, secondo l'interpretazione attuale del diritto vivente (cfr. SS.UU. 12193/19), che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo, per contrasto con l'ordine pubblico, il provvedimento giudiziario straniero relativo all'inserimento del c.d. genitore d'intenzione non biologico nell'atto di stato civile di un minore procreato con le modalità della gestazione per altri, per contrasto con gli artt. 2, 3, 30, 31, 117, c. 1, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 della CEDU, 2, 3, 7,8,9 e 18 della Carta di Nizza.

La sentenza n. 33/2021 della Corte Costituzionale

Con sentenza del 9/03/2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato la questione inammissibile, osservando che il diritto vivente censurato s'incardina sulla qualificazione operata dalle SS.UU. del divieto penalmente sanzionato di surrogazione di maternità, come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela dei valori fondamentali; mentre, la fattispecie rimessa dalla Corte di Cassazione afferisce alla tutela dell'identità del bambino e dei suoi rapporti con la coppia. Preso atto di ciò, ha osservato come non v'è dubbio che l'interesse del minore fosse quello di ottenere il riconoscimento, anche giuridico, dei legami già esistenti, né veniva messo in discussione il preteso diritto alla genitorialità; quello di cui si discuteva è l'interesse del minore a che sia riconosciuta in capo ai genitori intenzionali la responsabilità genitoriale. Chiarito questo, ha evidenziato la ritenuta inidoneità del diritto vivente a far fronte alle esigenze di riconoscimento del legame di filiazione con la coppia derivanti dalla Costituzione e dalle fonti convenzionali e sovranazionali. 

 L'opportunità di una nuova pronuncia delle SS. UU.

  • All'indomani della pronuncia della Corte Costituzionale, è chiaramente emerso un deficit di tutela del minore, in quanto limitato alla adozione in casi particolari ex art. 44, lett. d), della L.184/1983 che impone, secondo l'ordinanza interlocutoria, una rimeditazione del diritto vivente e dunque sussistenti i presupposti per ricorrere nuovamente alle SS.UU., a norma dell'art 374, c. 2, c.p.c., non potendo più il giudice, sia ordinario che di legittimità, farvi riferimento. Tanto premesso, il Collegio ha ritenuto utile sottoporre al voglio delle SS.UU. la soluzione interpretativa che riteneva maggiormente adeguata. Infatti, si affermava che, in assenza di un intervento innovativo del legislatore fosse necessario partire da una rivalutazione degli strumenti normativi esistenti per verificare se in questa materia e per effetto del divieto penale della maternità surrogata sussista un insuperabile ostacolo alla loro utilizzazione derivante dalla natura di ordine pubblico del divieto penale. Invero, il rispetto delle condizioni emerse dalla motivazione della sentenza n. 33/2021 della Corte Costituzionale, deve portare al superamento dell'interpretazione secondo cui il diritto fondamentale del minore a conservare lo status acquisito all'estero sia destinato ad affievolirsi in caso di ricorso alla gestazione per altri, così come deve essere superata la riconduzione di questa interpretazione ad una scelta operata una volta per tutte dal legislatore, che segnerebbe un limite oltre il quale cessa di agire il principio di autoresponsabilità.

Qui l'ordinanza.

 

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