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Con la pronuncia n. 1877 depositata lo scorso 17 luglio, la Corte di Appello di Milano, chiamata a esaminare la responsabilità civile di un medico per aver mal eseguito un intervento, ha confermato la sentenza impugnata che aveva accertato la responsabilità del sanitario aderendo alle conclusioni del CTU.
Respingendo la tesi del sanitario secondo cui la condanna era ingiustificata perché le conclusioni del CTU erano erronee, la Corte ha ribadito che la parte che abbia trascurato di provvedere alla richiesta di integrazione o chiarimento, non può poi contestare una carenza della consulenza, in quanto le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d'ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicché' sono soggette al termine di preclusione di cui al secondo comma dell'art. 157 c.p.c., dovendo, pertanto, dedursi -a pena di decadenza- nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito.
Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dalla richiesta di risarcimento di tutti i danni, comprensivi dei danni biologici, patrimoniali, morali e alla vita di relazione, avanzata da una donna per la condotta colposa negligente ed imprudente di un sanitario che l'aveva sottoposta ad un intervento chirurgico di "diversione biliopancreatica secondo Scopinaro".
La causa veniva istruita mediante conferimento di CTU medico legale, con incarico che veniva affidato ad uno specialista in chirurgia bariatrica e ad uno specialista in medicina legale.
La CTU si svolgeva in contraddittorio con i CTP, con condivisione della bozza e possibilità di risposta alle osservazioni operate dai consulenti di parte.
In mancanza di ulteriori osservazioni dei CTP, che nulla eccepivano né nei termini loro assegnati né in occasione dell'udienza successiva al deposito della CTU, la causa passava in decisione.
Il Tribunale di Pavia dichiarava la responsabilità del sanitario nella causazione dei danni subiti dall'attrice e, per l'effetto, lo condannava, al pagamento, in favore dell'attrice, di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti.
Il sanitario, appellando la pronuncia di condanna, lamentava l'acritica condivisione della CTU, affermando conseguentemente l'assenza di responsabilità.
La Corte di Appello non condivide le censure rilevate.
La Corte premette che le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d'ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicché sono soggette al termine di preclusione di cui al secondo comma dell'art. 157 c.p.c., dovendo, pertanto, dedursi -a pena di decadenza- nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito: difatti, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti, onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza.
Con specifico riferimento al caso di specie, la sentenza in commento rileva come l'appellante non aveva adempiuto a siffatto onere di contestazione, omettendo persino di indicare, nel proprio atto di appello, mediante quale atto aveva tempestivamente proposto la contestazione in questione; il sanitario, invero, si era limitato nella sola comparsa conclusionale a dare atto di aver ampiamente argomentato in pur in assenza di osservazioni dei propri CTP alla bozza di CTU.
In conclusione, la Corte respinge l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Pavia. - compensa integralmente le spese del grado di giudizio.
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