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Compensi legali, eccezione di prescrizione: decade se non si contesta il mancato pagamento?

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Con l'ordinanza n. 11500 dello scorso 8 aprile, la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha fornito importanti precisazioni in merito al comportamento che deve assumere la parte che intenda far valere la prescrizione, escludendo che possa essere sufficiente, ai fini del rigetto dell'eccezione di prescrizione, la semplice non contestazione del convenuto circa il mancato pagamento.

Si è difatti specificato che costituisce motivo di rigetto dell'eccezione di prescrizione, ai sensi dell'articolo 2959 c.c., l'ammissione da parte del debitore che l'obbligazione non è stata estinta; tale ammissione può essere fatta direttamente o indirettamente o anche ricavata da tesi difensive o comportamenti processuali, ma non discende dalla sola mancata contestazione dell'inadempimento del debito. 

 Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla domanda presentata da un legale, volta ad ottenere il compenso per le prestazioni giudiziali prestate a favore di un cliente nell'ambito di un giudizio civile, conclusosi con la stipulazione di una transazione.

Il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 e dell'art. 28 della legge n. 794/1942, con ordinanza dichiarava prescritto, ai sensi dell'art. 2956 c.c., il credito professionale azionato dal legale nei confronti del proprio cliente.

Il legale proponeva, quindi, ricorso in Cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 2956 e 2959 c.c., nonché degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c., oltre che l'omessa valutazione di una circostanza determinante.

In particolare, il ricorrente si doleva per non aver il Tribunale considerato come la convenuta non avesse espressamente eccepito l'avvenuto pagamento.

La Cassazione non condivide le doglianze sollevate dal ricorrente.

 La Corte ricorda che, ai sensi dell'art. 2959 c.c., l'eccezione di prescrizione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.

Secondo consolidata giurisprudenza, costituisce motivo di rigetto dell'eccezione, ai sensi del prefato articolo 2959 c.c., l'ammissione da parte del debitore che l'obbligazione non è stata estinta; tale ammissione può essere fatta direttamente o indirettamente o anche ricavata da tesi difensive o comportamenti processuali, ma non discende dalla sola mancata contestazione dell'inadempimento del debito.

Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini evidenziano come la censura sollevata dal legale col motivo di ricorso non è conforme alla giurisprudenza richiamata, essendosi limitata l'originaria convenuta a non contestare il mancato pagamento del credito del legale.

Alla luce di tanto, la Corte dichiara inammissibile il motivo di ricorso.

 

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