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Religione cattolica e prevalenza del diritto alla libera scelta dell’alunno.

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 Come è noto l'insegnamento della religione cattolica a scuola non è obbligatorio, pertanto, coloro che non se ne avvalgono hanno diritto a vedersi riconosciuto un insegnamento alternativo.

Occorre anche precisare che tale ultima questione non è stata sempre pacifica ed è stata al centro di una nota sentenza della Corte Costituzionale, la n. 203 del 1989 che puntualizzava proprio il principio dell'ora alternativa.

Difatti, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è possibile scegliere se avvalersi o no dell'insegnamento della religione cattolica, per cui all'atto dell'iscrizione a scuola tale diritto viene esercitatoliberamente.

La sentenza di cui sopra insiste proprio su questo principio e sottolinea come tale libera scelta non possa dare luogo ad alcuna forma di discriminazione. 

 Le ragioni che impongono alla scuola di individuare attività alternative alla religione cattolica sono molte e rintracciabili all'interno di circolari e note ministeriali che nel corso degli anni si sono succedute.

E' pur vero che l'alternativa non è un obbligo, difatti, la previsione di altro insegnamento obbligatorio condizionerebbe la scelta ed anche ciò costituirebbe una lesione di un diritto soggettivo.

Trattasi di situazioni costituenti un diritto assoluto della persona alla libertà di coscienza e di religione, all'eguaglianza ed alla non discriminazione, al rispetto del principio di laicità dello Stato e della Scuola.

Recentemente è intervenuta la sentenza del TAR Lombardia, Sez. II Brescia, n. 1232/2022 pubblicata il 3/12/2022, che ha annullato il diniego opposto dal dirigente scolastico alla scelta dell'allievo di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, in quanto tardiva rispetto ai termini organizzativi della scuola.

 Secondo il Tar il termine per cui all'atto dell'iscrizione si dichiara la scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica non è da intendersi infatti come termine decadenziale, perché se così fosse risulterebbe eccessivamente sacrificato il diritto alla libertà di culto che, in quanto diritto della personalità subirebbe una irragionevole compressione se non fosse consentito al titolare dello stesso la possibilità di mutare le proprie scelte esistenziali sul punto.

Difatti, se l'obbligo dell'offerta della religione cattolica nelle scuole è per lo Stato italiano un obbligo in esecuzione di accordi con la Santa Sede, la scelta da parte degli studenti della frequenza è libera, coinvolgendo un diritto di libertà costituzionalmente tutelato dalla stesso principio di laicità dello Stato.

Per tale ragione il TAR Lombardia ha giudicato nella specie prevalente il diritto in tal caso di non avvalersi della religione cattolica, rispetto alle esigenze di programmazione e gestione dell'offerta formativa della scuola. 

 

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