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Rapporti con le banche: quando l'utente ha ragione?

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Inquadramento normativo: D. Lgs. n.58 del 1998; Reg. Consob n. 11522 del 1998; D.lgs. 385/1993; Art. 1845 c.c.; Art. 1815; D.l. n. 394/00 convertito nella legge n. 24/2001; Legge 108/1996, D.Lgs. n. 231/2002.

Gli investimenti rischiosi e obblighi informativi della banca: La banca, con riferimento agli investimenti in titoli (i cosiddetti prodotti finanziari), ha, innanzitutto, l'obbligo di informarsi sul tipo di prodotto. In pratica deve conoscere e informarsi sulla effettiva rischiosità dei titoli. Quando, poi, la banca propone i prodotti finanziari ai suoi clienti ha l'obbligo ulteriore di fornire a questi ultimi informazioni dettagliate sui titoli e sulla loro rischiosità. L´assolvimento di questi oneri è ancor più doveroso laddove i clienti, ai quali si intende proporre un investimento finanziario rischioso, non rientrino nelle categorie di investitori qualificati o professionali di cui alla normativa di settore (Cass. n. 7372/2018).

Focus: Se i titolari di un deposito titoli sono coniugi, l'obbligo informativo deve essere assolto nei confronti di entrambi e non di un solo coniuge. E ciò in considerazione del fatto che la legge mira a tutelare l'investitore in quanto tale (Cass. n. 7372/2018).

Conseguenze violazione obbligo informativo: Quando la banca omette di fornire all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio e quindi viola gli obblighi informativi incombenti sugli intermediari, allora l'utente ha diritto a chiedere la risoluzione del contratto e la restituzione della somma investita, oltre agli interessi. 

Responsabilità solidale tra promotore finanziario e banca: Sono responsabili in solido la banca e il promotore finanziario, sebbene quest'ultimo non sia dipendente della prima, se il promotore finanziario ha posto in essere un'attività illecita in danno del cliente in buona fede e tale attività è stata agevolata o resa possibile dall'intervento del promotore stesso nell'attività d'impresa della banca, essendo presente nei locali di quest'ultima, utilizzando la modulistica di pertinenza dell'istituto creditizio e spendendo il nome del medesimo istituto (cfr. Cass. n. 17393/2009, Cass. civ., n. 30161/2018). In tali casi, l'ingenerata situazione di apparenza in cui è esposto il cliente incolpevole darà a quest'ultimo il diritto di agire nei confronti di entrambi i predetti soggetti, previa prova dell'illiceità della condotta del promotore. La banca, invece, al fine di liberarsi da tale responsabilità, dovrà provare che l'illecito è stato consapevolmente agevolato in qualche misura dal cliente stesso (v. Cass., n. 18928/2017; Cass., n. 6708/2010, Cass. civ., n. 30161/2018).

Recesso da un rapporto di apertura di credito da parte della banca: Il recesso dall'apertura di credito in conto corrente è disciplinato dall'art. 1845 c.c., che distingue l'ipotesi in cui il contratto sia a tempo determinato, nella quale la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa, dall'ipotesi in cui l'apertura di credito sia a tempo indeterminato. Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni. La giurisprudenza, ha, in ogni caso, previsto che è illegittimo il recesso esercitato dalla banca, quando non è superato, da parte del cliente, il limite dell'affidamento concesso. 

 E ciò in considerazione del fatto che, in tali casi, il recesso esercitato dalla banca appare contrastante con la ragionevole aspettativa dell'utente, qualora, quest'ultimo, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed alla normalità commerciale dei rapporti in essere, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto,. non potendo pretendersi dal cliente di essere pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate, se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un'apertura di credito viene normalmente convenuta (Trib. Paola, sentenza dl 9 marzo 2018).

Richiesta documentazione rivolta alla banca: Il cliente o chi succede a quest'ultimo nell'amministrazione dei rapporti con la banca, ha diritto a chiedere a quest'ultima tutta la documentazione relativa alle operazioni bancarie poste in essere negli ultimi dieci anni. Qualora decorrano inutilmente 90 giorni dalla richiesta e la banca non provvede a tale richiesta, l'utente ha diritto a proporre un procedimento con cui viene ingiunto all'istituto creditizio la consegna della predetta documentazione (Trib. Gela, sentenza 28 febbraio 2018).

Tassi usurari: Quando in un contratto con la banca sono convenuti interessi usurari, ossia interessi che superano il tasso di soglia (tasso, questo, determinato in base al TEGM, ossia al tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee), allora la relativa clausola è nulla e gli interessi non sono dovuti. In buona sostanza, il contratto bancario sarà gratuito. Secondo la giurisprudenza, le sanzioni predette della nullità e della gratuità del contratto operano in riferimento agli interessi usurari che si configurano come corrispettivo per l'operazione bancaria oggetto del contratto stesso. Quando in un contratto sono stabiliti interessi moratori (ossia interessi che non si configurano come corrispettivo, ma come sanzione, in capo al cliente, per il ritardo nell'adempimento dei suoi obblighi) e tali interessi sono usurari, la clausola con cui sono pattuiti è nulla e, di fronte a tale nullità, il danneggiato ha diritto a ottenere la riduzione di tali interessi al tasso legale (Cass. civ., n. 27442/2018). 

 

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