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Querela di falso nel processo civile, quando e come proporla: le precisazioni della giurisprudenza

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Inquadramento normativo: Artt. 221 – 227 c.p.c.

La proposizione della querela di falso in via principale : «La querela di falso proposta in via principale dà luogo ad un giudizio autonomo volto ad accertare la falsità materiale di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata o riconosciuta nonché l'eventuale divergenza, in un atto pubblico, fra le dichiarazione e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti e quanto avvenuto in realtà, al fine di paralizzarne l'efficacia probatoria e di rendere inoperante ogni suo possibile effetto giuridico». Ne consegue che, una volta accertata la falsità del documento, tale falsità produce effetti nei confronti, non solo della controparte, ma di tutti (Cass., nn. 9013/1992; 13122/1992; 3734/1986, richiamate da Corte d'Appello Brescia, sentenza 7 giugno 2019). E ciò in considerazione del fatto che deve prevalere l'interesse pubblico connesso all'affermazione della falsità, con l'ovvia conseguenza che uno stesso documento accertato come falso non può essere considerato tale per alcuni e genuino o veridico per altri (Corte d'Appello Brescia, sentenza 7 giugno 2019). 

Querela di falso e scrittura privata: Con particolare riferimento alla scrittura privata «la querela di falso è esperibile unicamente nei casi di falsità materiale per rompere il collegamento, quanto a provenienza, tra dichiarazione e sottoscrizione e non in quelli di falsità ideologica per impugnare la veridicità di quanto dichiarato» (Cass., n. 3452/98, richiamata da Corte d'Appello Milano, sentenza 2 agosto 2019).

Legittimati a proporre la querela di falso e legittimati passivi: La querela di falso può essere proposta da tutti quei soggetti nei cui confronti il documento può essere fatto valere quale prova legale e va formulata nei confronti di colui vuole avvalersi del documento, che si ritiene falso, quale prova legale a sostegno dei propri diritti e interessi (Corte d'Appello Genova, sentenza 23 maggio 2019).

Modalità di proposizione della querela di falso: La querela di falso può essere proposta in via principale o in corso di causa e deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove poste a sostegno dell'istanza. Ne consegue che il giudice di merito davanti al quale essa sia stata proposta, deve preliminarmente verificare se sussistono i presupposti che ne giustificano la proposizione. In mancanza, ove essa sia stata formulata in via incidentale, si finirebbe per allungare i tempi di decisione del processo principale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo (Cass., n. 6220/2018, richiamata da Corte d'Appello Milano, sentenza 16 luglio 2019). L'obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità innanzi descritti «può essere assolto non soltanto con l'indicazione della prova testimoniale (e delle circostanze che ne dovrebbero costituire l'oggetto) ma anche con l'indicazione di qualsiasi tipo di prova idoneo all'accertamento del falso, e quindi anche a mezzo di presunzioni» (Cass., n. 1537/2001, richiamata da Cass. civ., n. 4720/2019).

Termine entro cui proporre la querela di falso: La querela di falso può essere proposta in ogni fase (ivi compresa quindi quella di discussione) e grado del giudizio fino a quando la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. Da tanto discende che essa può essere proposta sino all'udienza collegiale dal momento che «proprio al collegio spetta, in via esclusiva, di compiere l'esame preliminare sulla rilevanza del documento e sulla ritualità della proposizione della querela» (Cass., n. 10402/2017, richiamata da Corte d'Appello Catania, 24 luglio 2019). 

Svolgimento del processo instaurato con la proposizione della querela di falso: Una volta proposta la querela di falso, del documento impugnato si forma processo verbale di deposito nelle mani del cancelliere, redatto in presenza del pubblico ministero (la cui partecipazione nel relativo giudizio è necessaria) e delle parti. In tale verbale viene descritto lo stato in cui il documento si trova, con l'indicazione delle cancellature, abrasioni, aggiunte, scritture interlineari e di qualunque altra particolarità che vi si riscontri. 

Il giudice, il pubblico ministero e il cancelliere appongono la firma sul documento e viene ordinato che di questa sia fatta copia fotografica. Il giudice può anche disporre o il sequestro del documento che si trova presso un depositario o le necessarie cautele per la conservazione del documento stesso. Una volata concluso il giudizio e accertata la falsità del documento, la relativa sentenza dispone la cancellazione totale o parziale e se è il caso la ripristinazione, rinnovazione o riforma del documento (Corte d'Appello Milano, sentenza 2 agosto 2019).

Querela di falso e notificazione eseguita dall'agente postale: Con riferimento alla notificazione eseguita dall'agente postale, trova applicazione «il principio per cui la relata di notificazione di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dal pubblico ufficiale procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza e il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco; non sono invece assistite da pubblica fede tutte le altre attestazioni che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri» (Cass., n. 2421/2014, richiamata da Tribunale Bologna, sentenza 27 giugno 2019).

Querela di falso e documento in bianco: Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco è possibile proporre la querela di falso solo se il sottoscrittore non si riconosce come tale. Infatti, in questi casi, «l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore». Ove, invece, il sottoscrittore si riconosce come tale, ma lamenta il fatto che il documento è stato riempito in modo difforme da quanto pattuito, non potrà proporre querela di falso, trattandosi in tale ipotesi di «inadempimento del mandato "ad scribendum" in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare» (Cass., nn. 21600/2013, 18654/2011, 18989/12010, richiamate da Corte d'Appello Bologna, sentenza 9 maggio 2019). 

 

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