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Con la recentissima sentenza n. 41457, depositata lo scorso 9 ottobre, la sesta sezione della Corte di Cassazione chiarisce quando è configurabile la contravvenzione del rifiuto a sottoporsi all'accertamento dell'alcol test.
Nel caso di specie, l'imputato rilevava come gli agenti di polizia stradale gli avessero richiesto di sottoporsi all'alcol test dopo che aveva parcheggiato la sua ape, era entrato in un bar e poi ne era uscito dal locale, dunque quando doveva essere considerato un mero pedone e non un conducente di un veicolo.
La corte, richiamando anche un suo precedente indirizzo ha ricordato che "L'art. 186 C.d.S., comma 7, sanziona la condotta del "conducente" di un mezzo che rifiuta di sottoporsi all'esame alcolimetrico richiesto dagli agenti della polizia in caso di incidente stradale ovvero "quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool". E' di tutta evidenza che il termine "conducente" si riferisca a colui che guida o che ha guidato - fino a poco prima della richiesta degli agenti di polizia - un veicolo, come si desume, oltre che dal significato letterale della norma incriminatrice, anche dal divieto, fissato dal comma 1 dello stesso articolo, di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, che indica chiaramente come sia genericamente vietata qualsivoglia conduzione di veicoli nella fase in cui le capacità percettive e reattive possono essere negativamente condizionate da una precedente assunzione di quelle bevande."
Da questa affermazione di principio, la Corte desume che "rientra nella "nozione di guida" la condotta di chi si trovi all'interno del veicolo (nella specie, in stato di alterazione, nell'atto di dormire con le mani e la testa poste sul volante) quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico"
Nel caso di specie, l'imputato aveva prospettato per la prima volta con il ricorso per Cassazione di essere stato fermato dagli agenti dopo che era uscito da un bar, dove aveva consumato un bicchiere di vino, con ciò inferendo come lo stato di ebrezza sarebbe sopravvenuto rispetto al momento della guida del veicolo.
Tale doglianza, sollevata per la prima volta di fronte alla Corte di Cassazione, la rende inammissibile.
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Sono un giovane avvocato presso il foro di Siena.
Mi sono laureata presso l'Università degli Studi di Siena nel 2015 in diritto penale amministrativo e responsabilità degli enti giuridici (d.lgs. 231/2001).
Presso lo stesso Ateneo ho conseguito il diploma presso la scuola di specializzazone per le professioni legali nell'estate del 2017.
La mia passione per i viaggi e per la tutela dei diritti, mi ha portato più volte in Africa al seguito di progetti di cooperazione internazione insiema alla mia famiglia.
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