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Quando l´avvocato può trattenere "in compensazione" per sè le somme riscosse per conto del cliente: sentenza Cnf

E´ stato il tema affrontato dal Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), in sede di redazione della sentenza del 16 luglio 2015, n. 101, pubblicata nel Portale del Consiglio il 23 aprile 2016.
Il principio di diritto affermato nelal pronuncia è stato il seguente: "L´avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa (art. 31 ncdf, già 44 cdf), fatto salvo il consenso prestato dal cliente in modo specifico e dettagliato (dovendo egli conoscere l´esatto contenuto dell´obbligazione), che può appunto costituire ipotesi di lecita compensazione, senza tuttavia far venir meno il dovere di rendiconto che deve, anzi, essere più puntuale e dettagliato proprio in virtù della coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito (Nel caso di specie, l´avvocato aveva trattenuto quale compenso una rilevante somma di pertinenza del cliente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione)".
In allegato: Sentenza

 

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