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Quando la nullità degli atti esecutivi non inficia la vendita o l'assegnazione?

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Inquadramento normativo: Art. 2929 c.c.

La nullità degli atti esecutivi e la tutela dell'acquirente o assegnatario: La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione (art. 2929 c.c.). La ratio di questa previsione, ossia del fatto che la nullità degli atti esecutivi precedenti alla vendita non inficia quest'ultima, si rinviene nella volontà di tutelare il terzo in buona fede che assume di essere stato pregiudicato dall'esecuzione, quando non è provato un comportamento qualificabile in termine di collusione tra il terzo stesso e il creditore procedente (Tribunale Roma Sez. fall., sentenza 24 febbraio 2015). La collusione fra aggiudicatario e creditore, in tali casi, presuppone non la semplice mancanza di diligenza dell'acquirente nell'eseguire i controlli precedenti l'acquisto, ma la consapevolezza della nullità e l'esistenza di un accordo in danno all'esecutato intervenuto fra acquirente e creditore (Cass. n. 18312/2014; Cass. SU n. 21110/2012; Cass. n. 18324/2010, richiamate da Tribunale Roma Sez. fall., sentenza 24 febbraio 2015)

Inesistenza del titolo idoneo a giustificare l'azione esecutiva: Il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente (Cass. S.U. n. 21110/2012, richiamata da Tribunale Viterbo, sentenza 25 gennaio 2018). 

Questo sta a significare che l'interesse del debitore affinché la procedura esecutiva si svolga regolarmente tende a soccombere difronte agli interessi dell'aggiudicatario alla stabilità del suo acquisto così come del creditore a portare definitivamente a termine l'operazione di recupero coattivo del credito. E ciò in virtù del principio dell'affidamento incolpevole del terzo in buona fede, in forza del quale prevale la salvaguardia della certezza dei rapporti giuridici e, dunque, la salvaguardia degli interessi dell'aggiudicatario[...] (Tribunale Viterbo, sentenza 25 gennaio 2018).

L'omessa pubblicità di vendita dell'immobile pignorato che dispone la vendita: Se la pubblicità obbligatoria della vendita dell'immobile pignorato, espressamente imposta dalla legge e dall'ordinanza di delega, è stata [...] omessa, detta omissione determina senz'altro la nullità dell'aggiudicazione e del decreto di trasferimento, nullità opponibile agli aggiudicatari in quanto attinente allo svolgimento della stessa procedura di vendita (Cass., nn. 9255/2015, 4542/2016, 27526/2014, 13824/2010, richiamate da Cass. civ., n. 18344/2019). In buona sostanza, quando la nullità riguarda proprio la vendita o l'assegnazione, detta nullità è opponibile al terzo acquirente. E ciò sia che si tratti di nullità derivante da vizi che direttamente la concernano, sia che si tratti di nullità derivante da vizi che rappresentino il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione di atti del procedimento esecutivo anteriori ma ad essi obbligatoriamente prodromici (Cass. nn.13824/2010; 5826/1985, 193/2003, 3970/2004, richiamate da Cass. civ., n. 26930/2014).  

La nullità degli atti esecutivi e l'assegnazione al creditore procedente: Qualora in una procedura esecutiva di espropriazione presso terzi si sia reso assegnatario il creditore procedente, il successivo accertamento dell'inefficacia del titolo esecutivo al momento del pignoramento ... determina la caducazione dell'assegnazione, in quanto l'assegnatario, identificandosi con lo stesso creditore procedente, non assume la posizione di terzo estraneo rispetto all'illegittimo svolgimento dell'azione esecutiva, ma è responsabile, sul piano oggettivo, della non azionabilità del titolo (Cass. n. 6535/2016, richiamata da Tribunale Viterbo, sentenza 25 gennaio 2018). In buona sostanza, la validità dell'aggiudicazione resta ferma ove l'acquirente mantenga una posizione di terzietà ed estraneità alle vicende e ai vizi relativi ad attività precedenti la vendita, potendosi allo stesso opporsi solo i vizi propri che attengono all'atto di trasferimento e alle attività ad esso strettamente connesse e potendosi far valere anche nei suoi confronti le nullità del procedimento esecutivo precedenti la vendita, fatte valere dal debitore esecutato o dal terzo che assuma di essere stato pregiudicato dall'esecuzione, solo laddove vi sia il caso di accordo fraudolento fra aggiudicatario e creditore (Cass. n. 18312/2014, richiamata da Tribunale Viterbo, sentenza 25 gennaio 2018).  

 

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