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Professione forense, società tra professionisti: essenziale indicare la qualificazione “Società tra avvocati”

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L'indicazione, nella denominazione della società tra professionisti, della qualificazione SOCIETÀ TRA AVVOCATI […] costituisce un requisito essenziale rivolto a qualificare la società – anche ai fini dell'affidamento dei terzi - come un soggetto sottoposto alla disciplina della Legge 31.12.2021 n. 247, ovvero alla disciplina speciale per l'esercizio della professione forense.

Questo è quanto ha ribadito il Consiglio nazionale forense (Cnf), con decisione n. 109 del 25 giugno 2022 (fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2022-109.pdf).

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame del Cnf.

I fatti del procedimento

Il ricorrente è un avvocato, legale rappresentante di una Società tra Professionisti che ha presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza istanza di iscrizione della società nella sezione speciale dell'Albo, ex art. 4-bis della legge n. 247/2012, tenuto dal predetto Consiglio dell'Ordine. È accaduto che quest'ultimo ha rigettato la domanda di iscrizione, considerando insussistenti i presupposti per l'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo, sulla scorta dell'assetto proprietario. In buona sostanza, a parere del COA, la società è riconducibile a una società unipersonale (detenendo, il socio professionista, il 98,8% delle quote e gli altri soci la restante parte delle quote sociali). 

Tale circostanza renderebbe la predetta società incompatibile con il modello della "società tra avvocati" previsto dall'art. 4-bis della legge n. 247/2012, che presuppone il pluralismo dei soci. Inoltre, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ha anche aggiunto che la società manca della qualificazione di "SOCIETÀ TRA AVVOCATI – S.T.A." che è richiesta tassativamente dall'art. 4, bis, comma 6-bis della legge professionale.

Il caso è giunto dinanzi al Cnf atteso che il ricorrente si duole, tra l'altro, dell'irrilevanza della mancata indicazione nella ragione sociale di "Società tra Avvocati" in luogo di quella di "Società tra Professionisti", elemento formale non ostativo all'iscrizione, precisando che in base alle disposizioni dello Statuto si tratta comunque di società monodisciplinare, che prevede l'ingresso esclusivamente di soci avvocati.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dal Cnf.

La decisione del Cnf

Il Cnf fa rilevare che: 

  • l'art. 4 bis L. 247/2012 nel dettare una nuova disciplina della "S.T.A. - SOCIETÀ TRA AVVOCATI", pur prevedendo la possibilità della partecipazione di professionisti iscritti in altri albi professionali nonché di soci "non professionisti", o "di capitale", in misura non superiore ad un terzo del capitale sociale (comma 2, lett. a), dispone che i componenti dell'organo di gestione della S.T.A. non possono essere estranei alla compagine sociale (comma 2, lett. c) e che, comunque, la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve tassativamente essere composta da soci avvocati (comma 2, lett. b), al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dei professionisti rispetto ai soci di capitale;
  • dal tenore della predetta norma, risulta evidente che nella denominazione della società, deve essere indicata la qualificazione SOCIETÀ TRA AVVOCATI. Tale indicazione costituisce requisito essenziale rivolto a qualificare la società – anche ai fini dell'affidamento dei terzi - come un soggetto sottoposto alla disciplina della Legge 31.12.2021 n. 247, ovvero alla disciplina speciale per l'esercizio della professione forense.

Nella specie, pertanto, il Cnf ha ritenuto prive di pregio le argomentazioni del ricorrente che prospettano l'indicazione legislativa come elemento meramente formale. Tale lacuna assorbe ogni valutazione sulle considerazioni espresse nel provvedimento di rigetto impugnato relativamente all'asserita natura unipersonale della società […] (contra CNF pareri 17/2021 e 19/2021) nonché sulla mancata rispondenza dello statuto […] ad alcune disposizioni inderogabili previste dall'art. 4 bis su citato.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il ricorso è stato respinto.

 

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