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Processo telematico: gli allegati inviati via PEC sono vuoti? La notifica è nulla e non inesistente.

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La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30082 del 30 ottobre scorso, ha affrontato il problema della qualificazione giuridica del vizio derivante dalla notifica a mezzo pec di un atto di appello con allegati illeggibili o vuoti.

Secondo i giudici di legittimità, il caso della notifica a mezzo pec contenente un allegato inconsistente, e dunque tale da impedire la comprensione alla controparte, è assimilabile all'ipotesi, già analizzata dalle sezioni unite nella sentenza n. 18121/2016, dell'atto notificato in maniera incompleta. 

 Per questa come per quella ipotesi, la notifica, dunque, è da ritenersi nulla e non inesistente, con la conseguenza che il vizio risulta sanabile con la rinnovazione della notifica, con un mero rinvio per le parti costituite che si assumono lese anche nei termini a difesa.

Ciò che conta, infatti, ha proseguito la Corte, è che il messaggio di posta elettronica certificata abbia provenienza sicura, indichi come oggetto il procedimento interessato con il numero di iscrizione a ruolo (nel caso di specie già assegnato trattandosi di ricorso in materia di lavoro) e specifichi i nomi degli appellati, elementi, questi, che rendono la consegna del messaggio, seppure gravemente incompleta per la totale illeggibilità degli allegati, idonea a far conoscere al destinatario l'esatto oggetto della notificazione.

I giudici di legittimità hanno, dunque, cassato la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d'Appello, la quale dovrà riesaminare la questione già sottopostagli adeguandosi al seguente principio di diritto:

"nelle notificazioni a mezzo pec, qualora il messaggio regolarmente pervenuto al destinatario indichi chiaramente gli estremi essenziali della notificazione (soggetto notificante, soggetto notificato, oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda di fatto illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità e non l'inesistenza della notificazione". 

 

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