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Processo civile: peculiarità della notifica alle persone giuridiche

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Inquadramento normativo: Art. 145 c.p.c.

La notificazione a persone giuridiche: La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede (art. 145 c.p.c.). In caso di consegna a persona diversa dal destinatario la quale si sia dichiarata addetto [...] all'ufficio, o azienda deve presumersi che la qualità indicata, sostanzialmente equivalente a quella di «incaricato», sia stata dichiarata proprio da chi ha ricevuto l'atto (Cass., nn. 9240/2019; 32981/2018, richiamate da Cass. n. 8686/2021). Infatti, ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica (Cass., nn. 27420/2017; 14865/2012, richiamate da Cass. n. 8686/2021). 

Ne consegue che se, nella relata di notifica, l'ufficiale giudiziario abbia menzionato la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, quella persona sarà ritenuta soggetto addetto alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica e ciò malgrado essa non sia un dipendente di quest'ultima (Cass. n. 27420 /2017, richiamata da Cass., n.. 31637/2019). La società, per superare questa presunzione, dovrà provare che la persona ricevente:

  • non è una sua dipendente (Cass. n. 27420 /2017, richiamata da Cass., n.. 31637/2019) ,
  • non è addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno (Cass. n. 27420 /2017, richiamata da Cass., n.. 31637/2019).

Notifica alla persona fisica: La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale (art. 145 c.p.c.). Se la notificazione non può essere eseguita nelle modalità su indicate e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143 c.p.c. (art. 145 c.p.c.). 

In tali casi la notifica deve essere fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente e non all'ente in forma impersonale (Cass. n. 2232/217, richiamata da Cass., n. 27386/2018).

Notifica infruttuosa presso la sede della persona giuridica: Se la notifica presso la sede sia risultata infruttuosa e l'atto sia stato restituito al notificante, questi può certamente riaffidarlo all'ufficiale giudiziario per la notifica al legale rappresentante, provvedendo in tale occasione ad indicarne le generalità e la residenza (Cass. n. 19387/2014, richiamata Cass. n. 24061/2021).

Notifica a sede diversa da quella legale: Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui è stabilita la loro sede. Nei casi in cui la sede stabilita […] è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima (art. 46 c.c.). Ne consegue che sarà valida la notificazione eseguita alla sede effettiva di una società avente personalità giuridica, anziché alla sede legale (Cass. n. 2341/85, richiamata da Cass. n. 1248/2017) a condizione che:

  • sia accertata l'esistenza di detta sede effettiva (Cass. n. 17519/03, richiamata da Cass. n. 1248/2017);
  • in caso di contestazione, il notificante provi la suddetta esistenza nel luogo della effettuata notifica (Cass. n. 17519/03, richiamata da Cass. n. 1248/2017).

 

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