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Processo civile: la liquidità, la certezza e l'esigibilità del credito nel procedimento per ingiunzione

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Inquadramento normativo: Art. 633 c.p.c.

Il procedimento per ingiunzione, la liquidità ed esigibilità del credito:Il procedimento per ingiunzione può essere attivato a tutela di diritti di credito aventi ad oggetto la «corresponsione di una somma di denaro, la consegna di un determinato bene mobile o la consegna di una quantità determinata di beni fungibili». Quando il diritto di credito si riferisce a una somma di denaro, esso «dovrà essere caratterizzato dal requisito della liquidità, ossia dovrà essere determinato nel suo ammontare» (Tribunale Firenze, sentenza 23 settembre 2016). Per stabilire il carattere liquido del credito, oltre alla quantificazione della propria pretesa da parte del creditore, occorre anche la considerazione dei dati oggettivi, ossia occorre che «l'ammontare sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base a esso con un semplice calcolo aritmetico» (Cass., S.U., n. 17989/2016, richiamata da Cass. civ., n. 19894/2020). Infatti, «liquidità significa che la somma dovuta risulta dal titolo e dunque non è necessario, per determinarla, un ulteriore titolo negoziale o giudiziale. L'ammontare della somma dovuta potrà risultare direttamente dal titolo originario, che la precisi, oppure solo indirettamente dallo stesso, allorché questo indichi il criterio o i criteri applicando i quali tale somma va determinata» (Cass. 19958/2005, richiamata da Cass., S.U., n. 17989/2016). I criteri in questione devono essere stringenti e quindi essere tali che «la somma risultante dalla loro applicazione sia necessariamente una e una soltanto […].Se, infatti, il risultato dell'applicazione dei predetti criteri non fosse obbligato, residuando un margine di scelta discrezionale, il credito non potrebbe dirsi liquido, perché quel margine di discrezionalità non potrebbe essere superato se non mediante un ulteriore titolo (convenzionale o giudiziale)» (Cass., S.U., n. 17989/2016).

Oltre alla liquidità, altri elementi devono qualificare la pretesa azionata attraverso il procedimento di ingiunzione. Tra questi emerge il requisito della esigibilità del credito. Detto requisito «richiede che il credito vantato sia venuto a maturazione e che quindi il creditore possa pretendere l'adempimento da parte del debitore alla data del deposito del ricorso» (Tribunale Firenze, sentenza 23 settembre 2016).

Elementi probatori nel procedimento per ingiunzione: Affinché il ricorso presentato per azionare il procedimento per ingiunzione sia ammissibile, occorre che il credito sia fondato su una prova scritta. Detta prova non è altro che «la fonte da cui viene dedotto in modo certo l'esistenza del fatto. Più specificatamente, ai fini della prova richiesta dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di sicura autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui risulti con certezza l'esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio» (Cass., n. 9232/2000, richiamata da Tribunale Firenze, sentenza 23 settembre 2016). La prova scritta, in buona sostanza, supporta l'esistenza, la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito. Elementi questi necessari per l'ammissibilità del ricorso introduttivo ( Tribunale Firenze, sentenza 23 settembre 2016). In punto, è stato ritenuto che:

  • la fattura emessa da un imprenditore esercente attività commerciale o professionale e relativa alla fornitura di merci o prestazioni di servizi costituisce, nell'ambito del procedimento per ingiunzione, idonea prova scritta del credito, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale.  

    Si esclude che tale documento costituisca idonea prova in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito nel giudizio di merito o in quello di opposizione al decreto ingiuntivo. E ciò in considerazione del fatto che la fattura è un atto giuridico a contenuto partecipativo in quanto essa consiste «in una dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito». Set ale rapporto è oggetto di contestazione, «la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, proprio perché formata dal solo soggetto che intende avvalersene, non potrà assurgere a prova del contratto, ma, al più, potrà rappresentare un mero indizio della stipulazione di esso e dell'esecuzione della prestazione [...]» (Cass. Civ., nn. 8549/2008, 3188/2003; 10830/2004, richiamate da Tribunale Napoli, sentenza 02 dicembre 2019);

  • «l'estratto di saldaconto, ossia la dichiarazione unilaterale con cui un funzionario bancario certifica la conformità della stessa alle scritture contabili e attesta la verità e liquidità del credito ivi rappresentato, ha efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto, che certifica le movimentazioni dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca, è idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente» (Cass. civ., n. 21092/2016, Cass., S.U., , n. 6707/1994, richiamate da Tribunale Bolzano, sentenza 28 marzo 2020).

 

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