Se questo sito ti piace, puoi dircelo così
Inquadramento normativo: Art. 195 c.p.c.
Le contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio: Il consulente tecnico d'ufficio, una volta terminate le indagini peritali, redige la relazione scritta. «Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti». Per consentire ciò, la relazione tecnica viene trasmessa alle parti costituite e queste, entro il termine fissato dal giudice, trasmettono al consulente le proprie osservazioni sulla relazione. Il consulente tecnico d'ufficio, successivamente, deposita in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse entro un ulteriore termine che è fissato dal giudice e che è anteriore alla successiva udienza. In buona sostanza, è previsto:
La ratio di questi tre termini consente di:
Limite temporale per le contestazioni di parte alla relazione peritale: Le contestazioni delle parti alla relazione peritale del consulente tecnico d'ufficio, poiché integrano argomentazioni difensive, sebbene non di carattere tecnico giuridico, potranno essere svolte anche nella comparsa conclusionale. E ciò purché queste osservazioni:
In sintesi, i rilevi delle parti all'elaborato peritale, in un'ottica di necessaria lealtà processuale e alla luce del principio di ragionevole durata del processo, possono essere sollevati sempre nell'ambito del grado in cui le risultanze peritali si sono formate, «restando preclusa alle parti la possibilità di sollevare nuove eccezioni o contestazioni di sorta, per la prima volta, soltanto nei gradi successivi» (Cass. civ., n. 15522/2020).
La risposta del consulente tecnico d'ufficio ai rilievi delle parti nella relazione peritale: Se il consulente tecnico d'ufficio ha risposto alle censure delle parti o dei loro consulenti, il giudice non è tenuto a motivare i rilievi di questi ultimi, ma può richiamare le risposte date dal consulente tecnico d'ufficio (Cass., n. 1815/2015, richiamata da Tribunale Busto Arsizio, sentenza 22 gennaio 2020). E ciò in considerazione del fatto che «il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte. Le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in tal caso in mere allegazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione» (Cass., nn. 1815/2015, 282/2009, 8355/2007, richiamate da Tribunale Busto Arsizio, sentenza 22 gennaio 2020).
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.
Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.