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Procedure mobilità comparto scuola: difetto giurisdizione del giudice amministrativo

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Sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di procedure di trasferimento e mobilità del personale scolastico e ciò in considerazione del fatto che dette procedure sono disciplinate con atti di mera gestione. 

Questo ha ribadito il Tar Lazio con sentenza n. 9390 del 25 agosto 2021

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi. 

I fatti di causa 

La ricorrente è vincitrice del concorso per Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), per titoli ed esami, di cui al Bando indetto con Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il personale scolastico. È accaduto che la ricorrente ha impugnato l'ordinanza, con cui il Ministero dell'Istruzione ha disciplinato la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2021-2022, nella parte in cui ha disposto che gli interessati [...] a seguito dell'assegnazione della sede sono tenuti a permanere in quella di titolarità per ulteriori quattro anni scolastici. Questa limitazione, a dir della ricorrente, si porrebbe in contrasto con quanto previsto dallo stesso Bando di concorso, non consentendo ai vincitori di partecipare alle procedure di mobilità per l'anno scolastico 2021-2022. 

Il caso è giunto dinanzi al Tar Lazio. 

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria.

La decisione del Tar
Innanzitutto il Tar fa rilevare che la questione in esame non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo in quanto essa ha ad oggetto le procedure di trasferimento e mobilità che:
  • sono disciplinate con atti di mera gestione del personale scolastico, posti in essere dall'Amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, in relazione a rapporti di lavoro già in essere (c.f.r. Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 5308 del 2021);
  • non costituiscono atti di macro organizzazione (c.f.r. Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 5308 del 2021).
In buona sostanza, le procedure di mobilità rientrano nell'ambito della fase esecutiva del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. e, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di contestazione in merito alla loro legittimità sussiste la giurisdizione ordinaria. È noto, infatti, che nell'emanazione di atti organizzativi la Pubblica Amministrazione - datrice di lavoro esercita un potere autoritativo e gestisce il rapporto con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. In questi casi, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi sull'illegittimità e/o inefficacia di questo tipo di atti assunti dalla P.A. (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi; né la giurisdizione del giudice del lavoro soffre deroga per il fatto che venga in questione un atto amministrativo presupposto, che può essere disapplicato a tutela del diritto azionato (cfr, tra le tante, ord. 15904/2006, ord. n 3032/2011, ord. n. 16756/2014), in quanto si tratta di una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 5077 del 2015, Cass. SS. UU., ord. 10 aprile 2018, n. 8821).
La giurisdizione del giudice di lavoro sussiste anche con riferimento alle procedure di mobilità in ambito del comparto scuola. E ciò in considerazione del fatto che la disciplina della mobilità territoriale e di quella professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) in merito ai tempi, alle modalità e all'ordine di priorità è demandata a specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali e il Ministero della pubblica istruzione e quindi è oggetto di contrattazione collettiva, sottratta all'ambito dei poteri amministrativi e autoritativi dell'amministrazione (Cass. SS.UU., 23 marzo 2005, n 6421). Orbene, tornando al caso di specie, nella questione in esame si chiede l'annullamento dei provvedimenti relativi alle modalità con le quali i DSGA, immessi in ruolo nell'a.s. 2020-2021, possono partecipare alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2021-2022. Ne consegue che, alla luce delle considerazioni su esposte:
  • l'azione non avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al giudice amministrativo;
  • il Tar ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando, quale competente, il giudice ordinario.

 

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