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Persone single: quando possono adottare un bambino?

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Inquadramento normativo: legge n. 184 del 1983

Adozione: l'adozione è un istituto giuridico disciplinato dalla legge 184/1983 che, dall'art. 1, sancisce il diritto del minore ad una famiglia. La domanda di adozione si condensa in un'offerta di disponibilità ad accogliere come figlio un minore in stato di abbandono.

Ai sensi dell'art. 6 della surriferita legge, L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

Ne deriva che la regola generale, vigente in Italia, è che solo le coppie sposate e legittimamente unite in un vincolo legale possono realizzare un'adozione legittimante, sia per l'adozione nazionale che per quella internazionale.

Con il termine adozione legittimante si fa riferimento al caso completo e perfetto in cui ci sia un bambino adottabile ed una coppia sposata e stabile: il bambino recide ogni rapporto con la famiglia d'origine e crea un rapporto di filiazione identico a quello che c'è tra un figlio nato da una coppia coniugata e i suoi genitori, acquisendo il cognome del padre.

Adozioni ai single: ai sensi dell'articolo 44, inserito nel capo dedicato all'adozione in casi particolari e ai suoi effetti, i minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 ( coppie sposate):

a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre;

b) quando il minore sia disabile e orfano di padre e di madre;

d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

In tali casi, ai sensi del comma 3 del summenzionato articolo, l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato.

La recente riforma sulla continuità affettiva aumenta le possibilità, per un single, di adottare un bambino orfano di mamma e papà, purché abbia instaurato con lui un rapporto continuativo e duraturo di affetto: questa deroga apre la possibilità di adottare un minore ai single che ne avevano l'affidamento.

Inoltre, l'adozione ai single è ammessa anche quando l'adottante subentra in una condizione particolare, acquistando lo status di single. In particolare, se durante il pre-affido uno dei coniugi muore o diviene incapace o se la coppia si separa, il giudice può comunque procedere a consentire l'adozione, nell'esclusivo interesse del minore, alla persona rimasta single. 

 Altri requisiti: anche nel caso di adozione a single, devono essere rispettati gli altri requisiti previsti dalla legge e, in particolare, il requisito anagrafico secondo cui l'età dell'adottante deve superare almeno di diciotto e non più di quarantacinque quello dell'adottato.

Posizione giurisprudenza: nel 2005 la Corte Costituzionale (l'ordinanza 347/05), investita del caso di una donna italiana non coniugata che aveva richiesto l'adozione di una bambina bielorussa in stato di abbandono nel suo paese di origine, bisognosa di cure mediche tempestive, con la quale aveva instaurato nel tempo un rapporto consolidato di convivenza e affetto (nell'ambito del c.d. soggiorni di risanamento) si pronunciò nel senso dell'ammissibilità dell'adozione internazionale negli stessi casi in cui è ammessa l'adozione nazionale. La Corte, valorizzando il disposto dell'art. 44, ha ritenuto possibile l'adozione da parte delle persone non coniugate, soprattutto nel caso in cui per le caratteristiche d'età o di salute, fisica o mentale, del minore, non si riesca a individuare una coppia aspirante all'adozione che abbia le caratteristiche adeguate alle necessità del minore, ovvero quando tra l'adottando e il single esiste una pregressa relazione affettiva particolarmente importante, la cui interruzione può verosimilmente produrre gravi danni psicologici al bambino.

Analogamente, il Tribunale per i Minorenni di Napoli (decreto del 14 febbraio 2018), valorizzando il percorso affrontato con grande determinazione e per un lungo arco di tempo da una donna, che voleva prendersi cura di una minore, con la quale aveva già instaurato un profondo vincolo di comunione e affetto, hanno ritenuto integrato uno dei casi di adozione, definiti "particolari" dall'art. 44 della Legge 184/83, nei quali è consentita l'adozione alla persona single: questa donna, giudicata "affettivamente ricca, aperta, stimolante", peraltro "coadiuvata da un contesto familiare partecipativo e genuinamente disponibile all'accoglienza della minore", è stata considerata idonea all'adozione di un minore, perché, sebbene single, è "sicuramente in grado di allevare e curare adeguatamente un minore".

Lo scorso 16 novembre 2018 sono state presentati due disegni di legge per approvare una legge che definitivamente disciplini l'adozione da parte dei single.

Affidamento: non sussistono ostacoli a disporre l'affidamento di un bambino ad una persona non coniugata.

L'art. 21 della legge 184 dispone, infatti, che il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

L'affidamento, rispetto all'adozione, si caratterizza per la temporaneità, il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine e la previsione del rientro del minore nella stessa. 

 In particolare, l'affido presuppone la possibilità da parte di un soggetto adulto di occuparsi temporaneamente di un minore che si trova in difficoltà e che va allontanato dalla propria famiglia di origine, incapace di occuparsi dello stesso; durante l'affidamento il minore deve mantenere rapporti affettivi con la famiglia di origine, essendone previsto, prima o poi, il suo rientro.

L'affido dura al massimo due anni, che sono prorogabili nel caso in cui la famiglia di origine non abbia risolto le sue problematiche o non dimostri di potersi occupare del minore.

Un single, per poter chiedere l'affidamento di un bambino, deve dimostrare di avere spazio adeguato in casa propria per accoglierlo; deve inoltre seguire il minore in un tratto del suo percorso per aiutarlo a sviluppare le sue potenzialità, impegnandosi a facilitare e favorire i rapporti con la famiglia di origine. Non sono fissati particolari vincoli, né di stato civile né di età, per gli affidatari, salvo la maggiore età.

Molto spesso i single vengono coinvolti nelle forme di affido part-time, cioè quelle che prevedono che il minore, che vive nella famiglia di origine o in comunità, possa trascorrere i pomeriggi o il weekend in un contesto accogliente e sereno.

Adozione internazionale: la sentenza, prima citata, n. 347/2005 della Corte Costituzionale, ha positivamente aperto la strada, anche per le adozioni internazionali, alle persone single. Valgono le stesse regole e le norme di protezione valide per il minore italiano, con la precisazione che la decisione deve essere sempre in accordo con la nazione di origine del bambino: più nel dettaglio, riscontrati tutti i requisiti disposti dalla legge italiana per l'adozione o l'affidamento ai single, l'adozione sarà possibile concretamente solo qualora il Paese da cui proviene il bimbo preveda la stessa possibilità per i single di procedere all'adozione.

Quando, invece, la persona single si rechi all'estero e lì adotti un bambino straniero (l'adozione per i single è prevista senza particolari difficoltà in Paesi come la Francia, la Germania e l'Inghilterra, ove si prevedono solo requisiti legati all'età anagrafica), una volta rientrati in Italia bisognerà richiedere al Tribunale dei Minori il riconoscimento della decisione presa dallo Stato estero e legittimare l'adozione: in questi casi, come in tutti quelli che riguardano l'adozione di un minore da parte di una persona non coniugata, l'adozione viene approvata se sussistono i requisiti dell' "adozione in casi particolari" .

La Cassazione, (pronuncia 3572 del 2011), ha invitato il legislatore a pattuire, con espressa legge, la possibilità per i single di procedere ad una adozione legittimante, considerato che sarebbe aderente alla lettera ed allo spirito della Convenzione di Strasburgo 24 aprile 1967 (l. 22 maggio 1974 n. 357) un ampliamento, in presenza di particolari situazioni e circostanze e nell'esclusivo, poziore, decisivo interesse del minore, dell'ambito di ammissibilità dell'adozione legittimante da parte di persona coniugata, così come, del resto, è già prevista e consentita l'adozione legittimante di minori ai sensi degli art. 25 e 44 l. n. 184 del 1983 (l. n. 149 del 2001) da parte di persona singola, o rimasta vedova o separata nel corso dell'affidamento.

 

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