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Pergotenda: quando rappresenta una pertinenza?

Pergotenda: quando rappresenta una pertinenza?

Con la sentenza n. 7091 dello scorso 8 novembre, la VIII sezione del Tar Campania, sezione distaccata di Napoli, ha confermato la legittimità di un'ordinanza con cui veniva irrogata una sanzione per aver realizzato, all'esterno di un fruttivendolo, una tenda da sole, con portanti in ferro e plastica, ancorata in vasi da fiori, senza inoltrare una regolare SCIA al comune.

Il Collegio, rilevato che la portata dell'intervento escludeva che si trattasse di una pertinenza, ha specificato che "l'inquadramento nel regime pertinenziale e di manutenzione straordinaria sussiste solo con riferimento a manufatti di modeste dimensioni e consistenza, aventi funzioni di riparo dagli agenti atmosferici, costituenti semplici arredi. Non vi rientrano al contrario quei manufatti che, per le apprezzabili dimensioni strutturali, per l'impatto visivo, il non trascurabile "carico urbanistico", la loro conformazione e destinazione all'attività imprenditoriale, la rilevante alterazione della sagoma esterna dell'immobile, implicano una significativa incidenza sull'assetto urbanistico ed una consistente trasformazione del tessuto edilizio".

Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, il proprietario di un immobile al piano terra, con antistante area esterna libera pertinenziale ove si svolgeva attività commerciale per la vendita di frutta e verdura, realizzava una struttura, con funzione di riparo per i clienti nei giorni di grande calura ed in quelli di freddo e pioggia.

La predetta struttura consisteva in una tenda da sole, con portanti in ferro e plastica, ancorata in vasi da fiori per garantirne la tenuta e la stabilità, in ogni caso removibile all'occorrenza.

Dopo aver segnalato all'amministrazione l'installazione di una tenda da sole apribile manualmente, l'ente pubblico – rilevato che risultava essere stata eretta una struttura portante in ferro con tenda fissata in vasi di cemento con sovrastante telone – comunicava al ricorrente l'imposizione della sanzione pecuniaria amministrativa di € 516,45 per asserita violazione dell'art. 22 d.p.r. 380/2001, sul presupposto che si trattasse di un'opera eseguita in assenza di segnalazione certificata di inizio attività.

Ricorrendo al Tar, il proprietario censurava il provvedimento per violazione degli artt. 10, 22, 31 e 32 del d.p.r. n. 380 del 2001 per aver l'amministrazione irrogato la sanzione in base all'erroneo presupposto che si trattasse di un'opera realizzata in assenza di segnalazione certificata di inizio attività, non considerando che la stessa, peraltro di ridotte dimensioni, costituiva una "pertinenza" posta al servizio di un immobile già esistente e, in quanto tale, sottratta al regime della SCIA.

Il Tar non condivide le difese mosse dal ricorrente.
In punto di diritto il Collegio Amministrativo ricorda come, per configurare una "pergotenda", in quanto tale non necessitante di titolo abilitativo, occorre che l'opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda; conseguentemente, solo al ricorrere di queste caratteristiche non è necessario il permesso di costruire, potendo la pergotenda essere ricondotta all'attività di edilizia libera, in quanto arredo funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all'unità a cui accede e, quindi, riconducibile agli interventi manutentivi liberi ai sensi dell'art. 6, comma 1, d.p.r. 380/2001.

 Conseguentemente, l'inquadramento nel regime pertinenziale e di manutenzione straordinaria sussiste solo con riferimento a manufatti di modeste dimensioni e consistenza, aventi funzioni di riparo dagli agenti atmosferici, costituenti semplici arredi. Non vi rientrano al contrario quei manufatti che, per le apprezzabili dimensioni strutturali, per l'impatto visivo, il non trascurabile "carico urbanistico", la loro conformazione e destinazione all'attività imprenditoriale, la rilevante alterazione della sagoma esterna dell'immobile, implicano una significativa incidenza sull'assetto urbanistico ed una consistente trasformazione del tessuto edilizio.

Con specifico riferimento al caso di specie, il Collegio ha evidenziato come si sia realizzata un'opera diversa ed avente un impatto di gran lunga superiore rispetto ad una semplice tenda da sole, essendo stata creata una "struttura portante in ferro", con la tenda fissata in vasi di cemento: secondo i giudici, tali elementi costruttivi, benché rivestano la precisa funzione di ancorare stabilmente al suolo la tenda e, quindi, di renderla permanente, escludono che si sia realizzata una pergotenda, essendo la struttura principale solida e permanente, con necessità di segnalare l'intervento attraverso una, scia.

Ne deriva che l'amministrazione ha correttamente valutato la non sufficienza della comunicazione di inizio lavori, occorrendo invece la SCIA.

Alla luce di tanto, il Tar rigetta il ricorso.

 

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