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Obbligo vaccinale: ok la verifica dell'ASL sulla certificazione di esonero del medico di medicina generale

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Si torna a parlare di obbligo vaccinale. Nel caso sottoposto all'esame del Consiglio di Stato la questione concerne la certificazione di esonero. Nell'ipotesi in cui sussiste tale certificazione che viene rilasciata dal medico di medicina generale, il relativo controllo demandato alla ASL concerne proprio quello di appurare la sussistenza dei presupposti dell'esonero. In buona sostanza il medico di medicina generale ha il compito di "filtro" delle "istanze" di esonero e la ASL ha la responsabilità di verificare l'idoneità della certificazione all'uopo rilasciata.

Ma analizziamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi d'appello e decisa con sentenza n. 8454 del 20/12/2021 (fonte: http://giustiza-amministrativa.it).

I fatti di causa

L'appellante è un medico convenzionato che ha agito in giudizio dinanzi al Tar per vedere annullati, tra gli altri:

  • l'atto della ASL con cui è stata accertata l'inosservanza da parte sua dell'obbligo vaccinale;
  • nonché la determina con cui è stata disposta la sospensione del rapporto e dell'attività convenzionale del ricorrente con decorrenza immediata e senza retribuzione.

A fondamento dei suddetti atti vi è l'inidoneità, ritenuta da parte dell'ASL, dell'attestazione di esonero dall'obbligo vaccinale presentata dal ricorrente.

Il Tar ha respinto il ricorso in quanto ha sostenuto:

  • inidonee le due certificazioni prodotte dall'interessato al fine di giustificare l'esenzione dall'obbligo vaccinale, dal momento che non riferiscono "nulla [...] circa la patologia sofferta e, soprattutto, circa la documentazione base da cui tale esenzione sarebbe in effetti scaturita";
  •  inopponibili le esigenze di tutela della sfera di riservatezza dell'interessato, perché il necessario bilanciamento tra riservatezza e trattamento dei dati sensibili da parte della competente amministrazione deputata alla verifica di attendibilità della attestazione di esonero dalla vaccinazione […] è stato direttamente operato "a monte" dal legislatore di emergenza, a favore [...] della possibilità di trattare tali dati ad opera della competente PA.

Il caso è giunto dinanzi al Consiglio di Stato.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dall'autorità giudiziaria adita.

La decisione del CdS

Innanzitutto occorre far rilevare che per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali è stato previsto, a seguito della diffusione della infezione da SARS-CoV-2, l'obbligo a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione della predetta infezione. Per questo tipo di professione, la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative. Tale obbligo, inizialmente previsto "fino al 31 dicembre 2021", è stato successivamente esteso – includendo nell'obbligo la "somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario – fino al "termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021" (art. 4, comma 5, d.l. n. 44 del 1° aprile 2021, conv. in legge n. 76 del 28 maggio 2021, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) d.l. n. 172 del 26 novembre 2021).

La disciplina vigente ratione temporis ha previsto che, per la suindicata categoria di lavoratori, la vaccinazione non è obbligatoria "solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale" (art. 4, comma 2, d.l. n. 44/2021). 

Al fine di garantire la concreta operatività dell'obbligo de quo, è stata prevista la trasmissione da parte di ciascun Ordine professionale territoriale competente dell'elenco degli iscritti alla regione o alla provincia di residenza, nonché la verifica dello stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi e la segnalazione all'azienda sanitaria locale dei nominativi dei soggetti non vaccinati. È stato previsto altresì l'invito dell'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione o il differimento della stessa [...], ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale[...]. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra, è stato previsto l'inoltro da parte dell'ASL dell'invito formale all'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, con immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie nell'ipotesi di inadempimento. Orbene, è quanto è accaduto nel caso di specie. La certificazione prodotta dall'appellante e attestante – a dir di quest'ultimo – le motivazioni del suo esonero dall'obbligo vaccinale, sebbene proveniente dal medico di medicina generale, non preclude all'ASL di effettuare delle verifiche. E ciò in considerazione del fatto che il controllo demandato alla ASL deve consentire all'Amministrazione di appurare la sussistenza dei presupposti dell'esonero. In buona sostanza il medico di medicina generale ha un compito di "filtro" delle "istanze" di esonero, la ASL ha la responsabilità di verificare l'idoneità della certificazione all'uopo rilasciata: con il corollario che non di inutile "duplicazione" si tratta, atteso il contatto "diretto" del medico di medicina generale con il paziente, e quello secondario ed indiretto (ovvero mediato dalla certificazione del medico di medicina generale) della ASL. Orbene, nel caso di specie, l'appellante non ha fornito alla ASL (né prodotto in giudizio) idonea documentazione medica posta a fondamento della richiesta di esonero dall'obbligo vaccinale e alla luce delle considerazioni sin qui svolte e delle altre argomentazioni svolte in sentenza, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello.  

 

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