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Pegno, garanzia del credito: tipologie, disciplina e casistica

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Inquadramento normativo: Art. 2874 c.c.; art. 2786 c.c.; 2787 c.c.; 2791 c.c. ; 2794 c.c.; 2796 c.c.; 2797 c.c.; d.lgs. n. 58/1998; d.lgs. n. 213/1998 d.lgs. n. 70/2004; d.l. 59/2016 (convertita nella L. 119/2016).

Il pegno (regolare): Il pegno è costituito per garantire un credito. In buona sostanza un debitore consegna, a garanzia del credito, beni mobili o documenti (quali ad esempio titoli di credito) al creditore, il quale ne acquisisce la disponibilità.

Prelazione: Una volta costituito il pegno, il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione. In pratica, il creditore pignoratizio è soddisfatto prima dei creditori, il cui credito non è assistito da garanzia. Se il credito garantito eccede la somma di euro 2,58, la prelazione deve risultare da atto scritto con data certa.

Forma costituzione del pegno: La convenzione costitutiva del pegno si perfeziona con la consegna al creditore della cosa o del documento e non è richiesta la forma scritta; forma, questa, che è prevista solo ai fini della prelazione del creditore pignoratizio sulla cosa ricevuta in pegno (Cass. civ., n. 1526/2010).

Diritto di ritenzione del creditore: Nel caso in cui il pegno scada prima che sia pagato il debito, se nel frattempo il debitore abbia contratto un altro debito, il creditore ha il diritto di ritenzione del bene dato in pegno a garanzia del nuovo credito.

Pluralità di debiti garantiti da uno stesso pegno: «L'esistenza di una pluralità di debiti garantiti da un medesimo ed unico pegno non impedisce la revocabilità di detto pegno, se ricorrono le condizioni […] con riferimento ad uno solo dei debiti garantiti. E ciò in considerazione del fatto che la garanzia opera per intero con riguardo a ciascun debito. La revocabilità dell'atto di costituzione del pegno investe tale atto nella sua interezza, per ciò stesso privando il creditore del diritto di trattenere l'oggetto del pegno e di soddisfare su di esso le proprie preteseLa revoca non si riferisce al credito garantito dal pegno, bensì all'atto costitutivo della garanzia: ragion per cui essa necessariamente implica l'obbligo del creditore di restituire l'intero pegno (o il suo equivalente monetario) indipendentemente dall'importo, del debito (anche) a garanzia del quale detto pegno era sorto» (Cass, n. 1745/2008 richiamata da Cass. civ., n. 4506/2018). 

Differenze tra pegno irregolare e pegno regolare: Oggetto del pegno irregolare è un bene fungibile (quale ad esempio il denaro). In tali casi, il creditore acquisisce la proprietà del bene e non la semplice disponibilità, come avviene nel pegno regolare. Il potere di disporre, nel pegno regolare, implica che ove il debitore non adempia, il creditore può vendere a prezzo di mercato e nelle forme stabilite dalla legge il bene oggetto di pegno. Invece, nell'ipotesi di pegno irregolare, «di fronte all'inadempimento del debitore, il creditore [...] si limita [..] a "restituire" l'eventuale valore eccedente rispetto al montante del credito garantito: sia che sia […] proprietario dei beni presi in garanzia, sia che non lo sia più […]» (Cass. civ., n. 24137/2018).

Pegno rotativo (casistica): Il pegno rotativo si ha quando è consentita una sostituzione dei beni che costituiscono oggetto del pegno. In tali casi:

  • non si verifica una novazione della garanzia;
  • non è richiesta la forma scritta.

Tale forma, la consegna del bene e il valore di quest'ultimo non superiore a quello sostituito sono condizioni necessarie solo per il diritto di prelazione del creditore e non per la costituzione della garanzia (Cass. civ., n. 1526/2010).

Pegno di cosa futura (casistica): Il pegno di cosa futura ha ad oggetto un bene non ancora esistente. «La caratteristica saliente del pegno […] di cosa futura sta [...] nel marcato quanto inevitabile distacco tra il momento genetico del contratto, riconducibile all'accordo tra le parti in ordine alla costituzione di un tale pegno, e quello in cui il pegno viene concretamente costituito mediante la consegna al creditore della cosa frattanto venuta ad esistenza (previa sua individuazione, se si tratta di cosa fungibile)» (Cass. civ., n. 6969/1996).

In buona sostanza, il pegno di cosa futura ha carattere obbligatorio «e si perfeziona con l'effettiva costituzione della garanzia pignoratizia conseguente al venire in essere della cosa ed alla sua consegna al creditore» (Cass. civ., n. 6969/1996). 

Pegno omnibus (casistica): Il pegno omnibus costituisce su un dato bene una garanzia per tutti i futuri rapporti di debito che intercorreranno tra due soggetti. In queste ipotesi, «a differenza di quanto avviene nel pegno rotativo e nel pegno di cosa futura, ove l'indeterminatezza affligge il bene costituito in pegno, l'elemento indeterminato è rappresentato dal credito garantito». In tali casi, la clausola omnibus non deve contenere un generico riferimento ad eventuali ulteriori crediti, ma deve specificarne la fonte precisa e determinata. In mancanza la clausola sarà invalida. In pratica, è necessaria la "determinazione o determinabilità del credito, intesa come individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte" (Cass., nn. 24790/2016, n. 7214/2009, richiamate da Tribunale di Roma, sentenza 16 maggio 2018). Se la clausola contiene «"un generico riferimento "ad ogni altro eventuale credito presente e futuro, diretto o indiretto, vantato dal creditore"», indicando solo quello per il quale il pegno risulta convenuto, sarà nulla. Questa nullità, tuttavia, non travolgerà «"ipso facto" la efficacia della prelazione pignoratizia [...] con riferimento al singolo credito specificamente e ritualmente indicato nel contratto» (Cass., n. 7871/1998, richiamata da Tribunale di Roma, sentenza 16 maggio 2018).

Pegno non possessorio: Gli imprenditori possono ricorrere al pegno non possessorio, «costituito su beni mobili, anche immateriali, destinati all'esercizio dell'impresa e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio, a esclusione dei beni mobili registrati. I beni mobili possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili anche mediante riferimento a una o più categorie merceologiche o a un valore complessivo. Il contratto costitutivo, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto con indicazione del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l'indicazione dell'importo massimo garantito. Il pegno non possessorio ha effetto verso i terzi esclusivamente con la iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l'Agenzia delle entrate e denominato "registro dei pegni non possessori"; dal momento dell'iscrizione il pegno prende grado ed è opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali».




 

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