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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2019 è stato pubblicato il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni". Il decreto è entrato in vigore il 29 gennaio 2019, giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento in oggetto ha introdotto all'articolo 20, commi da 1 a 5, in via sperimentale, un nuovo istituto di riscatto riferito ai periodi non coperti da contribuzione e ha previsto, al comma 6 del medesimo articolo, una diversa modalità di calcolo dell'onere di riscatto dei periodi di studi universitari, da valutare nel sistema contributivo, nel caso di domanda presentata fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. I nuovi istituti si aggiungono a quelli già previsti dalla disciplina vigente. Infine, l'articolo 22, comma 3, contiene disposizioni in ordine alla facoltà per i fondi di solidarietà di provvedere al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il diritto a pensione, riscattabili o ricongiungibili e precedenti all'accesso ai fondi di solidarietà medesimi.
Con Circolare n. 36 del 5 marzo 2019, qui allegata in pdf, acquisito il preventivo assenso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'Inps ha fornito le istruzioni per l'applicazione delle disposizioni sopra richiamate.
In particolare, con riferimento al riscatto degli anni di studio universitari, nella Circolare si premette che il comma 6 dell'articolo 20 del decreto-legge in esame ha introdotto, per il riscatto del corso universitario di studi, il comma 5-quater all'articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, in base al quale la facoltà di riscatto "dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda".
La norma introduce un diverso sistema di calcolo dell'onere di riscatto del corso di studi di cui all'articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, nei casi in cui la domanda di riscatto sia presentata fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età e riguardi periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo.
In questa ipotesi, l'onere dei periodi di riscatto che si collochino nel sistema di calcolo contributivo è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
L'onere di riscatto deve essere quindi determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell'anno di presentazione della domanda ed in base all'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD). L'importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda.
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