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Patrocinio a spese dello Stato, circolare Ministero chiarisce aspetti controversi

Finalmente vi è una circolare del Ministero della Giustizia che chiarisce aspetti rilevanti in materia di patrocinio a spese dello Stato.

Lo sottolinea il Dipartimento Difese di Ufficio e Patrocinio a Spese dello Stato - M.G.A.).

In particolare, la circolare aderisce all´interpretazione secondo la quale l´articolo 83, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002 non ha introdotto un termine di decadenza per la presentazione dell´istanza di liquidazione dei compensi spettanti all´avvocato per l´attività prestata in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Quindi, l´istanza di liquidazione si potrà presentare anche dopo il provvedimento definitorio del giudizio.
Inoltre, essa prevede che tale termine non sia invalicabile neanche per il giudice, quando questo lo ritenga necessario o opportuno. Si afferma, anche, che,la prassi di alcuni giudici di subordinare la decisione agli accertamenti da parte degli uffici finanziari sia poco compatibile con il modus procedendi previsto dalla norma in questione.
Cogliamo con molto favore questo intervento del Ministero, anche se abbiamo dovuto aspettare molto e che e vi siano stati colleghi che, nel frattempo, a causa della poca chiarezza del comma 3 bis e di certa, diciamo, eccessiva "prudenza" di magistrati, si sono visti negare , ingiustamente, il meritato compenso per il lavoro svolto.
(Dipartimento Difese di Ufficio e Patrocinio a Spese dello Stato - M.G.A.)
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