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Corte di Giustizia, sentenza storica: "Autonomi hanno diritto ad indennità disoccupazione, discriminazione non consentita"

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È incompatibile con il diritto dell´Unione, ledendo anche fondamentali principi di parità e di non discriminazione, la condotta dello Stato membro che assicuri un sostegno economico di disoccupazione, sotto forma di una qualsiasi indennità indirizzata a tal fine, esclusivamente ai lavoratori subordinati, escludendo dal novero dei beneficiari quelli autonomi.
Lo ha messo, nero su bianco, la Corte di Giustizia (C. Giust. UE causa C-442/16 del 20 dicembre 2017) che con una sentenza appena depositata pubblicata in fine a questo articolo nel suo testo integrale, ha stabilito che tutti i lavoratori, non solo i dipendenti quindi ma anche autonomi, hanno diritto all´indennità, quando la cessazione dell´attività professionale sia stata determinata da "ragioni indipendenti dalla volontà della persona interessata, come può essere una situazione di recessione economica". Una situazione di crisi, pertanto, che abbia costretto anche un professionista a cessare la propria attività.
"Da tutto quanto precede" - ecco il principio di diritto testualmente riportato in conclusione alla parte motiva della sentenza - "risulta che una persona che ha cessato di essere un lavoratore autonomo a causa della mancanza di lavoro dovuta a ragioni indipendenti dalla sua volontà, dopo aver esercitato una simile attività per oltre un anno, può, analogamente a una persona che abbia involontariamente perso il suo impiego dipendente dopo averlo occupato per un ugual periodo, beneficiare della tutela offerta dallo articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38. Come prevede detta disposizione, tale cessazione di attività deve essere debitamente comprovata".
Una sentenza storica, che potrebbe preludere ad un intervento legislativo di recepimento in molti Stati membri, tra i quali l´Italia, ma anche alla proposizione di una o più class actions sulla base del carattere self-executing della sentenza che ben potrebbe applicarsi anche in mancanza di un intervento diretto, sulla base del principio di preminenza del diritto dell´Unione rispetto alle altre fonti primarie interne e ad un semplice dato di fatto: in Italia una disciplina esiste, ed i suoi effetti devono semplicemente essere ampliati ai professionisti e a coloro i quali siano stati o siano iscritti a Casse professionali, come nel caso degli Avvocati.
LA DISCIPLINA ITALIANA
La Nuova Assicurazione Sociale per l´Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall´art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che ha sostituito le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015. La NASpI è erogata su domanda dell´interessato.
l
L´Inps, con la circolare n.174 del 23 novembre, ha fornito chiarimenti in ordine alla compatibilità
delle indennità di disoccupazione Naspi, Aspi e mini Aspi con alcune tipologie di attività lavorativa e con
alcune tipologie di reddito, specificando la rilevanza dell´iscrizione ad Albi professionali e della presenza di partita IV e stabilendo che nel caso di professionista che svolga attività lavorativa, la Naspi è compatibile fino a 4.800 euro di
reddito professionale.
Ma nel caso della circolare, l´attenzione primaria non era concentrata sul professionista, già iscritto ad un albo, che si fosse venuto a trovare in una situazione di disoccupazione, ma su quel lavoratore dipendente che a fronte di una indennità già percepita, si fosse determinato ad iniziare una nuova attività di lavoro autonomo. una fattispecie pertanto completamente diversa.
In tal caso secondo Inps il percettore di Naspi, in caso di avvio di una nuova attività di lavoro è tenuto a conunicare all´Inps, entro 30 giorni dall´inizio dell´attività, il reddito annuo previsto per conservare il diritto alla Naspi, seppure in una misura ridotta all´80%. In caso di mancata comunicazione, il percettore decade dal diritto alla Naspi. Nelle ipotesi di nuova attività di lavoro autonomo la Naspi è compatibile fino a un reddito di 4.800 euro.
Prestazioni occasionali
Il beneficiario di Naspi - e anche asserito nella circolare - può solgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi non superiore a euro
5.000 per anno civile.
Il reddito professionale è infine da ritenere compatibile con l´indennità di disoccupazione nel limite annuo di 4.800 euro.
Inoltre, l´iscrizione ad Albi professionali del beneficiario di Naspi non è da sola sufficiente a far supporre lo
svolgimento di attività di lavoro autonomo, così come l´apertura di una partita Iva cd. silente: sarà la stessa INPS
a verificare se l´attività sia effettivamente svolta contattando l´interessato.
Una disciplina, come si vede, parziale, rispetto alla quale questa sentenza potrebbe avere effetti di stravolgimento.
 
COME FUNZIONA LA NASPI
L´indennità di disoccupazione NASpI spetta a partire:
-dall´ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l´ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l´ottavo giorno successivo al licenziamento ma entro i termini di legge;
-dall´ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda è presentata entro l´ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se viene presentata dopo l´ottavo giorno ma entro i termini di legge;
-dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda è presentata entro detto trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se viene presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.
L´eventuale rioccupazione nel corso degli otto giorni che seguono la cessazione non dà luogo alla sospensione della prestazione (articolo 9, decreto legislativo n. 22/2015).
La NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione. Analogamente non è computata la contribuzione che ha prodotto prestazioni fruite in unica soluzione in forma anticipata.
Non avendo prodotto alcuna prestazione, i periodi di contribuzione relativi al rapporto o ai rapporti di lavoro successivi all´ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili per la determinazione della durata di una nuova NASpI.
Se la durata della NASpI è inferiore a sei mesi, per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e in relazione ai soli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015, si considerano utili anche i periodi contributivi che hanno già prodotto prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI 2012. La durata della NASpI, così calcolata, non può in ogni caso superare i sei mesi (articolo 43, comma 4, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148).
Se la durata della NASpI è inferiore a quattro mesi, per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e in relazione ai soli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016, si considerano utili anche i periodi contributivi che hanno già prodotto prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e ASpI e Mini-ASpI 2012. La durata della NASpI così calcolata, se supera di dodici settimane quella calcolata senza l´inclusione di detti periodi, è prolungata fino ad un massimo di quattro mesi (articolo 43, comma 4 bis, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 come innovato dal d. lgs. n. 145 del 2016).
I periodi di fruizione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa, calcolata sulla base delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (le stesse prese in considerazione per stabilire l´importo dell´indennità).
I contributi figurativi sono utili per il diritto e la misura dei trattamenti pensionistici, tranne quando la normativa richiede il computo della sola contribuzione effettivamente versata.
QUANTO SPETTA
La misura della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore a un importo stabilito annualmente dalla legge (1.195 euro per il 2015 e per il 2016), rivalutata ogni anno sulla base della variazione dell´indice ISTAT.
Se la retribuzione media è superiore al predetto importo di 1.195 euro, la misura della prestazione è invece pari al 75% dell´importo stabilito dalla legge (1.195 euro per il 2015 e per il 2016) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo stabilito dalla legge. In ogni caso l´importo dell´indennità non può superare un limite massimo individuato annualmente con legge (pari per il 2015 e per il 2016 a 1.300 euro). A partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione, all´indennità si applica una riduzione del 3% per ciascun mese.
L´indennità è commisurata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive), divisa per il totale delle settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale) e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.
Dal 1° maggio 2015, per i soci lavoratori delle cooperative (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602) e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato la misura della NASpI è allineata a quella della generalità dei lavoratori.
L´importo dell´indennità si riduce nei seguenti casi:
attività svolta in forma autonoma che genera un reddito corrispondente a un´imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell´articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) – decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 – e cioè pari a 4.800 euro. L´indennità viene ridotta dell´80% dei redditi presunti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell´attività e la data di fine dell´indennità, o la fine dell´anno, se antecedente. Il soggetto beneficiario deve informare l´INPS – utilizzando il modulo NASpI-com – entro un mese dall´inizio dell´attività o dall´invio della domanda di NASpI, se l´attività preesisteva, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. Ove l´attività sussista, la mancata comunicazione del reddito presunto – anche se pari a zero – entro il predetto termine comporta decadenza dalla NASpI;
nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato che genera un reddito corrispondente a un´imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell´art. 13 del TUIR e cioè pari a 8.000 euro. L´indennità viene ridotta dell´80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell´attività e la data di fine dell´indennità o la fine dell´anno, se antecedente, a condizione che il percettore comunichi all´INPS il reddito annuo presunto entro un mese dall´inizio dell´attività o dall´invio della domanda di NASpI, se antecedente, e che il datore di lavoro o l´utilizzatore (nel caso di contratto di somministrazione) siano diversi dal datore di lavoro o dall´utilizzatore per i quali il soggetto ha prestato la propria attività lavorativa e che non presentino rispetto a essi rapporti di collegamento/controllo ovvero assetti proprietari coincidenti;
se il titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale cessa da uno dei rapporti con diritto alla indennità di disoccupazione e se il reddito percepito corrisponde a un´imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell´art. 13 del TUIR e cioè pari a 8.000 euro. In questo caso la NASpI è ridotta di un importo pari all´80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell´attività e la data di fine dell´indennità o la fine dell´anno, se antecedente, a condizione che il percettore comunichi all´INPS entro un mese il reddito annuo presunto che prevede di trarre dal o dai rapporti rimasti in essere, anche se pari a zero;
se il soggetto percettore dell´indennità svolge attività di lavoro accessorio con reddito annuo previsto tra 3.000 e 7.000 euro. L´indennità viene ridotta dell´80% dei redditi previsti, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell´attività e la data di fine dell´indennità, o la fine dell´anno se antecedente. Per evitare la decadenza dalla prestazione, si deve comunicare all´INPS il reddito annuo presunto derivante dall´attività entro un mese dal momento in cui si prevede il superamento di 3.000 euro di reddito annuo derivanti dal lavoro accessorio o, se l´attività preesisteva, dalla data di presentazione della domanda di NASpI;
rioccupazione con contratto di lavoro intermittente, con o senza obbligo di risposta alla chiamata, se il reddito prodotto permette il mantenimento dello stato di disoccupazione a condizione che il percettore comunichi all´INPS il reddito annuo presunto entro un mese dall´inizio dell´attività o dall´invio della domanda, se antecedente. In questo caso l´importo della NASpI è ridotto in misura pari all´80% del reddito.
L´indennità può essere riscossa tramite accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale o tramite bonifico presso ufficio postale nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.
Secondo le vigenti disposizioni di legge, le Pubbliche amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi la soglia stabilita dalla legge (attualmente 1.000 euro).
SOSPENSIONE E DECADENZA
La prestazione è sospesa in caso di:
rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi. L´indennità è sospesa d´ufficio per la durata del rapporto di lavoro sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Per calcolare il periodo di sospensione si considera la durata del rapporto di lavoro e non le giornate effettivamente lavorate. Dopo un periodo di sospensione di massimo sei mesi, l´indennità riprende per il periodo residuo (circolare 12 maggio 2015 n. 94);
nuova occupazione con contratto di massimo sei mesi in paesi dell´UE o con cui l´Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione, o in paesi extracomunitari;
mancata comunicazione all´INPS del reddito annuo presunto, entro un mese dall´inizio della nuova attività di lavoro subordinato non superiore a sei mesi.
La prestazione decade se il lavoratore:
perde lo stato di disoccupazione;
inizia un´attività di lavoro subordinato, senza comunicare all´INPS il reddito presunto che ne deriva, entro un mese dal suo inizio;
non comunica, entro un mese dalla domanda della NASpI, il reddito che deriva da un altro o da altri rapporti di lavoro part time quando cessa almeno uno tra vari rapporti di lavoro a tempo parziale che ha dato diritto alla NASpI;
inizia un´attività lavorativa autonoma senza comunicare il reddito presunto, entro un mese dal suo inizio;
raggiunge i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
acquisisce il diritto all´assegno ordinario di invalidità e non opta per l´indennità NASpI;
nei casi previsti dall´art. 21, comma 7, del decreto legislativo n. 150 del 2015 non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai Centri per l´Impiego.
L´articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 rafforza i meccanismi di condizionalità per la fruizione delle prestazioni di disoccupazione, integrando e specificando le disposizioni dell´articolo 7 del decreto legislativo n. 22 del 2015, sugli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva del disoccupato. Secondo l´articolo 21, l´inosservanza degli obblighi comporta sanzioni proporzionali, che vanno dalla decurtazione di una frazione o di un´intera mensilità della prestazione, fino alla decadenza della NASpI e dello stato di disoccupazione.
In caso di lavoro all´estero:
la NASpI può continuare a essere percepita per un massimo di tre mesi se chi riceve l´indennità va in cerca di occupazione in un paese che applica la normativa comunitaria esportando la prestazione. Il soggetto deve iscriversi come persona in cerca di lavoro nello stato ospitante e, una volta occupato, decade dal diritto alla NASpI (articoli 7, 63 e 64 del regolamento UE 883/2004);
la NASpI può essere esportata se il percettore si reca in cerca di occupazione in uno stato non comunitario convenzionato con l´Italia in materia di disoccupazione con previsione dell´esportabilità della prestazione. Il soggetto deve iscriversi come persona in cerca di lavoro nello stato ospitante e, una volta occupato, decade dal diritto alla NASpI;
la NASpI viene sospesa fino a un massimo di sei mesi, se il percettore lascia l´Italia avendo già stipulato un contratto di lavoro subordinato in un paese estero che applica la normativa comunitaria. Terminato il contratto, l´indennità sospesa verrà ripristinata, a meno che il soggetto non abbia già richiesto una prestazione analoga al paese ospitante in quanto iscritto all´ufficio del lavoro dello stato estero;
la NASpI viene sospesa per un massimo di sei mesi, se il percettore va in un paese non comunitario e convenzionato con l´Italia in materia di disoccupazione con un contratto di lavoro già stipulato in quel paese;
la NASpI è sospesa fino a un massimo di sei mesi nel caso in cui il percettore si rechi in uno stato non comunitario e non convenzionato con l´Italia in materia di disoccupazione avendo già stipulato un contratto di lavoro nel predetto stato ospitante;
se il titolare della NASpI stipula in Italia un contratto di lavoro subordinato da eseguire in un paese che applica la normativa comunitaria, la sospensione, la riduzione e la decadenza sono disciplinate dalle norme di cui all´art. 9 del decreto legislativo n. 22 del 2015 in materia di sospensione, riduzione e decadenza dalla NASpI in caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato.
SENTENZA
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/38/CE – Persona che ha cessato di essere un lavoratore autonomo – Mantenimento dello status di lavoratore autonomo – Diritto di soggiorno – Normativa di uno Stato membro che riserva la concessione di un´indennità per le persone in cerca di occupazione alle persone che dispongono di un diritto di soggiorno nel territorio dello Stato membro»
Nella causa C-442/16,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell´articolo 267 TFUE, dalla Court of Appeal (Corte d´appello, Irlanda), con decisione del 29 luglio 2016, pervenuta in cancelleria l´8 agosto 2016, nel procedimento
Florea Gusa
contro
Minister for Social Protection, Irlanda,
Attorney General,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da J. L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, A. Tizzano (relatore), vicepresidente della Corte, E. Levits, A. Borg Barthet e M. Berger, giudici,
avvocato generale: M. Wathelet
cancelliere: C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all´udienza del 14 giugno 2017,
considerate le osservazioni presentate:
– per F. Gusa, da V. Nahoi, advocate, da M. Flanagan, BL, e da D. Shortall, BL;
– per il Minister for Social Protection, l´Irlanda e l´Attorney General, da A. Morrissey, E. Creedon ed E. McKenna, in qualità di agenti, assistiti da D. Dodd, BL, e da S. Woulfe, SC;
– per il governo ceco, da M. Smolek, J. Pavliš e J. Vlácil, in qualità di agenti;
– per il governo danese, da J. Nymann-Lindegren, N. Lyshøj e C. Thorning, in qualità di agenti;
– per il governo tedesco, da J. Möller, in qualità di agente;
– per il governo francese, da D. Colas e R. Coesme, in qualità di agenti;
– per il governo ungherese, da M. Z. Fehér e E. E. Sebestyén, in qualità di agenti;
– per il governo del Regno Unito, da S. Brandon, T. Buley e C. Crane, in qualità di agenti, assistiti da D. Blundell, barrister;
– per la Commissione europea, da E. Montaguti e J. Tomkin, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell´avvocato generale, presentate all´udienza del 26 luglio 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull´interpretazione degli articoli 7 e 14 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell´Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifica in GU 2004, L 229, pag. 35), nonché dell´articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (GU 2009, L 284, pag. 43) (in prosieguo il «regolamento n. 883/2004»).
2 Tale domanda è stata presentata nell´ambito di una controversia tra il sig. Florea Gusa e il Minister for Social Protection (ministro della Protezione sociale, Irlanda), l´Irlanda e l´Attorney General, relativamente al diniego di corresponsione al sig. Gusa dell´indennità per le persone in cerca di occupazione.
Contesto normativo
Diritto dell´Unione
Direttiva 2004/38
3 I considerando 3 e 4 della direttiva 2004/38 così recitano:
«(3) (...) È (...) necessario codificare e rivedere gli strumenti comunitari esistenti che trattano separatamente di lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, studenti ed altre persone inattive al fine di semplificare e rafforzare il diritto di libera circolazione e soggiorno di tutti i cittadini dell´Unione.
(4) Per superare tale carattere settoriale e frammentario delle norme concernenti il diritto di libera circolazione e soggiorno e allo scopo di facilitare l´esercizio di tale diritto, occorre elaborare uno strumento legislativo unico per modificare parzialmente il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all´interno della Comunità [(GU 1968, L 257, pag. 2), come modificato dal regolamento (CEE) n. 2434/92 del Consiglio, del 27 luglio 1992 (GU 1992, L 245, pag. 1),] e per abrogare i seguenti testi legislativi: la direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all´interno della Comunità [(GU 1968, L 257, pag. 13)]; la direttiva 73/148/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1973, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri all´interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi [(GU 1973, L 172, pag. 14)]; la direttiva 90/364/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno [(GU 1990, L 180, pag. 26)]; la direttiva 90/365/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che abbiano cessato la propria attività professionale [(GU 1990, L 180, pag. 28)] e la direttiva 93/96/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativa al diritto di soggiorno degli studenti [(GU 1993, L 317, pag. 59)]».
4 L´articolo 1 della direttiva in parola stabilisce che:
«La presente direttiva determina:
a) le modalità d´esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri da parte dei cittadini dell´Unione e dei loro familiari;
(...)».
5 L´articolo 7 di detta direttiva, intitolato «Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi», ai paragrafi 1 e 3, prevede quanto segue:
«1. Ciascun cittadino dell´Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:
a) di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; o
b) di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell´assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un´assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante; o
c) – di essere iscritto presso un istituto pubblico o privato (...) per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una formazione professionale;
– di disporre di un´assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di assicurare all´autorità nazionale competente (...) di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell´assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il suo periodo di soggiorno;
(...)
3. Ai sensi del paragrafo 1, lettera a), il cittadino dell´Unione che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato o autonomo conserva la qualità di lavoratore subordinato o autonomo nei seguenti casi:
(...)
b) l´interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un´attività per oltre un anno, si è registrato presso l´ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro;
(...)».
6 L´articolo 14, della medesima direttiva, intitolato «Mantenimento del diritto di soggiorno», al paragrafo 4 prevede quanto segue:
«(...) senza pregiudizio delle disposizioni del capitolo VI, un provvedimento di allontanamento non può essere adottato nei confronti di cittadini dell´Unione o dei loro familiari qualora:
(...)
b) i cittadini dell´Unione siano entrati nel territorio dello Stato membro ospitante per cercare un posto di lavoro. In tal caso i cittadini dell´Unione (...) non possono essere allontanati fino a quando [essi] possono dimostrare di essere alla ricerca di un posto di lavoro e di avere buone possibilità di trovarlo».
Regolamento n. 883/2004
7 L´articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 883/2004 prevede quanto segue:
«1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
(...)
h) le prestazioni di disoccupazione;
(...)
3. Il presente regolamento si applica anche alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui all´articolo 70».
8 L´articolo 4 di tale regolamento, intitolato «Parità di trattamento», stabilisce quanto segue:
«Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, le persone alle quali si applica il presente regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato».
9 L´articolo 70 del citato regolamento, contenuto nel capo 9, intitolato «Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo», del titolo III di tale regolamento, è formulato come segue:
«1. Il presente articolo si applica alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo previste dalla legislazione la quale, a causa del suo ambito di applicazione ratione personae, dei suoi obiettivi e/o delle condizioni di ammissibilità, ha caratteristiche tanto della legislazione in materia di sicurezza sociale di cui all´articolo 3, paragrafo 1, quanto di quella relativa all´assistenza sociale.
2. Ai fini del presente capitolo, le "prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo" sono quelle:
a) intese a fornire:
i) copertura in via complementare, suppletiva o accessoria dei rischi corrispondenti ai settori di sicurezza sociale di cui all´articolo 3, paragrafo 1, e a garantire, alle persone interessate, un reddito minimo di sussistenza in relazione al contesto economico e sociale dello Stato membro interessato;
(...)
e
b) relativamente alle quali il finanziamento deriva esclusivamente dalla tassazione obbligatoria intesa a coprire la spesa pubblica generale e le condizioni per la concessione e per il calcolo della prestazione, non dipendono da alcun contributo da parte del beneficiario. (...)
e
c) sono elencate nell´allegato X.
(...)
4. Le prestazioni di cui al paragrafo 2 sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono e ai sensi della sua legislazione (...)».
10 L´allegato X dello stesso regolamento, che elenca le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui all´articolo 70, paragrafo 2, di quest´ultimo, include, per l´Irlanda, l´«[i]ndennità per le persone in cerca di occupazione (legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale, parte 3, capitolo 2)».
Diritto irlandese
11 L´articolo 139 del Social Welfare Consolidation Act 2005 (as amended) [legge consolidata del 2005 sulla previdenza/protezione sociale (come modificata) (in prosieguo: la «legge del 2005»)] istituisce, fra una serie di prestazioni di assistenza sociale, un´indennità per le persone in cerca di occupazione.
12 Conformemente all´articolo 141, paragrafi 1 e 9, di tale legge, la concessione di tale indennità è sottoposta a una verifica delle risorse nonché alla condizione che la persona interessata risieda abitualmente in Irlanda alla data in cui essa chiede tale concessione.
13 L´articolo 246, paragrafo 5, di detta legge prevede quanto segue:
«(...) Una persona che non disponga del diritto di soggiornare nello Stato non può essere considerata abitualmente residente in tale Stato ai fini dell´applicazione della presente legge».
14 L´articolo 246, paragrafo 6, della stessa legge elenca le persone reputate titolari del diritto di soggiornare in Irlanda ai fini dell´applicazione del paragrafo 5 di tale articolo. Tra queste ultime figurano i cittadini irlandesi nonché le persone che hanno il diritto di fare ingresso e soggiornare nel territorio dello Stato membro in forza del European Communities (Free Movement of Persons) (No. 2) Regulations 2006 [regolamento relativo alle Comunità europee (libera circolazione delle persone) (n. 2) del 2006] (in prosieguo: il «regolamento del 2006»), che recepisce la direttiva 2004/38 nel diritto irlandese.
15 L´articolo 6, paragrafo 2, del regolamento del 2006 così recita:
«(a) Fatto salvo l´articolo 20, un cittadino dell´Unione può soggiornare per un periodo superiore ai tre mesi nel territorio dello Stato a condizione di:
i) essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
(...)
(c) Fatto salvo l´articolo 20, una persona alla quale si applica il punto a), i), può restare nello Stato al momento della cessazione dell´attività di cui a detto punto a), i):
(...)
ii) se in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato attività lavorativa per oltre un anno e previa registrazione presso l´ufficio di collocamento competente del Department of Social and Family Affairs [Ministero per gli Affari sociali e familiari, Irlanda, Irlanda] e del FÁS [Ente per la formazione e l´occupazione, Irlanda],
(...)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
16 Il sig. Gusa, cittadino rumeno, è entrato nel territorio dell´Irlanda nell´ottobre del 2007. Nel corso del primo anno del suo soggiorno in tale Stato membro, la sua sussistenza è stata garantita dai suoi figli maggiorenni, anch´essi residenti in Irlanda. Da ottobre 2008 fino a ottobre 2012, ha esercitato l´attività autonoma d´imbianchino e, a tal titolo, ha versato le tasse, i contributi previdenziali collegati al reddito e altre imposte gravanti sul reddito.
17 Egli ha cessato tale attività nell´ottobre del 2012, adducendo una mancanza di lavoro dovuta alla recessione economica, e si è registrato come persona in cerca di occupazione presso le autorità irlandesi competenti. Non disponeva più di alcun reddito, avendo i suoi figli lasciato l´Irlanda e non fornendogli più alcun aiuto finanziario.
18 Nel novembre 2012 ha presentato domanda per ottenere l´indennità per le persone in cerca di occupazione sulla base della legge del 2005.
19 Tale domanda è stata tuttavia respinta, con decisione del 22 novembre 2012, in quanto il sig. Gusa non aveva dimostrato che, a tale data, disponeva ancora di un diritto di soggiorno in Irlanda. Infatti, dopo la cessazione della sua attività autonoma d´imbianchino, il sig. Gusa non avrebbe più soddisfatto le condizioni previste, ai fini della concessione di un simile diritto, all´articolo 6, paragrafo 2, del regolamento del 2006, che recepisce l´articolo 7 della direttiva 2004/38 nel diritto irlandese.
20 Dopo aver esperito infruttuosamente un ricorso amministrativo interno avverso tale decisione, il sig. Gusa ha contestato tale decisione dinanzi alla High Court (Alta Corte, Irlanda), sostenendo, in particolare, che, sebbene egli avesse cessato di esercitare la sua attività autonoma, aveva conservato la qualità di lavoratore autonomo nonché il diritto di soggiorno in Irlanda ai sensi dell´articolo 7 della direttiva 2004/38. Con sentenza del 17 ottobre 2013, la High Court (Alta Corte) ha respinto il ricorso proposto dinanzi ad essa. Il sig. Gusa ha proposto appello dinanzi alla Supreme Court (Corte suprema, Irlanda), la quale ha trasferito tale appello al giudice del rinvio.
21 In via preliminare, quest´ultimo giudice rileva che il sig. Gusa non dichiara di disporre né di risorse sufficienti al fine di assicurare la propria sussistenza né di un´assicurazione malattia che copra tutti i rischi e, pertanto, non sostiene di beneficiare del diritto di soggiorno in Irlanda ai sensi dell´articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38. Egli non afferma nemmeno di aver acquisito, nel novembre 2012, il diritto di soggiorno permanente in tale Stato membro.
22 Tuttavia, il giudice medesimo si chiede, anzitutto, se, pur avendo cessato la sua attività autonoma d´imbianchino, il sig. Gusa debba considerarsi aver conservato lo status di lavoratore autonomo ai sensi dell´articolo 7, paragrafo 3, lettera b), di tale direttiva, o di un´altra norma di diritto dell´Unione, cosicché beneficerebbe ancora del diritto di soggiorno in Irlanda conformemente all´articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva. In particolare, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se il citato articolo 7, paragrafo 3, lettera b), comprenda solo le persone che si trovano in stato di disoccupazione involontaria dopo aver esercitato un´attività subordinata per oltre un anno o se tale disposizione si applichi anche alle persone che si trovano in una situazione paragonabile dopo aver esercitato un´attività autonoma per un periodo del genere.
23 Qualora, poi, si dovesse ritenere che il sig. Gusa abbia perso la qualità di lavoratore autonomo, il giudice del rinvio intende accertare, in sostanza, se quest´ultimo debba tuttavia vedersi riconosciuto il diritto di soggiorno sulla base di un´altra disposizione del diritto dell´Unione, sebbene egli non disponga né di risorse sufficienti né di un´assicurazione malattia che copra tutti i rischi.
24 Infine, in caso di risposta negativa, tale giudice si chiede se il diniego di corresponsione al sig. Gusa dell´indennità per le persone in cerca di occupazione prevista dalla legge del 2005, dovuto alla mancata prova di siffatto diritto di soggiorno, violi il diritto dell´Unione, in particolare l´articolo 4 del regolamento n. 883/2004, posto che detta indennità rappresenta una «prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo» ai sensi dell´articolo 70 di detto regolamento.
25 Date tali circostanze, la Court of Appeal (Corte d´appello, Irlanda) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se un cittadino dell´Unione che: i) sia cittadino di un altro Stato membro; ii) abbia legittimamente soggiornato svolgendo attività di lavoro autonomo in uno Stato membro ospitante per circa quattro anni; iii) abbia cessato il proprio lavoro o la propria attività economica a causa della mancanza di lavoro e, iv) si sia registrato presso l´ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro, mantenga lo status di lavoratore autonomo ai sensi dell´articolo 7, paragrafo 1, lettera a), a norma dell´articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva [2004/38] o di altra disposizione.
2) In caso contrario, se questi mantenga il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante pur non essendo stato in possesso dei requisiti di cui all´articolo 7, paragrafo 1, lettera b) o c), della direttiva [2004/38] ovvero se egli possa soltanto non essere oggetto di provvedimenti di allontanamento ai sensi dell´articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2004/38/CE.
3) Se, in caso di risposta negativa, con riguardo al soggetto medesimo, il diniego di corresponsione dell´indennità per le persone in cerca d´occupazione (che rappresenta una prestazione speciale di carattere non contributivo ai sensi dell´articolo 70 del regolamento n. 883/2004) dovuto alla mancata prova del diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, sia compatibile con il diritto dell´Unione, in particolare con l´articolo 4 del regolamento n. 883/2004».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
26 Con la prima questione, il giudice del rinvio del rinvio chiede, in sostanza, se l´articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38 debba essere interpretato nel senso che un cittadino di uno Stato membro che, dopo aver soggiornato regolarmente e aver esercitato un´attività in qualità di lavoratore autonomo in un altro Stato membro per circa quattro anni, abbia cessato l´attività lavorativa per mancanza di lavoro causata da ragioni indipendenti dalla sua volontà e si sia registrato presso l´ufficio di collocamento competente di tale Stato membro come persona in cerca di occupazione, mantenga lo status di lavoratore autonomo ai sensi dell´articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva.
27 In forza dell´articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/38, beneficia di un diritto di soggiorno per un periodo superiore ai tre mesi nel territorio di uno Stato membro ospitante ogni cittadino dell´Unione che sia un lavoratore subordinato o autonomo in tale Stato membro. L´articolo 7, paragrafo 3, di tale direttiva, dispone che, ai fini del suddetto articolo 7, paragrafo 1, lettera a), il cittadino dell´Unione che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato o autonomo nondimeno conservi la qualità di lavoratore subordinato o autonomo in quattro casi.
28 Tra questi casi, la lettera b) di detto articolo 7, paragrafo 3, prevede quello in cui il cittadino dell´Unione interessato «trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un´attività per oltre un anno, si è registrato presso l´ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro».
29 A tal proposito, il giudice del rinvio sottolinea che, nel caso di specie, è pacifico che il sig. Gusa si è registrato come persona in cerca di impiego presso l´ufficio di collocamento competente ai sensi di tale lettera b). Ciononostante, tale giudice rileva, in sostanza, che dalla formulazione di detta lettera b) si potrebbe dedurre che quest´ultima si applica solo alle persone che si trovano in uno stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un´attività subordinata per oltre un anno, escluse quelle che, al pari del sig. Gusa, si trovano in una situazione equivalente dopo aver esercitato un´attività autonoma per un simile periodo.
30 Tuttavia, un´interpretazione del genere non può essere dedotta in modo univoco da tale formulazione.
31 In particolare, l´espressione «disoccupazione involontaria», contrariamente a quanto sostenuto dalle convenute nel procedimento principale e dal governo del Regno Unito, può rinviare, in funzione del contesto nella quale è utilizzata, sia ad una situazione d´inattività dovuta alla perdita involontaria di impiego subordinato, in particolare, un licenziamento, sia, più in generale, a uno stato di cessazione di un´attività professionale, subordinata o autonoma, dovuto alla mancanza di lavoro per ragioni indipendenti dalla volontà della persona interessata, come può essere una situazione di recessione economica.
32 Inoltre, quanto ai termini «dopo aver esercitato un´attività», utilizzati segnatamente nelle versioni in lingua inglese («after having been employed») e francese («après avoir été employé») dell´articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38 e che, come sottolineato in particolare dalle convenute nel procedimento principale, non figuravano nelle proposte di direttiva della Commissione europea, né in quella originaria né in quella modificata [proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell´Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU 2001, C 270 E, pag. 150), e proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell´Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, COM(2003) 199 definitivo], è vero che tali termini potrebbero essere intesi come riferiti all´esercizio precedente di un´attività subordinata.
33 Tuttavia, come in sostanza rilevato dall´avvocato generale ai paragrafi 48 e 49 delle sue conclusioni, altre versioni linguistiche di tale disposizione, che usano formulazioni più neutre, non confermano una simile interpretazione. In particolare, la versione in lingua greca usa l´espressione «epa??e?µat??? d?ast????t?ta», che fa quindi riferimento all´esercizio di un´«attività professionale», la versione in lingua italiana utilizza i termini «aver esercitato un´attività», che rimandano all´esercizio di un´attività, e la versione in lingua lettone contiene i termini «ir bijis(-usi) nodarbinats(-a)», che riguardano in modo generale le persone che hanno «lavorato».
34 Secondo una costante giurisprudenza della Corte, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell´Unione non può essere l´unico elemento a sostegno dell´interpretazione di questa disposizione, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le norme di diritto dell´Unione devono, infatti, essere interpretate e applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell´Unione. In caso di difformità tra tali diverse versioni, la disposizione in questione dev´essere interpretata alla luce dell´economia generale e della finalità della normativa di cui essa costituisce un elemento (sentenza del 1o marzo 2016, Alo e Osso, C-443/14 e C-444/14, EU:C:2016:127, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
35 Per quanto concerne l´economia generale della direttiva 2004/38, va rilevato che, come prevede l´articolo 1, lettera a), tale direttiva ha, segnatamente, lo scopo di definire le modalità d´esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri da parte dei cittadini dell´Unione.
36 A tal fine, l´articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva distingue, in particolare, la situazione dei cittadini economicamente attivi da quella dei cittadini inattivi e degli studenti. Tale disposizione non prevede, invece, una distinzione, all´interno della prima categoria, tra i cittadini che, nello Stato membro ospitante, sono lavoratori subordinati e coloro che sono lavoratori autonomi
37 Di conseguenza, come esposto al punto 27 della presente sentenza, l´articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/38 conferisce un diritto di soggiorno a ogni cittadino dell´Unione con lo status di «lavoratore subordinato o autonomo». Nella stessa ottica, l´articolo 7, paragrafo 3, di tale direttiva, nella frase introduttiva, riguarda i cittadini dell´Unione che, sebbene abbiano cessato di essere «un lavoratore subordinato o autonomo», conservano la loro qualità di «lavoratore subordinato o autonomo» ai fini di tale prima disposizione.
38 Dal momento che, come emerge dai punti da 30 a 34 della presente sentenza, dalla formulazione della lettera b) di detto articolo 7, paragrafo 3, non si può dedurre che tale lettera comprenda unicamente le situazioni di persone che abbiano cessato di essere un lavoratore subordinato, escludendo le persone che abbiano cessato di essere un lavoratore autonomo, la citata lettera b) deve essere letta, alla luce dell´economia generale della direttiva 2004/38 e, in particolare, della frase introduttiva di tale disposizione nonché dell´articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, come applicabile a queste due categorie di persone.
39 Tale interpretazione è corroborata dall´analisi degli obiettivi perseguiti da detta direttiva e, più precisamente, dall´articolo 7, paragrafo 3, lettera b) di quest´ultima.
40 Infatti, da un lato, dai considerando 3 e 4 della direttiva 2004/38 si evince che quest´ultima, per rafforzare il diritto fondamentale e individuale di tutti i cittadini europei di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e facilitare l´esercizio di tale diritto, ha lo scopo di superare l´approccio settoriale e frammentario che caratterizzava gli strumenti del diritto dell´Unione anteriori a tale direttiva, i quali riguardavano separatamente, in particolare, i lavoratori subordinati e autonomi, mediante l´elaborazione di un atto legislativo unico che codificasse e rivedesse tali strumenti (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2014, Saint Prix, C-507/12, EU:C:2014:2007, punto 25).
41 Orbene, interpretare l´articolo 7, paragrafo 3, lettera b), di detta direttiva come riguardante solo le persone che abbiano esercitato un´attività lavorativa subordinata per oltre un anno, escludendo quelle che abbiano esercitato un´attività lavorativa autonoma per un siffatto periodo, sarebbe contrario a tale scopo.
42 Dall´altro lato, un´interpretazione del genere creerebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra queste due categorie di persone rispetto all´obiettivo perseguito da tale disposizione di garantire, attraverso il mantenimento dello status di lavoratore, il diritto di soggiorno delle persone che abbiano cessato di esercitare la loro attività professionale a causa della mancanza di lavoro dovuta a circostanze indipendenti dalla loro volontà.
43 Infatti, analogamente a un lavoratore subordinato che può involontariamente perdere il suo lavoro dipendente a seguito, in particolare, di un licenziamento, una persona che ha esercitato un´attività autonoma può trovarsi costretto a cessare tale attività. Questa persona potrebbe pertanto trovarsi in una situazione di vulnerabilità paragonabile a quella di un lavoratore subordinato licenziato. In simili circostanze, non sarebbe giustificato che detta persona non beneficiasse, per quanto riguarda il mantenimento del suo diritto di soggiorno, della tutela di cui gode una persona che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato.
44 Una simile disparità di trattamento sarebbe ancor meno giustificata in quanto porterebbe a trattare una persona, che ha esercitato un´attività autonoma per oltre un anno nello Stato membro ospitante e che ha contribuito al sistema sociale e fiscale di tale Stato membro mediante il pagamento delle tasse, imposte e altri oneri che gravano sul reddito, nello stesso modo di una persona che è alla ricerca di un primo impiego nel citato Stato membro, che non ha mai esercitato un´attività economica in quest´ultimo e non ha mai versato contributi previdenziali a tale sistema.
45 Da tutto quanto precede risulta che una persona che ha cessato di essere un lavoratore autonomo a causa della mancanza di lavoro dovuta a ragioni indipendenti dalla sua volontà, dopo aver esercitato una simile attività per oltre un anno, può, analogamente a una persona che abbia involontariamente perso il suo impiego dipendente dopo averlo occupato per un ugual periodo, beneficiare della tutela offerta dall´articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38. Come prevede detta disposizione, tale cessazione di attività deve essere debitamente comprovata.
46 Pertanto, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l´articolo 7, paragrafo 3, lettera b, della direttiva 2004/38 deve essere interpretato nel senso che mantiene lo status di lavoratore autonomo ai sensi dell´articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva un cittadino di uno Stato membro che, dopo aver soggiornato regolarmente e aver esercitato un´attività in qualità di lavoratore autonomo in un altro Stato membro per circa quattro anni, abbia cessato l´attività lavorativa per mancanza di lavoro debitamente comprovata causata da ragioni indipendenti dalla sua volontà e si sia registrato presso l´ufficio di collocamento competente di tale Stato membro come persona in cerca di occupazione.
Sulle questioni seconda e terza
47 Alla luce della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda e alla terza questione.
Sulle spese
48 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
L´articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell´Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che mantiene lo status di lavoratore autonomo ai sensi dell´articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva un cittadino di uno Stato membro che, dopo aver soggiornato regolarmente e aver esercitato un´attività in qualità di lavoratore autonomo in un altro Stato membro per circa quattro anni, abbia cessato l´attività lavorativa per mancanza di lavoro debitamente comprovata causata da ragioni indipendenti dalla sua volontà e si sia registrato presso l´ufficio di collocamento competente di tale Stato membro come persona in cerca di occupazione.
Avv. Giovanni Di Martino

 

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