
Lo ha dichiarato la Corte di Appello di Palermo, Sezione I, con Sentenza 09/03/2016.
Con sentenza n. 5139 emessa il 25 novembre 2010, il Tribunale civile di Palermo aveva rigettato l´opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso su ricorso dell´appellato, avente ad oggetto il pagamento di Euro 6.733,85 oltre accessori, a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali di avvocato.
Con un unico motivo di opposizione D.M.P. aveva contestato che il compenso ingiunto era stato liquidato in violazione dei criteri fissati dall´art. 5 T.P. di cui al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 , comma 3 e 4, ed aveva pertanto chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, o in subordine la riduzione dell´onorario all´importo liquidato dal giudice per spese giudiziali in altro procedimento analogo (Euro 1.500,00), o alla minore somma ritenuta congrua.
Il primo giudice aveva rigettato l´opposizione ritenendo sussistente la prova: a) del contratto di mandato professionale, b) delle prestazioni professionali di cui alle singole voci della parcella allegata al ricorso, in quanto non contestate, c) della congruità della tariffa applicata, in forza del parere di congruità rilasciato dal competente Consiglio dell´Ordine.
La Corte, nell´accogliere parzialmente il gravame, ha ribadito che la parcella professionale corredata dal parere di congruità del competente Consiglio dell´Ordine , mentre costituisce una prova tipizzata ex art. 636 c.p.c. per l´emissione di decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione non è in alcun modo vincolante per il giudice, che si deve attenere ai principi ordinari di distribuzione dell´onere della prova e deve effettuare la verifica della corretta applicazione della disciplina normativa di riferimento.
Segue Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, ISezione Civile, composta dai signori:
1)Dott. GUIDO LIBRINO - Presidente
2)Dott.GIOACCHINO MITRA - Consigliere
3) Dott.MARINELLA LAUDANI - Consigliere
dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1733/2011 R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione nell´udienza collegiale del giorno 03.06.2015 e promossa in questo grado
DA
P.N., residente a P. in via G. A. n. 58, c.f.: (...), D.M.M., residente in P. via degli E. n. 24, c.f.: (...), D.M.R., residente in V. al L., via C. B. n. 3, c.f.: (...), D.M.G., residente a P. in via S. M. di G. n. 25, c.f.: (...); D.M.F., residente a R. E. in via B. n. 20, c.f. (...), nella qualità di eredi di D.M.P., deceduto il 16 novembre 2009, rappresentati e difesi, giusa procura a margine dell´atto, dall´Avv. Federico Castaldi presso il cui studio, sito in Palermo, nella via Nunzio Morello n. 40 eleggono domicilio.
APPELLANTE
CONTRO
A.E.A., nato a P. il (...) e residente in B., via L. n. 26, c.f.: (...), elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza Unita´ d´Italia n. 4, presso lo studio dell´Avv. Mauro Polizzotto, c.f.: (...), che lo difende e rappresenta, anche per questo grado di giudizio, per mandato rilasciato a margine dell´originale del ricorso per decreto ingiuntivo.
APPELLATO
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con sentenza n. 5139\2010 emessa il 25 novembre 2010, il Tribunale civile di Palermo ha rigettato l´opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso su ricorso dell´odierno appellato, avente ad oggetto il pagamento di Euro 6.733,85 oltre accessori, a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali di avvocato.
Con un unico motivo di opposizione D.M.P. aveva contestato che il compenso ingiunto era stato liquidato in violazione dei criteri fissati dall´art. 5 T.P. di cui al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 , comma 3 e 4, meglio specificati nel prosieguo.
Aveva pertanto chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, o in subordine la riduzione dell´onorario all´importo liquidato dal giudice per spese giudiziali in altro procedimento analogo (Euro 1.500,00), o alla minore somma ritenuta congrua.
Il primo giudice rigettava l´opposizione ritenendo sussistente la prova: a) del contratto di mandato professionale, b) delle prestazioni professionali di cui alle singole voci della parcella allegata al ricorso, in quanto non contestate, c) della congruità della tariffa applicata, in forza del parere di congruità rilasciato dal competente Consiglio dell´Ordine.
Gli odierni appellanti, nella qualità di eredi di D.M.P., impugnano la sentenza.
A.A.E. si costituisce resistendo all´impugnazione.
L´appello si fonda sui seguenti motivi: ha errato il giudice nel ritenere 1) provata l´attività svolta e la congruità del compenso richiesto sulla base del parere emesso dal Consiglio dell´Ordine, 2) non contestata dall´opponente l´espletamento dell´attività, 3) provato il credito attraverso una erronea inversione dell´onere della prova, che incombeva sul creditore opposto.
Osserva il Collegio che la parcella professionale corredata dal parere di congruità del competente Consiglio dell´Ordine , mentre costituisce una prova tipizzata ex art. 636 c.p.c. per l´emissione di decreto ingiuntivo, nel successivo giudizio di opposizione non è in alcun modo vincolante per il giudice, che si deve attenere ai principi ordinari di distribuzione dell´onere della prova e deve effettuare la verifica della corretta applicazione della disciplina normativa di riferimento.
Riguardo il regime probatorio del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, com´è noto la qualità di attore sostanziale è rivestita dal creditore convenuto in opposizione.
Tuttavia, tale onere verte esclusivamente sui fatti oggetto del contendere, e l´opponente ha censurato esclusivamente ed espressamente soltanto la correttezza e la congruità della tariffa applicata, mentre non ha mosso alcun rilievo, nemmeno generico, in ordine all´esistenza del mandato professionale né all´attività professionale, peraltro emergente dagli atti acquisiti al processo, con le precisazioni di seguito esposte.
Infatti, l´opposizione al decreto verte sull´asserita violazione di alcuni criteri contemplati dall´art. 5 citato: a) vantaggi conseguiti, che sarebbero di modesta entità, soprattutto in relazione all´onorario richiesto (Euro 5.301,14 oltre Euro 1.000,00 di interessi, a fronte di un onorario di Euro 6.733,85), b) posizione processuale della parte, identica ad altri 18 ricorrenti , c) scarso rilievo delle questioni trattate, identiche per tutti i suddetti ricorrenti, già risolte con giurisprudenza consolidata del Giudice adito (Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana).
L´art. 5 D.M. n. 127 del 2004 , commi 3 e 4, sancisce che " Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti, nonché dell´ urgenza richiesta per il compimento di singole attività e, nelle cause di straordinaria importanza, la liquidazione può arriva re fino al quadruplo dei massimi stabiliti, previo parere del Consiglio dell´Ordine."
Ora, dalla lettura della norma appare evidente che i vantaggi conseguiti sono contemplati esclusivamente in funzione di un eventuale aumento del compenso e non di una diminuzione.
In ogni caso, il vantaggio non si limita solo al valore degli arretrati riconosciuti, ma consiste anche nella maggiore quota pensionistica futura.
Vanno quindi condivisi i rilievi mossi sul punto dall´appellato.
Il successivo comma della norma recita: " Qualora in una causa l´avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale l´onorario unico può essere aumentato per ogni parte oltre la prima del 20% fino a un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino a un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite... ".
La fattispecie in esame non rientra nell´ipotesi contemplata dalla norma, che si riferisce esclusivamente alla pluralità di parti di un unico giudizio.
Al contrario, nel caso in oggetto sussistevano più giudizi separati, se pur scaturenti da un unico ricorso originario.
Peraltro, come ha rilevato l´appellato, il valore della controversia si determina con riferimento al valore della domanda, a meno che tale criterio non si riveli del tutto inadeguato all´effettivo valore nella causa (tale ultima ipotesi non ricorre nella fattispecie in esame) (crfr. Cass. n. 13229Y2010).
Esaminando poi analiticamente la correttezza e la congruità della tariffa applicata per il giudizio separato, con la parcella allegata al ricorso, si osserva quanto segue: non appare dovuto il compenso per studio controversia, che è una indebita duplicazione della voce analoga del giudizio riunito, essendo intuitivo che la redazione del ricorso separato non ha comportato uno studio ulteriore (Euro 800,00).
Non è dovuto poi l´onorario per la discussione in pubblica udienza, posto che non risulta documentata tale attività difensiva (Euro 600,00).
L´onorario richiesto per le ulteriori voci appare congruo, tenuto conto che è stata correttamente applicato lo scaglione di valore indeterminabile.
Alla luce delle superiori considerazioni il compenso complessivo dovuto all´appellato per onorario ammonta ad Euro 2.930,00 (Euro 4.130,00 detratte Euro 1.200,00), oltre competenze pari ad Euro 565,63, oltre spese vive pari ad Euro 2,99, oltre I.V.A. e C.P.A.
Non può essere emessa condanna dell´appellato alla restituzione di quanto versato dalla P. in esecuzione della sentenza di primo grado, in difetto di allegazione del relativo importo.
Il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e gli appellanti condannati al pagamento, in favore di A.A.E., di complessivi Euro 3.498,62, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. (tutte le spese del procedimento monitorio, ivi comprese quelle per il rilascio del parere di congruità restano a carico dell´appellato).
In considerazione dell´esito della lite, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 5139\2010 emessa il 25 novembre 2010 dal Tribunale civile di Palermo, appellata da P.N., D.M.F., D.M.G., D.M.M., D.M.R., revoca il decreto ingiuntivo n. 3934\2008, emesso dal Tribunale di Palermo il 31 ottobre - 5 novembre 2008 nei confronti di D.M.P.;
condanna gli appellanti al pagamento , in favore dell´appellato, di Euro 3.498,62, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., per le causali specificate in parte motiva;
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso a Palermo, nella Camera di Consiglio del 3 febbraio 2016.
Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2016.
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